Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. È questo il principio che la Corte di Appello di Roma, nella propria ordinanza in materia di consegna ex lege 237 del 2012 di recepimento dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ha utilizzato per la scarcerazione del generale libico Almasri, nei cui confronti era stato emesso un mandato di arresto internazionale per i reati di crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi in Libia, nella prigione di Mitiga, a partire dal 15 febbraio 2011 e puniti con l’ergastolo.
Almasri, infatti, è stato arrestato il 19 gennaio scorso dagli agenti di polizia della Digos di Torino ed è stato scarcerato il successivo 21 gennaio a seguito proprio della predetta ordinanza della Corte d’Appello di Roma. Contestualmente è stato trasferito, con un aereo militare italiano, in Libia. La vicenda, ultimamente molto discussa, nasce proprio dall’emissione della citata ordinanza della Corte d’Appello di Roma del 21 gennaio scorso, che ha rilevato un vizio procedurale ritenendo, infatti, irrituale l’arresto in quanto non preceduto dalle interlocuzioni con il ministro della Giustizia, come avrebbe voluto proprio la legge 237 del 2012. A tal proposito si sta tentando di far ricadere la responsabilità di quanto accaduto sul Guardasigilli e sull’intero governo.
Ma a ben vedere – nonostante le accese critiche rivolte proprio a questi ultimi – non è ravvisabile una responsabilità oggettiva né del ministro della Giustizia né di altri membri del governo, in quanto la magistratura sicuramente avrebbe potuto risolvere la questione attraverso una interpretazione più estensiva.
Infatti, la motivazione della scarcerazione di Almasri – si legge nell’ordinanza – la si fa tutta ruotare intorno alla figura del ministro della Giustizia, il quale avrebbe avuto un ruolo fondamentale; tuttavia, tale ragionamento è del tutto incoerente con i principi che sono alla base della legge 237 del 2012, poiché il Guardasigilli – è bene evidenziare – non ha un ruolo decisionale nella vicenda.
In realtà, vi è da dire che la normativa in questione, recependo i principi propri dello Statuto di Roma, firmato il 17 luglio 1998 ma entrato in vigore solo il 1°luglio 2002, che ha istituito la Corte penale internazionale, trae origine da un progetto della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite e prevede che la Corte abbia giurisdizione non solo sui crimini di guerra e contro l’umanità – come nel caso che qui interessa – ma anche relativamente ai crimini di genocidio. Tale giurisdizione, inoltre, è stata ascritta come complementare rispetto a quella degli Stati aderenti.
In poche parole, la Corte d’Appello di Roma sostiene come non sia stato seguito l’iter previsto dalla legge 237 del 2012 che prescrive un analitico procedimento, secondo cui “non vi è una previsione attinente alla possibilità di intervento ‘di iniziativa’ della polizia giudiziaria, dovendo tale procedimento irrinunciabilmente passare dalla 1. Ricezione degli atti da parte del ministro della Giustizia, ‘al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito’ (art. 2, comma 1); 2. Trasmissione degli atti del Ministro della Giustizia alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma (il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, ricevuti gli atti, … OMISSIS) art. 11, comma 1; 3. Richiesta del Procuratore Generale alla Corte d’Appello, per l’applicazione della misura cautelare (OMISSIS … ricevuti gli atti, chiede alla medesima Corte d’Appello l’applicazione della misura della custodia cautelare) art. 11, comma 1”.
Invece, l’arresto di Almasri, avvenuto con un’autonoma iniziativa della polizia, è stato ritenuto irrituale dai giudici in quanto è stata applicata la procedura estradizionale prevista dall’art. 716 del codice di procedura penale, “che prevede la possibilità dell’arresto d’iniziativa da parte della polizia giudiziaria dei soggetti attinti da mandato di arresto internazionale a fini estradizionali”. Ma questa era l’unica soluzione che poteva adottare la Corte d’Appello di Roma? In effetti, ritenere che la polizia non possa agire motu proprio, senza il preventivo controllo del ministro della Giustizia, soprattutto quando si tratta di casi delicati – quale arrestare persone colpite da un mandato di cattura della Corte penale internazionale – risulta essere, a parere di chi scrive, una interpretazione eccessivamente restrittiva. Infatti, in questa delicata vicenda, sarebbe stato più opportuno applicare l’art. 3, comma 2, della legge 237 del 2012, il quale prevede che “Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano”. Alla luce di ciò sarebbe risultata corretta l’applicazione dell’art. 716 c.p.p.
A tal proposito va evidenziato che, proprio in ottemperanza ai principi previsti dallo Statuto di Roma, lo Stato italiano ha l’obbligo di cooperare con la Corte penale internazionale e l’interpretazione restrittiva, secondo cui Ubi lex voluit dixit, risulta assolutamente contraria alla ratio del legislatore del 2012. Sicuramente vi è da sottolineare come la normativa in parola, che prevede il passaggio obbligato dal ministro, sia assolutamente antiquata rispetto ai tempi, in quanto richiama il modello liberale di estradizione del XIX secolo, quando quest’istituto aveva più una natura amministrativa che giurisdizionale. In definitiva, il caso Almasri solleva importanti interrogativi non solo relativamente al principio della separazione dei poteri ma soprattutto sulla capacità dello Stato di rispondere a sfide complesse come il contrasto al terrorismo collegato al rispetto degli obblighi internazionali.
Escludendo in tale vicenda qualsivoglia ipotesi di responsabilità oggettiva del ministro della Giustizia e, in generale, del governo, sicuramente la contrapposizione tra magistratura ed esecutivo alimenta il dibattito sulla necessità di riformare il sistema giudiziario e ridefinire il confine tra autonomia della politica e decisione giudiziaria.
Giovanni Terrano, 16 febbraio 2025
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