IL RENTRI E’ UFFICIALMENTE OPERATIVO MA GIA’ OGGETTO DI EMENDAMENTI NEL DECRETO MILLEPROROGHE. Il solito pasticcio legislativo all’italiana.

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L’iter di approvazione del c.d. “Decreto Milleproroghe”, relativo al Disegno di Legge (DDL) n. 1337 recante “Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (in breve: d-l 202/2024 – disposizioni urgenti in materia di termini normativi) attualmente in sede di esame in Commissione Affari costituzionali del Senato, contiene alcuni emendamenti relativi alla materia ambientale, in particolare relativi al Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Le proposte formulate mirano a posticipare di 120 giorni l’operatività degli adempimenti relativi all’iscrizione per gli operatori che rientrano nel primo scaglione (es. recuperatori, trasportatori e produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti), i cui termini scadevano però proprio oggi 13 febbraio 2025.

Il problema non è di  poco conto e rappresenta il tipico pasticcio legislativo all’italiana, per il quale attualmente ci si trova in una situazione in cui nonostante la proposizione di termini dilatori (per l’entrata in vigore della legge di conversione del DDL Milleproroghe e l’emanazione del Decreto Ministeriale a cui viene demandata la definizione dei nuovi termini), attualmente gli operatori sono tenuti comunque a rispettare i termini di scadenza già prescritti per l’entrata in vigore del RENTRI, e pertanto ad oggi 13/02/2025 hanno dovuto:

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1) iscriversi al primo scaglione di soggetti obbligati;

2) utilizzare i nuovi format dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti e del Registro cronologico di carico e scarico, da vidimarsi e stampare tramite il portale web RENTRI, per le attività per cui è ne è prescritto l’obbligo, con la conseguenza che da oggi i “vecchi” modelli di FIR e di registro di carico e scarico (previsti dal D.M. 148/1998) anche se già vidimati non possono più essere più utilizzati.

Per quanto riguarda gli emendamenti inseriti nel Disegno di Legge di cui all’oggetto, vale la pena di esporli qui sotto:

11.22

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’art. 188-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7-bis. Al fine di garantire la corretta raccolta e gestione dei rifiuti in previsione della attuazione completa del nuovo sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, per tutto l’anno 2025 continuano ad applicarsi, in alternativa, anche i decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.”».

11.23

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Al fine di garantire una corretta raccolta e gestione dei rifiuti in vista dell’attuazione completa del nuovo sistema di tracciabilità di cui all’art. 188-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l’intero anno 2025 continuano ad applicarsi, in alternativa, anche i decreti del Ministro dell’Ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.”.

11.24

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. All’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10 secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.».”

11.45

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

«2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di “sessanta giorni” di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 4 Aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera a), sono modificati in “centottanta giorni”.»

11.70

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Alle imprese ed agli enti che producono o effettuano deposito temporaneo esclusivamente di rifiuti, anche pericolosi, tipicamente prodotti nell’ambito dell’attività di ufficio, quali computer, toner, detersivi, batterie, neon e lampade, si applica il termine di iscrizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto  4 aprile 2023, n. 59, Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indipendentemente dal numero di dipendenti».

Consulta il testo del disegno di legge con gli emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1337:

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=19&id=58770

 

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