Corte costituzionale: illegittime le tariffe a vacazione dei Ctu

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Microcredito

per le aziende

 


La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge 319 del 1980, nella parte in cui stabilisce uno scarto significativo tra la prima vacazione e le successive in riferimento al calcolo dei compensi degli ausiliari del giudice. Dunque, il calcolo degli onorari “a tempo” dei Ctu è incostituzionale, lo afferma la sentenza 16 del 2025 con cui la Corte si è espressa sulla spinosa questione, dopo che la questione di illegittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze.

La sproporzione tra la prima e le successive vacazioni, prevista in nome del contenimento dei costi del processo, sfocia nella manifesta irragionevolezza, in quanto trascura l’esigenza primaria di ottenere dall’ausiliare del giudice una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all’importanza del compito conferitogli, che resta di pubblico interesse.

È quanto – in estrema sintesi – si afferma nella sentenza.

Prestito personale

Delibera veloce

 

La questione di illegittimità costituzionale

La questione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 (secondo comma) della legge 319 del 1980 sui compensi degli ausiliari del giudice era stata sollevata dal tribunale ordinario di Firenze in riferimento all’onorario spettante ad un’interprete. Il Giudice aveva ritenuto che il compenso calcolato a vacazione , ossia commisurato al tempo impiegato nell’espletare la consulenza, non fosse adeguato all’attività dell’interprete, soprattutto per lo «scarto sostanziale» tra la prima vacazione e le successive. 

Ad oggi, per effetto di adeguamenti succedutisi nel tempo, l’onorario per la prima vacazione è di 14,68 euro e di 8,15 euro per le successive. Va ricordato che ogni vacazione corrisponde a due ore di lavoro. L’onorario per la vacazione può essere poi raddoppiato quando per il compimento del lavoro è fissato un termine non superiore a cinque giorni e può essere aumentato fino alla metà quando è assegnata una scadenza non superiore a 15 giorni.

Gli onorari degli ausiliari, inoltre, dovrebbero subire aggiornamenti Istat, ma l’ultimo aggiornamento delle tariffe risale al Dm 30 maggio 2002. Il giudice che ha sollevato la questione di illegittimità ha anche messo in evidenza come la natura irrisoria dei compensi abbia «ricadute di sistema sia in termini di tendenziale allontanamento dal circuito degli ausiliari del giudice delle migliori professionalità, sia quanto al rischio che i collaboratori non profondano il necessario impegno nell’espletamento dell’incarico».

In sintesi, secondo il giudice ordinario, «al pregiudizio ricadente sul professionista incaricato, leso nel diritto a veder dignitosamente compensata l’attività prestata, si unirebbe quello risentito dall’amministrazione della giustizia e dallo stesso imputato, a causa dello scadimento della qualità della collaborazione dell’ausiliare e della tendenziale riduzione del novero dei soggetti disposti a prestarla».

La decisione della Corte

La questione di illegittimità dell’articolo 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, è fondata – secondo la Corte costituzionale, in quanto in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. La pronuncia mette in evidenza l’aspetto critico della decurtazione degli onorari, ormai tale «da sacrificare oltremodo, alle esigenze pubblicistiche del processo e alla necessità di ridurne i costi, l’entità dei compensi spettanti al perito, consulente tecnico, interprete e traduttore».

La Corte passa in rassegna alcune sentenze che si erano già pronunciate sull’argomento compensi degli ausiliari. Alcuni principi già affermati in relazione al sistema tabellare possono essere applicati anche alle prestazioni remunerate “a tempo”, e questo induce la Corte costituzionale ad affermare la «manifesta irragionevolezza del censurato art. 4 della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, al secondo comma, impone una rilevante diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate».

Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive accentua l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione. Questa sproporzione – viene affermato nella pronuncia – sfocia nella manifesta irragionevolezza rispetto al pur legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo, in quanto trascura l’esigenza primaria di ottenere dall’ausiliare del giudice una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all’importanza del compito conferito, che resta di pubblico interesse.

Ordine degli Architetti di Roma: «Vacazioni anacronistiche»

«Rimane anacronistico l’importo fermo a 14,68 euro», afferma l’Ordine degli Architetti di Roma in una nota. «Come si può pretendere di avere le prestazioni di un ‘consulente esperto’ – prosegue la nota -, chiedendo esperienze pluriennale e alta formazione, e al contempo remunerarlo 7,34 euro l’ora? Si continua a non voler risolvere la problematica, si ragiona su prima e seconda vacazione distogliendo l’attenzione dalla necessità di adeguare tali importi».

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

«Un’attività di intelletto richiede uno studio e un’esperienza che supera il solo aspetto temporale. La qualità di una prestazione non è riconducibile al solo tempo dedicato, ma deriva dalla formazione e dall’esperienza che ogni professionista costruisce ampliando e approfondendo le proprie conoscenze».

L’Ordine di Roma «ribadisce la necessità di una revisione organica delle tariffe dei Ctu e ritiene indecoroso che ancora oggi, pur avendo istituito il 4 dicembre 2023 una Commissione dedita anche a questi argomenti, si stia discutendo in un’aula di Tribunale di applicare un importo palesemente irrisorio piuttosto che affrontare compiutamente la problematica».

Presso il ministero di Giustizia è stata formata, infatti, una Commissione per l’adeguamento dei compensi dei Ctu, che avrebbe dovuto terminare il proprio lavoro a fine 2024, ma ad oggi non si ha notizia riguardo agli esiti.

Perrini (Cni): «È il momento di agire»

Accoglie con favore la sentenza anche il Consiglio nazionale degli ingegneri. «Questa sentenza – secondo il presidente del Cni, Angelo Domenico Perrini – rappresenta un importante riconoscimento della necessità di rinnovare un sistema che, da troppo tempo, penalizza la professionalità tecnica con compensi inadeguati e sproporzionati. È il momento di agire, per rafforzare il ruolo degli ingegneri nel processo e per contribuire attivamente all’efficienza del sistema giudiziario e il Cni è pronto a sostenere e promuovere tutte le iniziative volte a garantire una giusta valorizzazione delle competenze tecniche in ambito giudiziario».  

La consigliera del Cnicon delega all’ingegneria forense, Carla Cappiello, da anni impegnata in questa tematica, ha sottolineato che «la decisione della Corte costituzionale rappresenta un punto di svolta fondamentale. Abbiamo osservato con preoccupazione come l’inerzia nell’aggiornamento delle tariffe abbia progressivamente minato la qualità delle prestazioni tecniche, mettendo a rischio la competitività e l’impegno degli ingegneri forensi. La decisione della Corte costituzionale non solo evidenzia le lacune di un modello superato, ma sprona con forza a intraprendere con urgenza un percorso di revisione strutturale delle tariffe, al fine di garantire una remunerazione che rifletta realmente l’impegno e la qualità del lavoro svolto dai nostri iscritti e metta in linea il sistema tariffario con i mutamenti economici e le esigenze di un processo equo e moderno. Il Cni è pronto a sostenere e promuovere tutte le iniziative volte a garantire una giusta valorizzazione delle competenze tecniche in ambito giudiziario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il:

Prestito personale

Delibera veloce

 





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link