Le tabelle del Ministero del lavoro sul costo del lavoro – Nella interpretazione/applicazione del Codice (d.lgs. n36/2023, come modificato dall’ultimo decreto correttivo), emergono non pochi problemi che riguardano la contrattazione collettiva.
Con riferimento ai contratti relativi a lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante, nel determinare l’importo posto a base di gara, considera i costi della manodopera sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Lo prevede l’art.41, commi 13 e 14, del Codice.
In particolare, l’art. 41 fissa i seguenti principi:
-il costo medio del lavoro è determinato annualmente in apposite tabelle dal Ministero del lavoro;
-i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, ferma restando la possibilità dell’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
A loro volta,
-l’art. 108, comma 9, del Codice stabilisce che nell’offerta economica gli operatori che partecipano alle gare indicano, a pena di esclusione, i costi della manodopera (e gli oneri in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);
-l’art. 110 chiede che le stazioni appaltanti valutino la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che in base a elementi specifici, inclusi i costi del manodopera, appaia anormalmente bassa; alla richiesta di spiegazioni avanzata per iscritto dalle stazioni appaltanti, gli operatori economici possono replicare con proprie spiegazioni ma non sono ammesse spiegazioni relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
La delibera ANAC n.452/2024 – In relazione alle predette disposizioni di legge e a quelle presenti nel Codice prima dell’ultimo decreto correttivo, sono diversi i pronunciamenti intervenuti a livello amministrativo e giudiziario al fine di chiarire dubbi e decidere su contenziosi.
Qui si considera la delibera dell’ANAC n. 452 del 9 ottobre 2024, di cui si riporta la massima: <<I costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo contrattuale. I costi della manodopera non sono in assoluto insuscettibili di ribasso e l’eventuale divieto indicato nel bando va inteso come relativo. La conseguenza per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera è, non l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia>>.
La delibera, inoltre, cita il “rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili” come garanzia al di sotto della quale non può scendersi, affermando anche altro: “La tesi dell’inderogabilità assoluta dei costi della manodopera individuati della Stazione appaltante determinerebbe … una eccessiva compressione della libertà di impresa , in quanto l’operatore economico potrebbe dimostrare, ad esempio, che il ribasso è correlato a soluzioni innovative e più efficienti, oppure, soprattutto in ipotesi di appalto di servizi , alla sua appartenenza ad un comparto per il quale viene applicato un CCNL diverso da quello assunto come riferimento dalla Stazione appaltante”.
Il principio di applicazione dei contratti collettivi nell’art. 11 del Codice – Nell’art. 11 del Codice si chiede alle stazioni appaltanti di indicare il contratto collettivo che l’operatore economico, vincitore della gara, applicherà al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto.
Lo stesso art. 11, con lo scopo di agevolare le stazioni appaltanti, rinvia a criteri forniti dall’Allegato I.01 al Codice
L’Allegato – art.2, comma 2 – prevede, fra l’altro, che le stazioni appaltanti ai fini dell’indicazione del contratto collettivo applicabile ai dipendenti dell’appaltatore “…fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell’articolo 41, comma 13 …”.
Emerge, così, un collegamento fra l’adempimento a cui è tenuto il Ministero per la determinazione delle tabelle relative al costo del lavoro e l’adempimento a cui sono tenute le stazioni appaltanti nel predisporre gli atti della gara in attuazione del principio di applicazione dei contratti collettivi.
Collegamento con le valutazioni del Ministero del lavoro che l’Allegato conferma anche nei casi in cui il Ministero non abbia emanato le tabelle sul costo del lavoro.
E’ ancora l’art. 2, comma 2, dell’Allegato, a stabilire che: “in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione”.
Possibilità di scostamento dalle tabelle salariali, nei termini indicati dalla citata delibera, e applicazione del contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante: emerge così come uno dei profili problematici della normativa approntata dal Codice, nell’ambito di uno schema generale che fa molto affidamento sulle decisioni del Ministero.
a cura di WST Law & TAX
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link