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Qualcuno erroneamente li chiama vicepresidi, altri addirittura gli danno il ruolo di vice-dirigenti, ma in realtà i due docenti nominati su base fiduciaria dal dirigente scolastico sono semplicemente dei collaboratori del ds a cui il capo d’Istituto delega precisi compiti, senza, però, assegnare poteri tipici della dirigenza scolastica.
Abolita la funzione del vicario
È utile ricordare che il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, modificato nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, è stata di fatto eliminata la funzione del docente vicario e facente funzione.
A tal proposito risulta utile citare l’art. 14, comma 22, della legge 135/2012: “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994″.
Quindi è espressamente scritto nella legge che la delega fatta da un dirigente scolastico ad un suo docente di fiducia che collabora per il funzionamento organizzativo della scuola, non può rappresentare affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, ma semplicemente una delega a svolgere compiti organizzativi. Per cui è evidente che un collaboratore del ds non può dare ordini di servizio o prendere decisioni che sono di esclusiva prerogativa dirigenziale.
Nessuna gerarchia tra i docenti
All’interno del Collegio docenti, fatta eccezione per il dirigente scolastico che lo presiede, tra gli insegnanti che lo compongono non ci sono posizioni gerarchiche. In buona sostanza tutti i docenti hanno la stessa posizione giuridica, si distinguono solamente per la tipologia di contratto, per la classe di concorso per cui sono titolari e la tipologia di posto assegnata.
Quindi ricapitolando sulla parità di tutti i docenti, compresi quelli che appartengono allo staff di direzione e che sono stati nominati dal ds suoi collaboratori, possiamo affermare che il ruolo di vicario, vicepreside o vice-dirigente, normativamente non esiste nei contratti e nemmeno nelle leggi, esiste invece la figura di collaboratore del dirigente scolastico a cui vengono delegati dei compiti, ma non trasferiti poteri gerarchici o di responsabilità legale.
La collaboratrice della ds cade in errore
Una nostra lettrice ci comunica che la collaboratrice della ds della sua scuola, le avrebbe ordinato di recuperare le ore a disposizione non svolte in giorni in cui la docente era stata assente giustificata. Questa lettrice ci chiede se è legittima la richiesta fatta dalla collaboratrice della ds e se è vero che dovrà recuperare le ore a disposizione non svolte quando era malata o quando la scuola è stata chiusa per allerta meteo. Inoltre la lettrice ci spiega che tali ore a disposizione esistono per recuperare una riduzione dell’unità oraria, da 60 a 50 minuti, disposta per consentire agli studenti pendolari di potere uscire in coincidenza con l’orario dei mezzi pubblici.
Possiamo affermare che la collaboratrice della ds cade diverse volte in errore e che dovrebbe limitare la sua collaborazione allo svolgimento di compiti operativi e non assumere il ruolo di chi dà ordini di servizio. Nel merito dell’ordine di servizio volto a recuperare ore non svolte nei giorni di malattia o di chiusura della scuola, possiamo dire che le giornate lavorative con assenze giustificate, estinguono da parte del lavoratore qualsiasi dovere di recupero orario, quindi la richiesta fatta dalla collaboratrice della ds è errata anche nel merito oltre che nel metodo. Per quanto riguarda invece l’errore di fare recuperare la riduzione oraria causata dal pendolarismo degli studenti, si tratta di recupero orario totalmente illegittimo.
Infatti se la riduzione oraria è dovuta per causa di forza maggiore, come per esempio il problema del pendolarismo legato ai trasporti, il docente non è obbligato al recupero delle frazioni orarie, come è precisato da quanto disposto dall’art.43 comma 8 del CCNL scuola 2019-2021.
In tale norma contrattuale si richiamano due circolari ministeriali ( la n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980), in cui emerge che la riduzione oraria per motivi di causa forza maggiore, può essere attuata ove l’orario di lezione sia di 5 ore giornaliere, solo, o alternativamente, alla prima o all’ultima ora di lezione o eccezionalmente sia alla prima che all’ultima ora; ove l’orario sia di 6 ore giornaliere, la riduzione può estendersi anche alla penultima ora. Nella circolare ministeriale 243 del 22 settembre 1979 è espressamente scritto che non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.
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