E’ VALIDO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO REDATTO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALL’AVVISO FORNITO ALLA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI DEL DIRITTO ALL’ASSISTENZA DI DIFENSORE AI SENSI DELL’ART. 114 DISP. ATT. C.P.P.?
LA NORMATIVA
Art. 356 c.p.p. “Assistenza del difensore”
“Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2″.
Art. 114 disp. att. c.p.p. “Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore”
“Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.
Art. 357 c.p.p. “Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria”
“1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:
OMISSIS
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
OMISSIS
3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 373.
OMISSIS”
Art. 373 c.p.p. “Documentazione degli atti”
“OMISSIS
2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.
OMISSIS
4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.
OMISSIS”
LA CORTE DI CASSAZIONE
Per CASS. PEN., VII, 06/02/25 N° 4495 non “…rileva il fatto che il verbale di accertamenti urgenti sia stato redatto successivamente al controllo: invero, l’obbligo di redazione immediata degli atti indicati dall’art. 357 comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità; per le attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell’atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria e sufficiente la certezza dell’individuazione dei dati essenziali…L’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità, con la conseguenza che è ammissibile la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione….“.
Si leggano anche conformi precedenti:
- CASS. PEN., VII, 09/12/24 N° 45029 che afferma, relativamente “…alla questione attinente al tempo della redazione del verbale, che l’obbligo di redazione immediata degli atti indicati dall’art. 357 comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità; per le attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell’atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria e sufficiente la certezza dell’individuazione dei dati essenziali…”.
Difatti “…L’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità, con la conseguenza che è ammissibile la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione. …”.
Pertanto “…la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio richiamato, ritenendo utilizzabile la parte del verbale in cui viene dato atto che l’imputato è stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di essere sottoposto ad accertamenti sul tasso alcolemico, circostanza peraltro confermata dalla deposizione dell’operante…”,
considerando altresì “…che la testimonianza sulla circostanza in questione, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, è pacificamente ammessa, anche nel caso in cui non si sia dato atto a verbale della somministrazione dell’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. …”.
- CASS. PEN., IV, 06/12/23 N° 48534 la quale si rifà “…al principio più volte enunciato dalla Corte di legittimità, a mente del quale, con riguardo alla prova della tempestività dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., la data di redazione del verbale delle operazioni svolte dagli agenti di polizia giudiziaria non è idonea a pregiudicare la validità delle operazioni svolte, essendo invece necessario che i verbalizzanti si siano attenuti alle prescrizioni di legge. Nella sentenza impugnata si è…correttamente affermato che l’orario di redazione del verbale successivo al prelievo fosse inidoneo a porre in discussione l’attestazione, contenuta in atto fidefaciente, dell’avvenuta formulazione dell’avviso prima dell’accertamento del tasso alcolemico. Va, in particolare, confermata la natura fidefaciente dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria, nella parte in cui i pubblici ufficiali attestano quanto da loro fatto, rilevato o avvenuto in loro presenza, per cui il Collegio ritiene corretto che, ai fini della dimostrazione dell’avvenuto adempimento, il giudice di merito si riferisca all’annotazione di tale circostanza contenuta in detti verbali. …”.
Giovanni Paris
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