Ancora Rottamazione Quater, i decaduti possono essere riammessi entro il 30 aprile

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Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


Scriviamo ancora di Rottamazione questa settimana, in attesa della Quinquies, per segnalare che nei giorni scorsi, un emendamento approvato al Senato nell’iter di conversione in legge del Decreto Milleproroghe ha finalmente consentito a coloro i quali siano decaduti dalla rottamazione Quater (e solo da quella) di essere riammessi alla agevolazione bloccando pignoramenti ed esecuzioni. Questa volta il versamento andrà eseguito entro il 31 luglio 2025 in una unica rata o in 10 rate successive.

La vicenda riguarda i decaduti per omesso, insufficiente o tardivo versamento (oltre i 5 giorni di tolleranza) della unica rata di rottamazione o di una delle rate di dilazione della stessa. La riammissione alla definizione agevolata ha a che vedere con i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 così come era nella previsione normativa generale.

La novità deve ancora passare in pubblicazione in Gazzetta ufficiale ma salvi improbabili colpi di scena ormai sarebbe solo questione di giorni. La Rottamazione Quater è stata introdotta dalla legge 197 del 2022 e ha riguardato il complesso dei carichi affidati all’Agente della RiscossioneAgenzia Entrate della Riscossione appunto – per il periodo intercorso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.

Contabilità

Buste paga

 

La misura non investe direttamente i carichi fiscali degli Enti Locali se questi non hanno aderito a suo tempo alla legge, in favore dei contribuenti. E quindi occorre ricordare che in prevalenza parliamo di tributi erariali dello Stato e contributi previdenziali. La misura elimina interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio e consente di pagare a rate il tributo pieno.

Il complesso dei carichi fiscali riguardava e riguarda ancora tutte le cartelle esattoriali notificate al contribuente, quelle ancora non notificate ma già affidate all’Agente della Riscossione, le cartelle già rateizzate in precedenza o sospese per ragioni legate a giudizi pendenti e tutte le cartelle interessate da precedenti misure agevolative come le altre Rottamazioni o il Saldo e Stralci, da cui si era decaduti in precedenza per omesso, tardivo o insufficiente versamento nelle rate di pagamento.

Sono stati esclusi dalla Rottamazione Quater e quindi lo sono tutt’ora: i carichi fiscali affidati ad Agenzia Entrate Riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022; i carichi affidati per somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; i crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di sentenze penali di condanna; risorse proprie della UE e IVA riscossa alla importazione; somme affidate da Enti locali per i quali sono stati già emessi avvisi di pagamento denominati GIA ed infine i carichi contributivi affidati allo stato dalle Casse private che non hanno provveduto ad aderire alla agevolazione.

L’originario meccanismo di mantenimento dell’agevolazione, ed è utile segnalarne il funzionamento perchè i singoli contribuenti abbiano oggi la possibilità di verificare lo stato delle proprie condizioni, prevedeva il pagamento in una unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure una dilazione in 5 anni con 18 rate trimestrali di cui le prime due pagabili entro il 31 ottobre ed il 30 novembre 2023 e le restanti a partire dai successivi 4 anni da saldare entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Provvedimenti successivi hanno nuovamente slittato i termini: per esempio il differimento al 15 marzo 2024 del pagamento delle prime tre rate della definizione o lo slittamento al 15 settembre 2025 della rata fissata al 31 luglio 2024.

Ora: l’emendamento approvato recupera proprio coloro i quali sono incappati nella decadenza e cioè coloro i quali alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nella inefficacia della definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto della adesione alla procedura.

Saranno quindi riammessi se trametteranno istanza telematica di adesione entro il 30 aprile 2025.

Le modalità di adesione non sono ancora rese note ma saranno presto comunicate da Agenzia Entrate Riscossione e consentiranno alternativamente di pagare in una unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate consecutive con scadenza: 31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026 e 2027. Questa volta sono previsti interessi al tasso del 2% l’anno a partire dal 1° novembre 2023 ma non sanzioni o aggio. L’accettazione al rientro nella agevolazione sarà comunque condizionata a comunicazione specifica che l’Agente della Riscossione comunicherà al contribuente entro il 30 giugno 2025.

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In buona sostanza, nelle more della possibilità che il Governo decida sulla Rottamazione Quinquies, questo salvagente costituisce l’ennesima e forse ultima ancora di salvezza per milioni di italiani in ritardo con i versamenti nei confronti dello Stato.

*Dottore Commercialista – Revisore Legale





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