I requisiti 2025 per la pensione
Per quest’anno i requisiti pensionistici rimangono sostanzialmente gli stessi dell’anno precedente, salvo gli interventi della legge di bilancio sulla pensione contributiva a 64 anni.
Il legislatore non ha messo mano al sistema pensionistico per gli assicurati vecchi iscritti cioè con contributi accreditati prima del 1996, puntando a disincentivare, cosa del resto già fatta nel 2023 per opzione donna e Ape sociale, l’accesso a quota 103, confermata anche quest’anno ma resa meno appetibile degli anni scorsi.
Più incisivo l’intervento sul sistema contributivo come ha fatto l’ultima legge di bilancio creando, per la prima volta, un “ponte” tra la previdenza obbligatoria del primo pilastro e quella complementare del secondo allo scopo di rendere più agevole il pensionamento per i nuovi iscritti o contributivi puri.
Mentre l’anno scorso (dal 2024) abbiamo registrato un incremento dei requisiti e quindi un restringimento per l’accesso a quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi) più la previsione di un tetto massimo alla pensione fino al compimento dei 67 anni di età, l’automatica conversione del calcolo della pensione da misto a contributivo e la dilatazione della finestra da 3 a 7 mesi per i lavoratori del settore privato, per il 2025 rimane tutto come prima con la conferma dell’incentivo al posticipo della pensione (non solo con quota 103 ma anche per chi perfeziona la pensione anticipata ordinaria) e l’esenzione fiscale della quota dei contributi a carico del lavoratore non trattenuti e riconosciuti in busta paga.
Sul versante della pensione contributiva ci sono invece le novità più interessanti.
Per i contributivi puri, cioè coloro che si sono iscritti per la prima volta ad una previdenza obbligatoria dal 1996 in poi, l’unico varco concesso per anticipare di qualche anno la pensione, rispetto all’età pensionabile, è quella legata alla pensione anticipata con un minimo anagrafico di 64 anni più l’effetto speranza di vita dal 2027, pensione però per la quale l’art. 24 comma 11 della legge 214/2011 richiede, fin da quando è stata approvata dal 2012, il raggiungimento non solo dei 20 anni di contribuzione effettiva ma anche del cosiddetto “importo soglia”. Questo valore minimo della pensione mensile maturata è pari a:
2,6 volte assegno sociale per le donne con 2 o più figli (1.400,59 euro lordi mensili);
2,8 volte AS per le donne con un figlio (1.508,33 euro lordi mensili);
3.0 volte AS negli altri casi (1.616,07 euro lordi mensili).
Coloro che invece non raggiungono l’importo sogli e sono iscritti ad un Fondo pensione può computare (solo su richiesta dell’interessato) unitamente all’importo base della prima rata di pensione maturata, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita maturata nel Fondo pensione (comma 181 che aggiunge il comma 7 bis all’art. 24 della legge 214/2011).
Tale rendita del Fondo pensioni è ottenuta trasformando il montante contributivo effettivo cumulato applicando i valori dei coefficienti di trasformazione vigente al momento del pensionamento, con un criterio di calcolo convenzionale o teorico utile solo per determinare il raggiungimento dell’importo soglia: il valore che si determina non verrà liquidato oltre alla pensione “pubblica”, servirà solo per raggiungere in modo virtuale l’importo minimo richiesto.
Tuttavia, per chi opererà in tale modo (occorre un decreto attuativo più le istruzioni dell’Inps e della Covip) da quest’an no si vedrà aumentata l’anzianità contributiva minima da 20 anni a 25 anni e dal 2030 a 30 anni.
Per tutti gli altri trattamenti pensionistici siamo in attesa che il Ministero del lavoro e l’Inps emanino l’atteso adeguamento della speranza di vita per il biennio 2027-2028 che pare, dopo anni di stabilizzazione, dovrebbe essere incrementato.
