La riduzione dei contributi INPS per commercianti e artigiani. Istanza entro il 28 febbraio – OrvietoLife

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Per i titolari di impresa individuale che rientrano nel regime forfettario, è prevista la possibilità di ottenere una riduzione del 35% dei contributi fissi da versare annualmente alle rispettive Gestioni INPS.

Per poter ottenere la riduzione, i soggetti interessati devono presentare una apposita domanda telematica entro il 28 febbraio dell’anno a partire dal quale si intende usufruire della riduzione, quindi per poterne beneficiare a partire dall’anno 2025 la domanda dovrà essere presentata entro il prossino 28 febbraio, mentre nel caso di inizio dell’attività durante il 2025, la domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività

La domanda di riduzione non deve essere ripetuta ogni anno, ma va tenuto presente che la riduzione può essere chiesta solo una volta nel corso dell’attività lavorativa; quindi se il contribuente ha già beneficiato dell’agevolazione e successivamente vi ha rinunciato o è uscito dal regime forfettario, non potrà richiederla nuovamente in futuro. Quindi ad esempio, se il contribuente è stato in passato titolare di attività in regime forfettario per la quale era stata richiesta la riduzione dei contributi, la cessazione di quella partita IVA impedisce in caso di apertura di una nuova attività di poter richiedere nuovamente la riduzione. La stessa condizione ostativa si verifica se il contribuente ha usufruito della riduzione per una attività in regime forfettario dal quale è uscito per opzione o per superamento dei limiti.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto una ulteriore opzione di riduzione dei contributi INPS commercianti e artigiani, stabilita nella misura del 50% per 36 mesi ma riservata esclusivamente alle nuove attività iniziate nel corso del 2025. La condizione per poter usufruire della riduzione al 50% dei contributi è che si tratti della “prima iscrizione”, cioè che il contribuente non sia mai stato iscritto in precedenza ad una delle gestioni INPS commercianti e artigiani, ad esempio per una precedente attività o partecipazione a società.

Va tenuto presente che questa agevolazione non è cumulabile con la riduzione del 35% descritta sopra per le imprese in regime forfettario, quindi chi inizierà per la prima volta nel 2025 una attività in regime forfettario dovrà scegliere tra una delle due alternative, fermo restando che potrà in ipotesi usufruire della riduzione del 50% per i primi 36 mesi e successivamente (stando alle norme attuali) chiedere la riduzione del 35% restando in regime forfettario.

Descritte le opportunità di riduzione dei contributi INPS, ci sono però due aspetti molto importanti da tenere presenti:

Il primo deriva dal meccanismo di calcolo dei contributi da versare, nel senso che la riduzione, sia del 35 che del 50%, viene applicata soltanto alla quota fissa che è per il 2025 di 4.461€ per gli artigiani e di 4.550€ per i commercianti, quota fissa che rimane tale fino al reddito di 18.555€ oltre il quale, sulla parte eccedente, vanno calcolati ulteriori contributi in misura percentuale da aggiungere alla quota fissa. Anche i contributi calcolati in percentuale sulla parte di reddito eccedente i 18.555€ saranno oggetto della stessa riduzione prevista per la quota fissa.

La seconda considerazione da fare riguarda l’impatto che la riduzione può avere sul montante contributivo (su cui verrà calcolata la futura pensione) sia soprattutto sul periodo contributivo. Infatti è evidente, per quanto riguarda il montante contributivo, che versando minori contributi sarà di conseguenza più basso il valore sul quale in futuro verrà calcolato il trattamento pensionistico.

Per quanto riguarda invece il periodo contributivo, va prestata attenzione al rapporto tra contributi versati in misura ridotta ed il minimo dato dalla quota fissa annuale, perché il versamento di contributi annui in misura inferiore a detto minimo comporta il riconoscimento di un periodo contributivo non corrispondente ad un anno intero, ma ad periodo inferiore rapportato all’importo versato. Per esempio se si opta per la riduzione del 35% con un reddito inferiore a 18.415€ il periodo contributivo riconosciuto non sarà di un anno intero ma di 8 mesi (12 mesi meno il 35%). Va comunque considerato che il periodo contributivo mancante nell’esempio sopra, può essere colmato nel caso in cui, superando il reddito di 18.555€ vengano versati gli ulteriori contributi calcolati in percentuale sulla parte eccedente il suddetto reddito fino a raggiungere la somma dei contributi fissi. Nel concreto, se per effetto della maggiorazione in percentuale vengono versati in un anno contributi per un importo almeno pari alla quota fissa stabilita per commercianti e artigiani, verrà riconosciuto l’anno intero come periodo contributivo maturato.





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