in Toscana la prima legge regionale

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La Regione Toscana ha dato il via libera alla legge di iniziativa popolare su procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito dopo l’invito della Corte Costituzionale contenuto nella sentenza n. 242/2019. La legge regionale è stata approvata con 27 voti favorevoli, 13 contrari e un astenuto.

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1. La proposta della legge regionale


L’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, il 14 marzo 2024 aveva depositato presso la presidenza del Consiglio regionale della Toscana la proposta di legge regionale supportata da oltre 10mila firme autenticate, che dopo l’iter in commissione Sanità è approdata all’esame e al voto dell’Aula.

2. Le due sentenze della Consulta


Con una prima decisione del 2019 la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, tramite le modalità previste dagli artt. 1 e 2, della legge n. 219 del 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, tuttavia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempreché dette condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. Nel 2024, in occasione della pronuncia n. 135, la stessa Consulta aveva chiarito che non spetta alla Corte costituzionale di sostituirsi al legislatore nell’individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, sua e dei terzi; bensì, soltanto, quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, restando poi ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all’uno o all’altro una tutela più intensa. Tramite la prima sentenza del 2019, in seguito confermata dalla sentenza nel 2024, la Corte Costituzionale ha di fatto concesso alle regioni la possibilità di disciplinare il ricorso al suicidio assistito, nei limiti del perimetro tracciato dalle pronunce medesime, e facendo salva l’approvazione di una legge statale che, allo stato attuale, non si è ancora verificata.
All’argomento abbiamo dedicato l’articolo: “Suicidio assistito: la Consulta ribadisce i limiti dell’illegittimità”

3. L’approvazione dell’11 febbraio


Con l’approvazione della legge, intercorsa l’11 febbraio, la Toscana risulta la prima regione italiana a essere dotata di una disciplina in tema di suicidio assistito a livello locale, in attesa di una normativa di carattere nazionale.
Come riportato dalla testata Pagella Politica in un contributo del 12 febbraio, il testo approvato dalla Regione Toscana si basa sulla proposta di legge d’iniziativa popolare presentata dell’Associazione Luca Coscioni “Liberi subito”, al quale il consiglio regionale toscano ha apportato alcune novelle.

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4. L’iter della pratica di suicidio assistito


Per la legge regionale, nel contributo di Pagella Politica, “possono accedere alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalle sentenze della Corte Costituzionale 242/2019 e 135/2024”.
La legge stabilisce, inoltre, che entro 15 giorni dall’entrata in vigore le aziende sanitarie locali istituiscono una Commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti.
La Commissione, individuata su base volontaria, sarà formata da un medico palliativista, quindi specialista in cure palliative, uno psichiatra e un anestesista, uno psicologo, un medico legale e un infermiere, oltre a un medico specialista della patologia da cui è affetta la persona che richiede il suicidio medicalmente assistito.
Al fine di accedere alla pratica della cd. eutanasia indiretta, l’interessato ha l’onere di presentare all’azienda sanitaria locale una domanda tesa all’accertamento dei requisiti, corredata dalla documentazione sanitaria. L’azienda sanitaria locale trasmette quindi l’istanza alla Commissione e al Comitato per l’etica nella clinica. L’iter finalizzato alla verifica dei requisiti deve avere termine entro venti giorni che decorrono dalla presentazione dell’istanza. La Commissione verifica che il paziente abbia ricevuto informazioni adatte, relative alla possibilità di accedere a un percorso di cure palliative e, ove il richiedente confermi la sua intenzione di accedere all’eutanasia indiretta, la Commissione esamina la documentazione. Dopo aver chiesto un parere al Comitato sugli elementi etici della fattispecie specifica, redige la relazione finale e l’azienda sanitaria comunica gli esiti dell’accertamento all’interessato.

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