Il contratto con cui il Comune affida all’avvocato l’incarico professionale di promuovere azioni giudiziarie o resistere in giudizio non sconta l’imposta di bollo, in quanto opera l’esenzione in modo assoluto prevista dall’art. 25 della Tabella, allegata al DPR 642/72. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 40, pubblicata ieri.
L’istanza proveniva da un Comune, il quale nella stessa illustrava di doversi rivolgere ad avvocati esterni per promuovere azioni giudiziarie o ricevere assistenza in giudizio, non disponendo di un ufficio legale interno.
In questo contesto, il Comune sottoscrive col professionista un disciplinare per il conferimento dell’incarico in cui sono definite le prestazioni a carico delle parti.
Il Comune chiede, dunque, all’Agenzia se tale disciplinare vada soggetto all’imposta di bollo o risulti esente ex art. 25 della Tabella, allegata al DPR 642/72.
L’Agenzia delle Entrate, in prima battuta ricorda che, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, sono soggette ad imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie.
Sulla base di tale norma, ad esempio, sono soggetti a imposta di bollo i contratti di ogni specie, salvo che operino specifiche esenzioni.
A tal proposito, nel caso di specie viene in discussione l’art. 25 della Tabella allegata al DPR 642/72, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per i “contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti”.
Per capire se tale esenzione si applichi nel caso di specie – rileva l’Amministrazione finanziaria – è necessario stabilire se il contratto di affidamento dell’incarico di difesa e patrocinio legale possa essere inquadrato tra i contratti d’opera intellettuale.
Il Consiglio di Stato – viene ricordato nella risposta a interpello – con il parere 3 agosto 2018 n. 2017, ha precisato che i servizi legali possono essere inquadrati, a seconda delle esigenze delle parti:
– nella tipologia contrattuale del contratto d’opera intellettuale;
– oppure in quella dell’appalto di servizi.
Si rientra nella prima categoria se il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (art. 2229 c.c.), di modo che il cliente sceglie il professionista proprio perché lo ritiene capace e si fida delle sue capacità personali (intuitus personae).
Prestazione legale talvolta inquadrabile come appalto di servizi
Invece, può trattarsi di appalto di servizi se la prestazione viene eseguita dall’appaltatore servendosi dell’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.); ipotesi che si realizza quando il “cliente chiede una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati che si impegnano a trattare l’intero contenzioso del cliente”.
Inoltre, a livello normativo, sia l’art. 10 della direttiva Ue 2014/24 che l’art. 56 lett. h) del DLgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) escludono l’applicabilità della normativa speciale in materia di appalti pubblici ai servizi legali espressamente indicati.
Applicando tali principi nel caso di specie, l’Agenzia, avendo esaminato in concreto il disciplinare di affidamento dell’incarico al professionista e le modalità di conferimento, giunge alla conclusione che, in ragione dell’intuitus personae che caratterizza lo specifico rapporto, si tratti di un contratto d’opera professionale e che, pertanto, sia applicabile l’esenzione di cui al citato art. 25 della Tabella.
Inoltre – aggiunge l’Agenzia – in forza della normativa sopra citata, anche ove il contratto tra amministrazione comunale e professionista fosse astrattamente riconducibile ad un appalto di servizi, non potrebbero comunque trovare applicazione le norme previste dal Codice dei contratti pubblici, tra cui quelle per l’assolvimento dell’imposta di bollo.
In pratica – conclude la risposta – “continuerebbe ad applicarsi l’articolo 25 della Tabella” allegata al DPR 642/72, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per i contratti di lavoro, di qualsiasi specie e in qualunque forma.
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