Come richiedere il riconoscimento della natura sportiva? Un focus sulle procedure previste per ASD, SSD e EPS.
Il riconoscimento della natura sportiva è fondamentale ai fini dell’iscrizione al RASD e quindi per l’accesso ai relativi benefici fiscali.
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2021, possono richiedere il riconoscimento come disciplina sportiva, e quindi l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, gli enti sportivi che praticano attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito di Federazioni nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
La procedura da seguire è stata modificata a decorrere dal 15 novembre 2024 e prevede due diverse vie, sulla base del soggetto richiedente.
EPS: come fare domanda per il riconoscimento della natura sportiva
Il processo di riconoscimento della natura sportiva di un’attività dilettantistica, essenziale per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e l’accesso ai relativi benefici fiscali, è regolato da una procedura ben precisa, fondamentale per tutte quelle associazioni e società sportive che operano al di fuori delle Federazioni nazionali riconosciute da CONI e CIP.
La domanda per il riconoscimento della natura sportiva può essere presentata:
- da almeno 100 associazioni e società sportive, operanti in almeno 5 regioni o con almeno 10.000 iscritti;
- uno o più enti di promozione sportiva, con almeno 50 associazioni o società sportive dilettantistiche aventi almeno 5.000 iscritti.
A fornire le regole nel dettaglio è stato il Dipartimento per lo Sport, con il documento pubblicato lo scorso 15 novembre 2024.
La procedura è pressoché simile in ambedue le ipotesi di cui sopra. Sono tuttavia due i modelli da utilizzare, disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport:
- modulo A, per le ASD/SSD che agiscono autonomamente;
- modulo B, per gli EPS che presentano richiesta per le ASD/SSD affiliate
La domanda di riconoscimento deve essere inoltrata al Dipartimento per lo Sport tramite PEC, all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it. È necessario allegare il Modulo A o B, scaricabile dal sito istituzionale del Dipartimento, debitamente compilato e sottoscritto, a seconda delle casistiche, dal legale rappresentante di ciascuna associazione o società sportiva dilettantistica o dal legale rappresentante dell’Ente o degli enti di promozione sportiva.
La modulistica deve essere compilata in ogni sua parte, con particolare attenzione alla descrizione accurata dei caratteri sportivi dell’attività.
Questa deve rispecchiare la definizione di “sport” fornita dal d. lgs 36/2021:
“qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.
Alla domanda vanno allegate tutte le informazioni utili a valutare la natura dell’attività, unitamente al regolamento tecnico che ne disciplina le regole.
Riconoscimento della natura sportiva, step e tempi di valutazione della domanda
La procedura di valutazione della domanda di iscrizione prevede tempistiche e passaggi ben precisi.
In primo luogo, così come indicato nelle istruzioni ufficiali, Il Dipartimento per lo Sport dopo aver esaminato la documentazione può richiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni. In assenza di riscontro entro trenta giorni, la domanda si considera respinta.
Il Dipartimento per lo Sport esamina la documentazione, invitando il CIP e il CONI a procedere con il riconoscimento dell’attività, in caso di caratteristiche assimilabili a quelle di attività già riconosciute, entro il termine di 60 giorni.
Se il riconoscimento da parte di CONI/CIP non avviene, il Dipartimento sottopone l’istanza all’Autorità politica delegata allo sport per l’aggiornamento annuale dell’elenco delle discipline sportive.
In caso di esito positivo sulla verifica della natura sortiva, le associazioni sportive possono richiedere l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tramite gli Enti di Promozione Sportiva (EPS). L’iscrizione al Registro certifica la natura sportiva dell’attività e consente l’accesso a benefici e contributi statali legati alla mera iscrizione.
Per una sintesi di quanto sopra spiegato, si mette a disposizione una tabella riepilogativa dei dieci step della procedura:
Fase | Azione | Dettagli |
1 | Invio della Domanda | La domanda di riconoscimento deve essere inviata al Dipartimento per lo Sport tramite PEC all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it. |
2 | Allegato Modulo A | È necessario allegare il Modulo A o B, scaricabile dal sito istituzionale del Dipartimento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante. |
3 | Descrizione dell’Attività | Il Modulo A\B deve contenere una descrizione accurata dei caratteri sportivi dell’attività, che deve rispecchiare la definizione di “sport” del d. lgs 36/2021 |
4 | Documentazione Aggiuntiva | Alla domanda vanno allegate tutte le informazioni utili a valutare la natura dell’attività, insieme al regolamento tecnico che ne disciplina le regole. |
5 | Richiesta di Chiarimenti | Il Dipartimento per lo Sport, dopo aver esaminato la documentazione, può richiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni. |
6 | Silenzio-Rigetto | In assenza di riscontro entro 30 dalla richiesta di chiarimenti, la domanda si considera respinta. |
7 | Valutazione e Richiesta di Riconoscimento a CONI/CIP | Il Dipartimento esamina la documentazione e invita il CIP e il CONI a procedere con il riconoscimento dell’attività, in caso di caratteristiche assimilabili a quelle di attività già riconosciute, entro 60 giorni. |
8 | Aggiornamento Elenco Discipline | Se il riconoscimento da parte di CONI/CIP non avviene, il Dipartimento sottopone l’istanza all’Autorità politica delegata allo sport per l’aggiornamento annuale dell’elenco delle discipline sportive. |
9 | Iscrizione al RASD | In caso di esito positivo sulla verifica della natura sportiva, le ASD/SSD possono richiedere l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) tramite gli Enti di Promozione Sportiva (EPS). |
10 | Benefici | L’iscrizione al RASD certifica la natura sportiva dell’attività e consente l’accesso a benefici e contributi statali legati alla mera iscrizione. |
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