Rispetto alle scuole di montagna (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (C. 2126 Governo, approvato dal Senato) sono stati presentati in v Commissione della Camera dei Deputati diversi emendamenti chiesti da #Anief da Lega (7.26) e Fi (7.24 e 7.28) per attribuire indennità di sede disagiata sui risparmi derivanti dal credito di imposta previsto (20 milioni di euro per 2.000 euro anni per affitto o mutuo casa).
Tali risparmi confluiranno nel MOF cosicché possano essere ridistribuiti a tutto il personale scolastico sotto forma di specifica indennità come già previsto per il personale delle piccole isole in passato sempre grazie a una richiesta del giovane sindacato rappresentativo (1.000 euro in media annui originariamente disposte per effettivo servizio prestato dal personale docente e recentemente con il CCNI Mof ampliabile su risparmi al personale ATA).
“È una misura giusta – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief – che se approvata conferma e riconosce i disagi spesso vissuti da tutto il personale scolastico. Come Anief continuiamo a chiedere al Governo specifiche risorse all’interno del welfare per prevedere nel contratto una specifica indennità per tutti i lavoratori fuori sede, al di là delle sedi montane e delle piccole isole”, ha detto il leader del sindacato.
Anief ricorda che è ancora possibile prenotarsi e partecipare all’assemblea sindacale di domani, venerdì 21 febbraio 2025, online dove sarà affrontato anche questo argomento.
https://anief.org/…/assemblee…/dettaglievento…
IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nelle scuole di montagna, la quota delle risorse del credito di imposta di cui ai commi 5, 6 e 7 non utilizzata dal personale scolastico nell’anno precedente confluisce, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ed è assegnata al medesimo personale a titolo di indennità di sede disagiata con il decreto di cui al comma 9-bis. La quota di cui al primo periodo accertata è iscritta nel medesimo fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze.;
Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al comma 8-bis sono ripartite tra le scuole di montagna, in proporzione al numero degli studenti iscritti in dette scuole al momento dell’adozione del decreto, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di sede disagiata al personale scolastico. Sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa i criteri per l’attribuzione dell’indennità di sede disagiata a favore del personale scolastico assegnato alle scuole di montagna.
7.26. Comaroli, Barabotti, Frassini, Latini, Ottaviani.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche situate nelle comunità montane, è istituita un’apposita sezione nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, risultante dal differenziale delle risorse del credito di imposta non utilizzate dal personale di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche di montagna, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell’emanazione del decreto, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di sede disagiata al personale delle scuole di montagna che non ha utilizzato il suddetto credito di imposta. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì definiti i criteri per l’attribuzione dell’indennità di sede disagiata a ciascun docente, educatore, personale amministrativo assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato ad un plesso sito in una scuola di montagna.
7.28. Tassinari, D’Attis, Pella, Manes.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: a favore dei docenti aggiungere le seguenti: nonché del personale educativo e amministrativo.
7.24. Tassinari, D’Attis, Pella, Manes.
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