Dall’inizio dell’anno la legge di bilancio 2025 prevede l’aliquota del 50% per ecobonus o bonus casa solo se il beneficiario è titolare di un diritto reale e se l’immobile è la sua abitazione principale. Se non sussistono queste due condizioni l’aliquota di detrazione scende al 36%. Ma non tutto è chiaro, come evidenzia in questo intervento l’arch. Ester Marino, specialista in detrazioni fiscali in edilizia. Sempre in attesa di una Circolare ad hoc dell’Agenzia delle Entrate
Come noto, la legge di Bilancio 2025, v. qui, ha ridotto al 36% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute nel 2025 per interventi Ecobonus o Bonus casa. Tuttavia, il legislatore ha previsto una detrazione maggiorata pari al 50% se il beneficiario è titolare di un diritto reale di godimento dell’immobile e quell’immobile è la sua abitazione principale.
Che cosa è l’”abitazione principale”
Per capire con precisione cosa debba intendersi per “abitazione principale” ho effettuato una rigorosa ricerca nelle normative di legge, nei documenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e anche in quanto riportato in rete da fonti autorevoli. Questa ricerca mi ha portato a concludere che deve trattarsi dell’abitazione nella quale si ha la residenza anagrafica e si dimora abitualmente. Quindi, occorre redigere un’auto-dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Sono arrivata a questa conclusione dopo aver consultato le seguenti fonti.
Da TUIR e Codice civile
Ho incrociato ciò che dice il comma 3.bis dell’art. 10 del TUIR (e cioè che “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”) con ciò che dice l’art. 43 del Codice Civile (che, specificando qual è la differenza tra il domicilio e la residenza, precisa che “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”). Questo significa che l’abitazione principale è quella in cui si risiede abitualmente e siccome l’immobile in cui si risiede abitualmente coincide per il Codice civile con la residenza anagrafica ne consegue che l’abitazione principale è quella in cui si risiede abitualmente e si ha residenza.
Dalla legge di Bilancio 2020
La definizione di “abitazione principale” riportata nel comma 741 dell’art. 1 della Legge 160 del 2019 (cioè la Legge di Bilancio 2020) conferma che è quella in cui si dimora abitualmente e si ha la residenza anagrafica. In verità questo comma parlava di quella in cui “il possessore e i componenti del suo nucleo familiare risiedono abitualmente e hanno la residenza anagrafica”. Tuttavia, la sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale parlare anche di componenti del suo nucleo familiare.
Agenzia delle Entrate
Comunque, per non lasciare nulla di intentato, ho anche posto uno specifico quesito all’Agenzia delle Entrate attraverso il loro servizio webmail. Inaspettatamente, ho ricevuto la risposta qui allegata in base alla quale sarebbe sufficiente un’auto-dichiarazione da parte del beneficiario nella quale attesta di dimorare abitualmente nell’immobile nel quale eseguirà (o ha eseguito) i lavori anche se non vi ha la residenza anagrafica.
Cautela
Personalmente questa risposta mi lascia molto perplessa. In calce alla stessa è precisato che è solo una risposta resa a titolo di assistenza al contribuente e non ha la valenza di un interpello. Questo ci spinge a essere molto cauti prima di prenderla per buona, anche perché sicuramente non è opponibile in giudizio nel caso di una contestazione.
In attesa della Circolare AdE
Detto questo, restiamo in attesa che con una Circolare l’Agenzia delle Entrate chiarisca esattamente cosa deve intendersi per abitazione principale. A breve, infatti, verrà pubblicata una Circolare che spiegherà come interpretare alcuni punti poco chiari della Legge di bilancio! Il mio suggerimento, come sempre, è quello di assumere un atteggiamento cautelativo.
Che fare allora?
Quindi, nell’ipotesi che un vostro cliente abbia un diritto reale di godimento dell’immobile ma non abbia lì la residenza anagrafica e insista con voi sul fatto che comunque è la sua dimora abituale provate a convincerlo a barrare la casella che è nell’auto-dichiarazione che vi ho inviato in cui dichiara di aver diritto alle detrazioni al 36% spiegandogli che così sicuramente non avrà problemi. Se però si impunta e rischiate di perderlo, fategli firmare sotto la sua responsabilità una dichiarazione in cui attesta che si tratta della sua abitazione principale visto che vi dimora abitualmente pur non avendo stabilito lì la sua residenza anagrafica e a quel punto in caso di un controllo e di una contestazione il problema sarà il suo.
Ester Marino, Studio Consulenza Marino
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