Revoca decreto ingiuntivo Cherry Bank a Palermo

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Palermo 15 febbraio 2025 – Un’importante sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, ha segnato una vittoria per il cittadino Paolo ********** assistito dall’Avv. Vincenzo Canzoneri, contro Cherry Bank S.p.A. La sentenza, pronunciata dal Giudice Adriana Pandolfo, ha accolto l’opposizione presentata da Paolo**** revocando il decreto ingiuntivo n. 2305/2022, con cui la banca aveva richiesto il pagamento di 13.033,32 euro.

La vicenda: un decreto ingiuntivo senza basi documentali solide

La controversia ha origine da due contratti di finanziamento sottoscritti nel 2010 tra Paolo********* e Unicredit S.p.A.. Nel corso degli anni, i crediti vantati sono stati ceduti dapprima alla società Tiberius SPV S.r.l., poi a Cherry 106 S.p.A. e infine a Cherry Bank S.p.A., che ha avviato un procedimento monitorio ottenendo l’emissione del decreto ingiuntivo.

Tuttavia, l’Avv. Vincenzo Canzoneri, difensore di Paolo********* ha contestato la pretesa della banca, sostenendo che non fosse stata adeguatamente dimostrata la cessione del credito, un elemento essenziale per poter legittimamente agire in giudizio.

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La battaglia legale: l’opposizione dell’Avv. Canzoneri e le carenze probatorie della banca

L’Avv. Vincenzo Canzoneri, nel ricorso presentato al Tribunale di Palermo, ha evidenziato l’assenza di documentazione concreta che certificasse il passaggio del credito da Unicredit fino a Cherry Bank.

Nello specifico, la banca si è limitata a produrre estratti della Gazzetta Ufficiale, nei quali venivano riportate le cessioni di crediti in blocco, senza tuttavia allegare i contratti di cessione che provassero che il credito specifico vantato nei confronti di Paolo******fosse incluso in tali transazioni.

Il difensore ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui un istituto bancario o una società finanziaria che agisce in giudizio sulla base di un credito ceduto ha l’onere di dimostrare in modo chiaro e dettagliato l’effettiva titolarità del credito stesso.

Il Tribunale accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo

Il Tribunale di Palermo ha dato ragione a Paolo ************ e al suo legale, ribadendo che la pubblicazione di un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale non costituisce una prova sufficiente della titolarità del credito.

Il giudice Adriana Pandolfo, nella sentenza, ha evidenziato che Cherry Bank S.p.A. non ha assolto al proprio onere probatorio, omettendo di fornire la documentazione necessaria a dimostrare che il credito di Paolo****** fosse effettivamente incluso tra quelli ceduti.

Di conseguenza, il Tribunale ha stabilito:

  • L’accoglimento dell’opposizione presentata da Paolo*******, difeso dall’Avv. Canzoneri;
  • La revoca del decreto ingiuntivo n. 2305/2022, dichiarandolo inefficace ai sensi dell’art. 644 c.p.c.;
  • La compensazione delle spese di lite, in considerazione delle differenti interpretazioni giurisprudenziali sulla questione.

Un precedente importante per i cittadini e i debitori

Questa sentenza rappresenta un precedente rilevante per tutti coloro che si trovano a dover fronteggiare richieste di pagamento basate su cessioni di crediti.

Il Tribunale di Palermo ha ribadito un principio fondamentale:

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  • Una banca o una società di recupero crediti non può limitarsi a dichiarare di aver acquisito un credito, ma deve dimostrare documentalmente la legittimità della sua pretesa.
  • Il mero avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare il diritto di una società a esigere un pagamento.
  • I debitori hanno il diritto di contestare le richieste di pagamento, soprattutto quando le prove della titolarità del credito risultano carenti o lacunose.

Il commento dell’Avv. Vincenzo Canzoneri

L’Avv. Vincenzo Canzoneri, che ha seguito il caso in tutte le sue fasi, ha espresso soddisfazione per la decisione del Tribunale:

“Questa sentenza conferma l’importanza di difendersi adeguatamente di fronte a richieste di pagamento poco trasparenti. I debitori non devono accettare passivamente le ingiunzioni di pagamento, ma hanno il diritto di chiedere che venga dimostrata la legittimità delle pretese avanzate nei loro confronti. Troppo spesso le banche e le società di recupero crediti agiscono senza fornire le prove necessarie, confidando nel fatto che i cittadini non oppongano resistenza. Il caso di Paolo***** dimostra che con un’adeguata strategia legale si possono ottenere importanti risultati a tutela dei diritti dei debitori.”

Questa sentenza segna un altro passo avanti nella tutela dei diritti dei consumatori e delle imprese di fronte a richieste di pagamento basate su cessioni di crediti.

L’orientamento espresso dal Tribunale di Palermo pone un freno alle pratiche poco trasparenti di alcune società finanziarie e ribadisce la necessità di un’informazione chiara e documentata nelle operazioni di cessione del credito.

Per i debitori, questa decisione rappresenta un’importante vittoria e un monito: mai accettare passivamente un decreto ingiuntivo, ma sempre verificare la documentazione e, se necessario, fare opposizione con l’aiuto di un legale esperto.





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