Una delle principali novità che riguarda la Certificazione Unica 2025, approvata con il provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 9454/2025 assieme alle istruzioni per la compilazione (successivamente modificate il 3 e il 13 febbraio), è rappresentata dalla nuova sezione “Indennità tredicesima mensilità” dove il sostituto d’imposta dovrà riportare i dati relativi al c.d. bonus Natale, introdotto dall’art. 2-bis del DL 113/2024 (come modificato dall’art. 7 del DL 155/2024).
Si ricorda che la norma riconosce ai soli lavoratori dipendenti un’indennità di 100 euro da rapportare al periodo di lavoro dipendente nel 2024. In particolare, i giorni per i quali spetta l’indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e non viene riproporzionata in caso di part time orizzontale, verticale o ciclico (circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2024).
Per accedervi, il lavoratore deve rispettare tre condizioni:
– avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024 (circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2024);
– avere un’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR. Non opera la riduzione dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo dell’anno, di cui all’art. 1 comma 3 del DLgs. 216/2023, in materia di disciplina fiscale del trattamento integrativo;
– avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (vale a dire che si trova nelle condizioni di cui all’art. 12 comma 2 del TUIR).
La normativa prevede altresì un regime di incumulabilità, in base al quale l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità (circ. Agenzia delle Entrate 22/2024).
L’indennità non concorre alla formazione del reddito del lavoratore (non è neanche soggetta a contribuzione INPS) e poteva essere erogata assieme alla tredicesima mensilità ovvero potrà essere fruita in sede di dichiarazione dei redditi nel caso in cui il lavoratore non l’abbia richiesta al proprio datore oppure perché quest’ultimo non riveste la qualifica di sostituto d’imposta (ad esempio il datore di lavoro domestico).
I dati relativi al bonus Natale dovranno essere riportati nell’apposita sezione della Certificazione Unica 2025, sia se il datore di lavoro ha provveduto a riconoscere l’importo insieme alla tredicesima, sia se l’importo non è stato erogato.
Il primo dato da inserire è il reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni (punto 721). L’indicazione di tale dato è necessaria al fine di verificare una delle tre condizioni sopra esposte, ovverosia la “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al periodo d’imposta 2024.
L’indennità che è stata riconosciuta al lavoratore deve poi essere riportata nel punto 723, mentre nel punto 724 deve essere indicato l’importo dell’indennità che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.
Il datore di lavoro che ha erogato il bonus insieme alla tredicesima mensilità deve poi procedere con la verifica della sua spettanza in sede di conguaglio (da effettuarsi entro il 28 febbraio 2025), procedendo al recupero del relativo importo qualora l’indennità si riveli non spettante. Nel caso in cui, in sede di conguaglio fiscale, il datore debba procedere con il recupero dell’indennità erogata al proprio dipendente deve anche indicare l’importo recuperato nel punto 725 della CU.
Per verificare l’importo spettante, il sostituto d’imposta dovrà indicare nel punto 726 il numero di giorni di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13 comma 1 del TUIR.
Se in tale punto sono compresi anche giorni relativi a precedenti rapporti di lavoro, il sostituto d’imposta dovrà riportare nelle annotazioni (codice CI) la data di inizio e la data di fine rapporto per ciascun rapporto di lavoro. In seguito all’aggiornamento del 13 febbraio 2025, è stato specificato che se il numero dei giorni riportato al punto 726 coincide con il numero dei giorni presente nel punto 6 (giorni di lavoro dipendente per i quali spettano le detrazioni) occorre compilare esclusivamente l’annotazione (codice AI).
In ultimo, il sostituto d’imposta che rilascia la CU deve tenere conto, su richiesta del lavoratore, dei dati relativi all’indennità erogata da precedenti sostituti. In questo caso occorre compilare i punti da 727 a 730 e nel punto 731 riportare il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta.
In tema di CU si rinvia anche all’approfondimento “Le principali novità della certificazione unica 2025”, che sarà pubblicato oggi sulla Rivista La Consulenza del Lavoro.
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