Efficacia sentenza penale assolutoria nel processo tributario

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La sentenza penale dibattimentale di assoluzione con le formule “il fatto non sussiste” o “non aver commesso il fatto” ha efficacia di giudicato nel processo tributario solo in relazione alle sanzioni tributarie.

E’ quanto puntualizzato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione con sentenza n. 3800 del 14 febbraio 2025, in merito a quanto previsto dall’articolo 21-bis del D.lgs. n. 74/2000, per come introdotto dal D.lgs. n. 87/2024 e recepito nell’art. 119 del Testo Unico della giustizia tributaria.

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Tuttavia – ha altresì chiarito la Corte – per quanto riguarda l’accertamento dell’imposta, la sentenza penale assolutoria costituisce un elemento probatorio che il giudice tributario deve valutare autonomamente insieme agli altri elementi di prova presenti nel giudizio.

La Cassazione sulla rilevanza della sentenza penale assolutoria nel processo tributario

Il caso esaminato

Il caso esaminato verteva sulla validità di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2015.

L’atto impositivo contestava la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e la deduzione di costi non di competenza, riferiti a un periodo d’imposta differente.

L’Iter processuale e il ricorso per Cassazione  

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della società, mentre la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado aveva annullato completamente l’accertamento basandosi sulla sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione in Cassazione, contestando l’attribuzione di valore vincolante alla sentenza penale senza un’autonoma valutazione delle prove fiscali da parte del giudice tributario.

La decisione della Corte di Cassazione  

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario riguarda esclusivamente le sanzioni tributarie e non si estende automaticamente all’accertamento dell’imposta.

Nella specie, il giudice tributario aveva errato nel considerare la sentenza penale come irrevocabile al momento della decisione.

Inoltre, aveva omesso di condurre una valutazione autonoma delle prove, limitandosi a riprendere le conclusioni della giurisdizione penale senza confrontarle con gli altri elementi acquisiti in sede tributaria. Questo approccio è stato ritenuto incompatibile con il principio della separazione tra processo penale e tributario, che impone al giudice fiscale di valutare autonomamente la sussistenza delle violazioni contestate.

Secondo la Corte, l’articolo 21-bis del Decreto Legislativo n. 74/2000 non attribuisce alla sentenza penale un effetto di giudicato sull’accertamento dell’imposta, ma esclusivamente sulle sanzioni tributarie. Questo significa che il giudice tributario non può annullare automaticamente la pretesa fiscale sulla base di una sentenza di assoluzione in sede penale, ma deve considerarla come un elemento probatorio da valutare insieme agli altri dati del procedimento.

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In questo contesto, la Corte ha chiarito che il principio della circolazione della prova tra processo penale e tributario non implica un effetto vincolante della decisione penale, ma piuttosto un obbligo per il giudice fiscale di considerare il contenuto della sentenza penale come un elemento di valutazione, senza che esso assuma un valore decisivo.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per un nuovo esame.

Il principio di diritto della Cassazione

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Suprema corte:

“L’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l’art. 1, d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell’art. 119 T.U. della giustizia tributaria – in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali – si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio”.



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