Il trattamento fiscale applicabile al noleggio di impianti sportivi da parte di società sportive dilettantistiche solleva frequentemente dubbi in merito all’applicazione dell’IVA. La normativa di riferimento ha subito diverse modifiche negli ultimi anni, con proroghe che ne hanno rinviato l’entrata in vigore. Il principio chiave da considerare è che l’esenzione o l’esclusione dal campo IVA non dipende solo dalla natura giuridica dell’ente, ma soprattutto dall’utilizzo effettivo dell’impianto sportivo e dalla finalità istituzionale dell’operazione. A fare chiarezza sulla questione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 36 del 17 febbraio 2025.
Il quadro normativo di riferimento
Il trattamento IVA delle operazioni effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche trova il suo principale riferimento normativo nel DPR n. 633/1972 (il “Decreto IVA”), che disciplina l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in Italia.
L’articolo 4, comma 4, di tale decreto stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da determinate categorie di enti, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) senza scopo di lucro, non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA quando sono effettuate nei confronti di:
- Soci, associati o partecipanti dell’ente stesso;
- Altre associazioni o società sportive che svolgono la stessa attività e appartengono alla stessa organizzazione locale o nazionale;
- Tesserati delle rispettive federazioni sportive, purché le prestazioni siano strettamente connesse alla pratica sportiva.
Questa disposizione ha consentito per anni alle ASD e SSD di gestire il noleggio delle proprie strutture senza applicare l’IVA, a condizione che l’utilizzo fosse riservato a finalità strettamente sportive.
Tuttavia, negli ultimi anni, il legislatore ha operato una profonda revisione delle regole fiscali per gli enti non commerciali, introducendo importanti modifiche al regime IVA applicabile alle associazioni sportive.
Le modifiche legislative e le proroghe delle nuove disposizioni
Con il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il regime di esclusione dal campo IVA è stato abrogato per le associazioni e società sportive dilettantistiche indicate all’articolo 4, comma 4 del DPR n. 633/1972.
In sostituzione, il legislatore ha previsto che le operazioni effettuate da tali enti rientrino nel regime di esenzione IVA, disciplinato dall’articolo 10 del medesimo DPR.
La differenza tra esclusione e esenzione è sostanziale:
- Esclusione dal campo IVA significa che l’operazione non è nemmeno rilevante ai fini dell’imposta: non si applica l’IVA, ma neppure si detrae l’IVA sugli acquisti correlati.
- Esenzione IVA, invece, implica che l’operazione rimane all’interno del sistema IVA, ma viene esentata dal tributo (con la conseguente impossibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti).
Questa modifica, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2024, è stata rinviata più volte:
- Prima al 1° luglio 2024 (con il DL n. 51/2023);
- Poi al 1° gennaio 2025, con il Decreto Milleproroghe 2023;
- Infine al 1° gennaio 2026, con il Decreto Milleproroghe 2024.
Di conseguenza, fino al 31 dicembre 2025, resta in vigore il vecchio regime di esclusione dal campo IVA, e le operazioni che rispettano i requisiti previsti dall’articolo 4, comma 4 possono continuare a beneficiare di questa agevolazione.
I requisiti per l’esenzione IVA
Affinché il noleggio di un impianto sportivo possa essere escluso dal campo IVA, devono essere rispettate tre condizioni fondamentali.
1. Il noleggio deve essere effettuato da un ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro
L’ente che concede in uso l’impianto deve essere un’associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Registro Nazionale delle ASD/SSD riconosciuto dal CONI o da un Ente di Promozione Sportiva.
Ad esempio, un’associazione di calcio dilettantistico affiliata alla FIGC può concedere in uso il proprio campo da gioco ad un’altra ASD affiliata alla stessa federazione, rispettando questa condizione.
2. L’impianto deve essere utilizzato esclusivamente per attività sportive dilettantistiche
l’attività di noleggio deve essere in conformità con gli scopi istituzionali dell’ente. Non basta che l’operazione sia menzionata nello statuto: deve costituire un naturale completamento delle finalità sportive dell’associazione o società. L’agevolazione fiscale si applica pertanto solo se il noleggio dell’impianto è finalizzato alla pratica sportiva dilettantistica.
