Cram down fiscale più difficoltoso negli accordi di ristrutturazione dei debiti – La lente sul fisco

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L’art. 16 comma 6 del DLgs. 136/2024 (decreto correttivo-ter), applicabile alle proposte di transazione fiscale e previdenziale formulate successivamente al 28 settembre 2024, ha rivisto significativamente la disciplina riguardante l’omologazione “forzosa” degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

In primo luogo, è stato stabilito, nel nuovo comma 4 dell’art. 63 del DLgs. 14/2019 (CCII), che il Tribunale può omologare pure in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario (Cass. n. 27782/2024), da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando – anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente – l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento dei quorum di cui agli artt. 57 comma 1 e 60 comma 1 del CCII (60% per gli accordi “ordinari” e 30% per quelli “agevolati”), e ricorrono congiuntamente alcune condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale, due delle quali sono confermate rispetto al previgente art. 1-bis comma 2, lett. a) e c), del DL 69/2023: l’accordo non ha carattere liquidatorio e il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno il 25% del totale dei debiti.

Le novità riguardano altri due presupposti, il primo dei quali è costituito dal soddisfacimento dell’Amministrazione finanziaria o degli enti fiscali e previdenziali, che deve essere non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale – in luogo del previgente “conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria” – alla data della proposta. Tale modifica è, peraltro, coerente con il rinnovato comma 1 dell’art. 63 del CCII, secondo cui l’attestazione del professionista indipendente ha ad oggetto “la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell’impresa” e, dunque, nei casi, come quello in esame, di accordi di ristrutturazione dei debiti “non liquidatori”.

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La seconda condizione modificata riguarda la misura del soddisfacimento dei predetti creditori fiscali e previdenziali, che deve essere almeno pari al 50% (anziché il previgente 30%, inclusi interessi e sanzioni) dell’ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi interessi e sanzioni, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

È stato, inoltre, inserito il comma 5 dell’art. 63 del CCII, secondo cui se i creditori aderenti rappresentano meno del 25% del debito complessivo, oppure non vi sono altri creditori aderenti, il cram down è comunque invocabile se risultano soddisfatte alcune specifiche condizioni: il consenso dei suddetti enti pubblici è determinante per raggiungere i quorum di legge e il soddisfacimento loro proposto non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, l’accordo non ha natura liquidatoria e il pagamento proposto agli enti fiscali e previdenziali destinatari della transazione è almeno pari al 60% (in luogo del previgente 40%, inclusi interessi e sanzioni) dei crediti di ciascun ente, esclusi interessi e sanzioni, e la dilazione richiesta non eccede i 10 anni.

La novità assoluta è, tuttavia, costituita dalla previsione di alcune cause ostative all’omologazione “forzosa”. In particolare, il comma 6 dell’art. 63 del CCII precisa che i suddetti commi 4 e 5 non sono applicabili qualora risulti che il debitore, nei 5 anni precedenti al deposito della proposta, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 58 del CCII, ha concluso una transazione nell’ambito degli accordi di ristrutturazione avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto (art. 63 comma 8 del CCII). Tale ipotesi si considera verificata anche quando il proponente ha proseguito – ancorché solo parzialmente, per effetto di fusione o scissione, cessione d’azienda, anche di fatto, conferimento o affitto d’azienda, ovvero a seguito di atti produttivi di conseguenze analoghe – l’attività esercitata da un soggetto che, nel corso dei 5 anni precedenti al deposito della proposta, ha concluso una transazione risolta di diritto (art. 63 comma 8 del CCII), ovvero risponde a qualsiasi titolo delle passività tributarie e contributive del debitore originario.

Un’altra causa ostativa, alternativa alla precedente, è rappresentata dalla congiunta sussistenza di due condizioni: il debito nei confronti del Fisco e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione, è almeno pari all’80% dell’importo complessivo dei debiti maturati dall’impresa alla medesima data; il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno 5 periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall’accertamento di violazioni realizzate mediante l’uso di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.





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