Risposta – Il comma 76 dell’articolo 1 della legge 190/2014 (norma che disciplina il regime forfettario, art. 1 commi 54 e seguenti) prevede la facoltà per i contribuenti che aderiscono al regime agevolato, iscritti alle gestioni INPS Artigiani o Commercianti, di richiedere di versare i contributi dovuti ridotti del 35%.
Al fine di godere dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare un’apposita domanda telematica entro il 28 febbraio dell’anno a partire dal quale intendono usufruirne.
Nel caso di apertura di posizione in corso d’anno, la comunicazione deve essere effettuata tempestivamente, entro 30 giorni dall’avvenuta iscrizione.
Le motivazioni per le quali il versamento avviene in misura piena, anziché ridotta, possono essere sostanzialmente due, delle quali una rimediabile, l’altra no.
Una prima ipotesi è che ci si sia dimenticati di presentare la domanda per ottenere la riduzione. In questo caso, basterà presentare l’apposita istanza telematica presente nel cassetto previdenziale INPS e i contributi, a partire dall’anno 2025, saranno ridotti (65% invece che 100%). Se è questo il caso, la situazione è quindi rimediabile, fermo restando il fatto che non è possibile richiedere ora la riduzione anche per il 2024, quindi i contributi dovuti per tale anno resteranno pieni.
Diverso è invece il caso in cui la domanda non sia stata presentata a ragion veduta, in quanto l’agevolazione non può più essere richiesta. È il caso previsto dalla Circolare INPS del 10/02/2015 nr. 29, nella quale, al punto 4), viene precisato che: “L’abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell’insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio”.
In sostanza, l’INPS ha stabilito che la riduzione del 35% dei contributi previdenziali per i contribuenti in regime forfettario può essere richiesta una sola volta nel corso dell’attività lavorativa. Pertanto, se un contribuente ha già beneficiato di tale agevolazione e successivamente vi ha rinunciato o è uscito dal regime forfettario, non potrà richiederla nuovamente in futuro.
Quindi, se per esempio il contribuente era già titolare di partita IVA in regime forfettario, per la quale a suo tempo si è richiesto il versamento ridotto dei contributi, quando tale partita IVA viene cessata viene meno la possibilità, in caso di apertura di una nuova attività, di richiedere nuovamente la riduzione.
Lo stesso discorso vale anche in presenza di partita IVA invariata, se il regime agevolato viene meno. Ad esempio, soggetto forfettario che poi adotta la contabilità semplificata e poi torna in forfettario: anche in questo caso non è possibile chiedere nuovamente la riduzione contributiva se già goduta prima del passaggio alla contabilità semplificata.
Idem come sopra per il caso in cui si rinunci volontariamente alla riduzione, che così come viene richiesta liberamente dal contribuente, può essere da questi revocata (presentando apposita domanda, sempre entro il 28 febbraio). Anche in questo caso, quindi, se si rinuncia non si potrà poi, in un secondo momento, chiedere di nuovo la riduzione per regime forfettario.
Per quanto riguarda, invece, la riduzione al 50%, si tratta di una novità introdotta con la legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) articolo 1, comma 186, che prevede la possibilità per i soggetti iscritti alle gestioni speciali INPS Artigiani e Commercianti per la prima volta nel 2025 di richiedere (sempre dietro presentazione di domanda telematica) una riduzione del 50% sui contributi previdenziali dovuti per i primi tre anni di iscrizione.
Tale agevolazione, nello specifico, non può essere richiesta, perché l’iscrizione è avvenuta nel 2024. Non conta se l’annualità ricade nel “triennio”, ciò che conta è che il soggetto si sia iscritto per la prima volta nel 2025.
Peraltro, anche laddove ricorresse il caso, tale agevolazione non è cumulabile con quella prevista per i forfettari. Quindi, se si trattasse di contribuente iscritto per la prima volta nel 2025, allora si potrebbe richiedere la riduzione al 50% per i primi tre anni, decorsi i quali, se si è mantenuto il regime forfettario, si potrebbe poi richiedere la riduzione del 35%. Queste ipotesi, comunque, come si è detto nel caso specifico non sono applicabili in quanto l’iscrizione è già avvenuta nel 2024.
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