Se l’impianto viene utilizzato anche per attività commerciali, come eventi aperti al pubblico o corsi a pagamento per non tesserati, l’operazione potrebbe essere soggetta a IVA.
Ad esempio, se una ASD gestisce un palazzetto dello sport e lo concede in uso a un’altra ASD per allenamenti giovanili, l’operazione potrebbe rientrare nell’esclusione IVA. Se invece il palazzetto viene affittato per un concerto o per un evento privato, l’agevolazione non è applicabile.
3. Il noleggio deve avvenire tra soggetti appartenenti alla stessa organizzazione sportiva
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 18/2018, ha chiarito che l’esclusione IVA è applicabile solo se il noleggio avviene tra associazioni affiliate alla stessa federazione o ente di promozione sportiva.
Se un impianto viene noleggiato a un’associazione che non appartiene alla stessa organizzazione sportiva, l’operazione sarà soggetta a IVA.
Ad esempio, un’ASD di pallavolo affiliata alla FIPAV che concede in uso la propria palestra a un’associazione di danza affiliata a un altro ente non può beneficiare dell’esenzione IVA.
Quando il noleggio è fuori campo IVA
Alla luce della normativa vigente e delle interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, il noleggio di un impianto sportivo può rientrare nel regime di esclusione IVA se vengono rispettati tutti i requisiti sopra elencati. Tuttavia, se l’ente noleggiante svolge anche attività commerciali soggette a IVA (ad esempio, vendita di articoli sportivi, apertura dell’impianto al pubblico con biglietteria, sponsorizzazioni), allora l’intera attività, compreso il noleggio dell’impianto, rientra nel regime ordinario di applicazione dell’IVA.
Un esempio pratico aiuta a chiarire la questione: Se una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro gestisce un centro polisportivo e concede in uso il campo da calcio a un’altra associazione affiliata alla stessa Federazione esclusivamente per allenamenti e competizioni, il noleggio può essere considerato fuori campo IVA. Tuttavia, se lo stesso centro sportivo apre la struttura al pubblico per attività ricreative o per eventi privati dietro corrispettivo, allora l’attività di noleggio perde il requisito della finalità istituzionale e deve essere assoggettata a IVA.
In sintesi
IN SINTESI Qual è il trattamento fiscale del noleggio di impianti sportivi da parte delle società sportive dilettantistiche? Il trattamento fiscale di queste operazioni è spesso oggetto di dubbi, in particolare per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA. La normativa ha subito diverse modifiche negli ultimi anni, con proroghe che hanno posticipato l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. L’esenzione o l’esclusione dall’IVA non dipendono solo dalla natura giuridica dell’ente, ma anche dall’utilizzo dell’impianto e dalla finalità istituzionale dell’operazione. Qual è il quadro normativo di riferimento? Il riferimento principale è l’articolo 4, comma 4, del DPR n. 633/1972, che stabilisce che le prestazioni rese da associazioni e società sportive dilettantistiche nei confronti di soci, associati o partecipanti possono essere escluse dal campo IVA se sono realizzate in conformità agli scopi istituzionali dell’ente. Tuttavia, il Decreto Legge n. 146 del 2021 ha previsto la soppressione di questo regime, introducendo invece un’esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972, la cui entrata in vigore è stata più volte rinviata fino al 1° gennaio 2026. Quali sono i requisiti per l’esenzione IVA? Per continuare a beneficiare del regime di esclusione fino al 2026, e successivamente dell’esenzione IVA, devono essere rispettati tre criteri fondamentali: il noleggio deve essere effettuato da un ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro, deve essere in conformità con gli scopi istituzionali dell’ente e deve essere reso nei confronti di soggetti appartenenti alla stessa organizzazione sportiva. Quando il noleggio è fuori campo IVA? Se vengono rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa, il noleggio può essere escluso dal campo IVA. Tuttavia, se l’ente sportivo noleggiante svolge anche attività commerciali soggette a IVA, come la vendita di articoli sportivi, l’apertura dell’impianto al pubblico con biglietteria o le sponsorizzazioni, l’intera attività, incluso il noleggio dell’impianto, rientra nel regime ordinario di applicazione dell’IVA. |
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