Esonero dal contributo NASPI e attività stagionali. Nuove istruzioni dopo il Collegato Lavoro

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Il Collegato Lavoro ha fornito una interpretazione autentica in relazione alle attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante l’obbligo di vacanza contrattuale tra due contratti a termine escluso per le attività stagionali individuate dal Contratto Collettivo o in sede ministeriale.

Il Collegato Lavoro, con l’art 11 Legge n. 203/2024, ha specificato che rientrano nelle attività stagionali “ le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti al 12 gennaio 2025, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria… “. 

Se la norma del Collegato Lavoro ha ampliato le fattispecie delle attività stagionali, e la portata applicativa  dell’ art. 21, comma 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l’ INPS è dovuta intervenire, con due messaggi pubblicati a breve distanza l’ uno dall’ altro, per fornire chiarimenti inerenti gli aspetti contributivi con specifico riguardo all’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI, e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi, in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.

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Con il mess. n. 269 del 23.01.2025 , l’ INPS ha voluto evidenziare che , in forza della norma di interpretazione autentica, il disposto di cui all’articolo 2, comma 28 e 29 lettera b) della Legge n. 92/2012, con cui è prevista l’esenzione dal versamento del contributo addizionale per i contratti termine delle attività stagionali, non risulta allineato alla  nuova definizione di “attività stagionali” del Collegato Lavoro, che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra 2 contratti a termine.   

Considerato che l’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 configura una deroga sostanziale all’ obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate. Pertanto, la fattispecie esonerativa, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di “lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.  

Diversamente – conclude l’ INPS –  per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’articolo 11 del Collegato Lavoro, non rientrando nell’elencazione del D.P.R. n. 1525/1963, il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato  trova applicazione. 

La materia ha costituito oggetto di un immediato intervento di approfondimento dalle Associazioni di categoria, prime fra tutte quelle del terziario e turismo, che hanno evidenziato l’opportunità di integrare l’ interpretazione fornita, anche in considerazione degli orientamenti espressi in precedenza dall’Istituto.

L’ INPS è quindi intervenuta nuovamente con il mess. n. 483 del 7.02.2025 per integrare le precedenti indicazioni.

In forza della previsione contenuta nel comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo  – oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 – continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

Ai soli fini della determinazione dell’ambito applicativo dell’esonero dal versamento del contributo addizionale , l’ INPS si era espressa con la circ. n. 91 del 4.08.2020 parag. 1.2 sottolineando che la portata dell’esonero è limitata ai rinnovi contrattuali che contengono, tempo per tempo e senza soluzione di continuità, espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 senza apportare modifiche alle attività produttive definite stagionali. Conseguentemente l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività definite come stagionali in sede di rinnovo contrattuale.

Fonte: INPS  

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