Bonus investimenti Mezzogiorno ridotto con restituzione di parte della fornitura

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La restituzione di parte della fornitura, con accordo transattivo, dopo aver ricevuto l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno comporta la rideterminazione dell’agevolazione ex art. 1 comma 105 della L. 208/2015, con necessità di indicare l’importo del credito ridotto nel modello REDDITI. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 37 di ieri.

Nel caso di specie, una società, con riferimento a investimenti effettuati nell’anno 2022, ha inviato il modello CIM17 secondo le indicazioni previste dagli specifici provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, ricevendo dall’Amministrazione finanziaria, in data 7 febbraio 2024, l’autorizzazione alla compensazione di un credito di imposta per un determinato importo.
Parte della fornitura è stata tuttavia restituita in seguito alla stipula di un accordo transattivo in data 25 giugno 2024, con “rivendita” di “parte” dei predetti investimenti. La società aveva quindi trasmesso il modello CIM17 rettificato, che è stato però scartato.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale vendita, anche se effettuata in favore dello stesso fornitore, rientra nell’ipotesi di “cessione a terzi” disciplinata dal citato comma 105, che comporta la rideterminazione del credito originario.
La citata disposizione stabilisce infatti che “se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti (…)”.

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In merito alle modalità per correggere l’importo del credito effettivamente spettante in relazione alla comunicazione CIM17 originaria presentata, l’Agenzia delle Entrate afferma che, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti, l’importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si è ridotto “automaticamente”, senza alcuna necessità di rettificare il modello CIM17 già trasmesso.

Quanto poi alla corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi del beneficiario, l’Agenzia delle Entrate (circolare 3 agosto 2016 n. 34) ha chiarito che il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (quindi il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione.

Al riguardo, le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI SC 2024 precisano che nel rigo RU5 va indicato:
– nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzata dall’Agenzia delle Entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2.

Rilevanza del rilascio dell’autorizzazione

In ragione delle indicazioni citate, il credito d’imposta in questione va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di “maturazione” dello stesso ovvero quello in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati purché ne sia stata rilasciata l’autorizzazione alla fruizione entro la scadenza dei termini di presentazione. Diversamente, il credito va valorizzato nella prima dichiarazione utile successiva al rilascio dell’autorizzazione.

Nella fattispecie oggetto di interpello, alla data di scadenza del termine di presentazione del modello REDDITI SC 2024 (31 ottobre 2024), l’importo del credito spettante “maturato” nell’anno 2022, ma autorizzato in data 7 febbraio 2024 e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5, risultava già “rideterminato” per effetto della cessione del 25 giugno 2024.
In tale colonna, dunque, andava valorizzato l’importo già ridotto e non anche quello originario.

L’Agenzia ha quindi rilevato che la correzione del dato, erroneamente esposto in dichiarazione, potrà essere eseguita mediante presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore” ex art. 2 comma 8 del DPR 322/98.



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