TRATTAMENTI PENSIONISTICI: REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI 2025
Riferimenti normativi: D.L. 201/2011 (L. 214/2011) – Circ. INPS 63/2015 – Circ. INPS 52/2018 – Circ. INPS 11/2019 –L. 232/2016 – L. 205/2017 – D.L. 4/2019 – Circ. INPS 35/2012 – L. 197/2022 – Circ. INPS 37/2012 – L. 213/2023 – L. 207/2024)
La tabella che segue illustra i requisiti anagrafici e contributivi necessari per accedere ai diversi trattamenti pensionistici per l’anno 2025.
Trattamento di pensione
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Età minima
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Contribuzione minima
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Decorrenza trattamento
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Vecchiaia (*)
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67 anni
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20 anni
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Nessuna finestra
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Anticipata (**)
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Qualsiasi
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42 anni + 10 mesi (uomini)
41 anni di 10 mesi (donne)
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Dopo 3 mesi
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Lavoratori precoci
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Qualsiasi
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41 anni
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Dopo 3 mesi
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Opzione donna (lav. dipendenti)
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61 anni (60 anni per chi ha un figlio e 59 per chi ha due o più figli) appartenenti ad una delle seguenti categorie: caregiver, invalidi civili dal 74% in su o licenziate da imprese in stato di crisi (in questo caso l’età è di 59 ani anche senza figli)
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35 anni
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Dopo 12 mesi
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Opzione donna (lav. autonome)
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61 anni (60 anni per chi ha un figlio e 59 per chi ha due o più figli) appartenenti ad una delle seguenti categorie: caregiver, invalidi civili dal 74% in su
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35 anni
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Dopo 18 mesi
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Isopensione (vecchiaia)
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Nel periodo 2018-2026 è possibile accedere 7 anni prima rispetto ai requisiti generali.
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20 anni
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Nessuna finestra
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Isopensione (anticipata)
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Qualsiasi
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35 anni + 10 mesi (uomini)
34 anni + 10 mesi (donne)
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Nessuna finestra
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Quota 103
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62 anni (entro il 31.12.2025)
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41 anni
(entro il 31.12.2025)
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Dopo 7 mesi
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Lavori usuranti o notturni con più di 77gg/anno
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61 anni + 7 mesi
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35 anni
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Nessuna finestra
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Lavoratori notturni a turni (72-77 gg/anno)
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62 anni + 7 mesi
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35 anni
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Nessuna finestra
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Lavoratori notturni a turni (64-71 gg/anno)
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63 anni + 7 mesi
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35 anni
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Nessuna finestra
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Lavori gravosi (vecchiaia)
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67 anni + 7 mesi
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35 anni
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Mese successivo
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Vecchiaia con la totalizzazione
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66 anni
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20 anni
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Dopo 18 mesi
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Anticipata con la totalizzazione
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Qualsiasi
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41 anni
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Dopo 21 mesi
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APE sociale
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63 anni e 5 mesi
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30 anni (ex disoccupati privi di Naspi – Caregiver e invalidi al74%)
(36 anni per attività gravose)
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Nessuna finestra
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(*) per i nuovi iscritti dal 1996: 67 anni, 20 anni di contribuzione, importo minimo della pensione = a 1 volta l’assegno sociale. Decorrenza= mese dopo per la pensione di vecchiaia contributiva è necessario avere 71 anni di età anagrafica e almeno 5 anni di contributi effettivi.
(**) per i nuovi iscritti dal 1996: 64 anni, 20 anni di contribuzione effettiva, importo minimo della pensione = a 2,6 volte l’assegno sociale (lavoratrici con 2 o più figli) oppure 2,8 volte l’assegno sociale (lavoratrici con 1 figlio) o 3 volte l’Assegno sociale (negli altri casi). Decorrenza= dopo 3 mesi. Chi raggiunge gli importi minimi indicati con il conteggio virtuale della rendita spettante dal Fondo pensione a cui è iscritto, l’anzianità contributiva dal 2025 è pari a 25 anni.
N.B.: Le lavoratrici che vogliono accedere alla pensione con Opzione donna sono quelle che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. Il requisito anagrafico è in ogni caso di 59 anni.
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