OPERATIVA LA NUOVA DECONTRIBUZIONE SUD PER LE PMI

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L’esonero è fruibile nel rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero è modulato come segue:

– per l’anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 Euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;

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– per l’anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 Euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;

– per l’anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 Euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;

– per l’anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 Euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;

– per l’anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 Euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

Per l’anno 2025 l’agevolazione è pertanto riconosciuta per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle otto regioni sopra richiamate. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori.

Per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione.

Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’Allegato I al Regolamento UE 2014/651. Detto Regolamento prevede che “la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro”.

L’esonero contributivo è applicabile nel rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831. Pertanto, la Decontribuzione Sud PMI può essere fruita solo se l’importo spettante non supera il massimale concedibile previsto in materia di aiuti de minimis. L’Inps  provvede a registrare l’entità dell’esonero nell’apposita sezione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

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Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’articolo 31 del D.Lgs  n°150/2015 ed il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n.296/ 2006 la Legge di Bilancio 2025 prevede, inoltre, che l’agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Pertanto il mancato assolvimento dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili, costituisce condizione ostativa per l’accesso all’esonero contributivo.

L’Inps con Circolare n° 32 del 30 gennaio 2025 ha fornito i chiarimenti operativi nonché le istruzioni per l’esposizione dell’esonero nei flussi Uniemens. La valorizzazione dell’esonero afferente la  mensilità di gennaio 2025 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di febbraio, marzo e aprile 2025.

I datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse all’esonero dovranno richiedere all’Inps l’attribuzione o la proroga del codice di autorizzazione “0L” con significato “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno” con data inizio validità dal 1° gennaio 2025 e con fine validità 31 dicembre 2029.

Rif.

Alessandro Tarquini – Tel. 0575399431 – e-mail: a.tarquini@confindustriatoscanasud.it

Luca Migliorini – Tel. 0575399448 – e-mail: l.migliorini@confindustriatoscanasud.it

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it

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Rita Collina – Tel. 0564468808 – e-mail: r.collina@confindustriatoscanasud.it

Roberto Gemini – Tel. 0577257215 – e-mail: r.gemini@confindustriatoscanasud.it





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