Scade il 17 marzo 2025 il primo termine di trasmissione delle CU 2025 anno di imposta 2024. A partire da quest’anno, i termini previsti per l’invio vengono differenziati in tre scadenze: come di consueto, entro la prima scadenza dovranno essere trasmesse le Certificazioni Uniche relative ai redditi dichiarabili con la precompilata, con la sola eccezione di quelli relative a redditi di lavoro autonomo esercitati abitualmente. Per queste ultime, infatti, è prevista una nuova scadenza, assente dal calendario degli scorsi anni: 31 marzo 2025. In via residuale, le CU afferenti i redditi esenti potranno, come già in passato, essere inviate entro il 31 ottobre 2025, termine di trasmissione del modello 770.
Indice
1. Nessuna certificazione per i compensi corrisposti a soggetti in regime forfettario o di vantaggio
2. Termini
3. Regime sanzionatorio
4. CU e ravvedimento operoso
1. Nessuna certificazione per i compensi corrisposti a soggetti in regime forfettario o di vantaggio
Una delle principali novità afferenti alle CU 2025 risiede nell’abolizione dell’obbligo di rilascio delle stesse per i compensi corrisposti ai soggetti in regime forfettario o di vantaggio.
Quanto sopra in forza di quanto disposto dall’art. 3 del decreto legislativo “Semplificazione adempimenti”, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, con il quale è stata disposta una modifica all’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con inserimento del comma 6-septies. La nuova disposizione dispone l’esonero dagli obblighi di certificazione, a decorrere dall’anno di imposta 2024, per i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Il quadro aggiornato degli obblighi di certificazione, di conseguenza, è il seguente:
Regime contabile soggetto erogante | Regime contabile percipiente | Ritenuta d’acconto |
Certificazione Unica |
---|---|---|---|
ORDINARIO |
FORFETTARIO |
NO |
NO Nuovo esonero |
ORDINARIO |
DI VANTAGGIO | NO |
NO Nuovo esonero |
ORDINARIO |
ORDINARIO |
SI |
SI |
FORFETTARIO |
FORFETTARIO |
NO |
NO Forfettario non è sostituto d’imposta |
FORFETTARIO |
ORDINARIO |
NO |
NO Forfettario non è sostituto d’imposta |
FORFETTARIO |
DI VANTAGGIO |
NO |
NO Forfettario non è sostituto d’imposta |
DI VANTAGGIO |
FORFETTARIO |
NO |
NO Nuovo esonero |
DI VANTAGGIO |
DI VANTAGGIO |
NO |
NO Nuovo esonero |
DI VANTAGGIO |
ORDINARIO |
SI |
SI |
RICORDA – Per inciso, si ricorda che nulla cambia per i contribuenti in regime forfettario datori di lavoro. Tali contribuenti, ai sensi dell’art. 1, comma 69, della legge 190/2014, non rivestono la qualifica di sostituto di imposta, e quindi, normalmente, non sono tenuti ad operare le ritenute d’acconto. I medesimi, tuttavia, rivestono il ruolo di sostituto di imposta con riferimento alle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973; quindi, il datore di lavoro in regime forfettario è tenuto a trasmettere le CU afferenti ai redditi di lavoro dipendente erogati entro il 17 marzo 2025, al pari dei contribuenti in regime ordinario.
2. Termini
Per quanto riguarda i termini, in premessa occorre ricordare che la norma prevede un solo termine di “consegna” al percipiente della Certificazione Unica, ovvero il 16 marzo di ciascun anno (quest’anno 17 marzo 2025)
Più nel dettaglio, ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4, comma 6-quater, “Le certificazioni di cui al comma 6-ter (CU), sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro”.
Diversi sono invece i termini di trasmissione telematica, che a partire da quest’anno prevedono tre successive scadenze, a seconda della natura dei redditi oggetto di certificazione:
- 17 marzo 2025 per tutti i redditi dichiarabili con la “precompilata”, ovvero redditi di lavoro dipendente, pensione e tutti i redditi, anche di lavoro autonomo, dichiarabili con il modello 730 (ad esempio, i redditi di lavoro autonomo occasionale e i diritti d’autore).
ATTENZIONE – Fanno eccezione i redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (soggetti titolari di partita IVA), anch’essi dichiarabili con il modello Redditi precompilato, introdotto a partire dall’anno di imposta 2023 dall’art. 19 D.Lgs. n. 1 del 8 gennaio 2024 (decreto “Semplificazioni adempimenti”), per i quali è stata introdotta una diversa scadenza “dedicata”.
- 31 marzo 2025 per le CU contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, così come espressamente previsto, a partire dal 2025, dall’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 108/2024, in modifica all’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
- 31 ottobre 2025, termine di presentazione del modello 770, per le residue CU che non ricadono nei casi precedenti (redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata).
3. Regime sanzionatorio
Nel caso di errori o omissioni riguardanti gli obblighi di trasmissione telematica della Certificazione Unica, si applica il regime sanzionatorio di cui all’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998:
- per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro;
- non è applicabile il cumulo giuridico;
- la sanzione massima comminabile al sostituto di imposta è pari a 50.000 euro.
La predetta normativa prevede altresì che:
- se la Certificazione Unica è trasmessa nei termini, ma con dati errati, è possibile rettificare in assenza di sanzioni a condizione che la trasmissione della CU corretta venga effettuata entro i cinque giorni successivi al termine previsto (17 marzo, 31 marzo o 31 ottobre 2025 a seconda della tipologia di reddito certificato);
- se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine, le sanzioni sono ridotte ad un terzo ed il tetto massimo di sanzione comminabile al sostituto di imposta scende a 20.000 euro.
ATTENZIONE – La CU si dà per trasmessa ad avvenuta ricezione del file telematico che ne attesta l’avvenuta acquisizione da parte dell’Agenzia delle Entrate. È quindi fondamentale non solo rispettare i termini di trasmissione, ma anche accertarsi che l’invio sia stato accettato e correttamente acquisito.
RICORDA – In caso di scarto, si considerano comunque tempestive le comunicazioni che sono state correttamente trasmesse entro i termini previsti, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto stesso.
4. CU e ravvedimento operoso
In caso di errori o omissioni, inoltre, è possibile contenere le sanzioni ricorrendo al ravvedimento operoso.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E del 31 maggio 2024, paragrafo 6, ha espresso un mutato orientamento rispetto al passato, quanto all’ammissibilità del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti.
Prima di tale Circolare, l’Agenzia si era più volte espressa in senso contrario alla possibilità di ravvedere il tardivo invio delle CU, vista la centralità della Certificazione Unica, tempestivamente trasmessa, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni precompilate (Circolari AdE n. 6/E del 2015, n. 12/E dell’8 aprile 2016, n. 8/E del 7 aprile 2017).
Contrariamente a tali indicazioni, “al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso”, con la citata Circolare n. 12/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha mutato indirizzo, dichiarando come ammissibile il ricorso al ravvedimento operoso nel caso di trasmissione tardiva.
Di conseguenza, la sanzione ordinariamente prevista (100 euro per ciascuna CU) potrà essere ridotta in funzione del momento in cui si procedere a rimuovere l’errore o l’omissione e del momento in cui viene versata la sanzione godendo delle riduzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
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