“INDIVIDUAZIONE/RICONOSCIMENTO” TRAMITE FOTO PROFILO SOCIAL SVOLTI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA: CASS. PEN., VII, 23/01/25 N° 2872

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LA POLIZIA GIUDIZIARIA PUO’ SVOLGERE ATTI DI “INDIVIDUAZIONE” (RICONOSCIMENTO PERSONALE O FOTOGRAFICO) E SE SI’ DEVE SEGUIRE LA PROCEDURA E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’ART. 213 E SEGUENTI DEL C.P.P.?

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LA NORMATIVA

art. 361 c.p.p. “Individuazione di persone e di cose”

1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale.

2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.

3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall’articolo 214 comma 2.

Art. 213 c.p.p. “Ricognizione di persone. Atti preliminari”

1. Quando occorre procedere a ricognizione personale , il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull’attendibilità del riconoscimento.

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2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.

3. L’inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione.

Art. 214 c.p.p. “Svolgimento della ricognizione”

1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell’abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest’ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest’ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l’atto sia compiuto senza che quest’ultima possa vedere la prima.

3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento e ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.

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ATIVITA’ DI “INDIVIDUAZIONE/RICONOSCIMENTO” DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

L’attività di polizia giudiziaria si concretizza nel compimento di vari atti, ognuno dei quali ha una propria finalità.

Alcuni di questi atti sono specificamente previsti e regolati dalla legge in relazione ai presupposti, finalità, organi competenti, modalità di compimento, forma di documentazione, ecc., altri atti invece non trovano specifica disciplina normativa.

Ecco allora una delle classificazioni relative agli atti di polizia giudiziaria, che vengono distinti in ATTI TIPICI e ATTI ATIPICI.

Da sottolineare come il carattere di esigenza della tipicità dell’atto risiede nel fatto che questo va a coinvolgere beni giuridici costituzionalmente garantiti, quali, ad esempio, la libertà personale.

Esempi di atti atipici sono i pedinamenti, gli appostamenti, la ricerca di persone o informazioni, e comunque ne fanno parte tutti gli atti che rientrano nella generica attività di ricerca e raccolta di elementi utili alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole ai sensi dell’art. 348/1 c.p.p. .

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Rientrano negli atti atipici della polizia giudiziaria anche quelli di individuazione/riconoscimento di persone.

Durante la fase delle indagini preliminari il pubblico ministero può compere atti individuazione ai sensi dell’art. 361 c.p.p. .

Tale attività quando viene svolta da giudice si chiama RICOGNIZIONE, la quale costituisce un mezzo di prova ed è disciplinata dagli artt. 213 e seguenti del c.p.p. .

In via generale possiamo dire che gli atti di individuazione/riconoscimento della polizia giudiziaria costituiscono attività atipica d’indagine preliminare soggettiva, svolta di iniziativa, senza la necessità di garanzie difensive, diretta a ricercare e ricevere dichiarazioni che riproducono una percezione visiva o comunque una percezione appresa dai sensi e diretta al riconoscimento di persone, di oggetti e comunque di tutto ciò che può essere percepito da una persona, quale un suono, una voce, un odore, ecc .

IL CASO

Con ricorso in Cassazione si lamenta genericamente la inidoneità del riconoscimento dell’imputato come ritratto nei fotogrammi delle videocamere poste in prossimità del luogo del perpetrato furto, contestando che il confronto delle immagini fosse stato operato, da parte degli inquirenti, con le foto presenti su profilo social.

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LA CASSAZIONE

La CASS. PEN., VII, 23/01/25 N° 2872 risponde che “…Secondo giurisprudenza consolidata, la polizia giudiziaria può procedere autonomamente ad individuazione fotografica, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato, poiché gli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell’accertamento del reato e dell’individuazione dei colpevoli… . L’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice…”.

Si legga anche la precedente conforme CASS. PEN., III, 03/09/24 N° 33359 la quale sottolinea come è stato “…già ripetutamente affermato da questa Corte, che l’individuazione di un soggetto – sia personale che fotografica compiuta nel corso delle indagini preliminari è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale…”.

Pertanto “…Siffatto procedimento compiuto dalla Polizia giudiziaria…esula dalla prova tipica che gli artt. 213 ss cod. proc. pen. affidano alla diretta supervisione del giudice nel corso del processo, onde non ha pregio invocare il rispetto delle modalità formali previste dal codice di rito per la ricognizione di persona, la cui disciplina non è affatto un’opzione obbligata…Va infatti considerato che detti accertamenti, seppur privi delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, una volta transitati nel processo di merito, conservano comunque la valenza di prove liberamente valutabili dal giudice in forza del principio della non tassatività dei mezzi di prova, dove il fulcro dell’apprezzamento si sposta sull’attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato l’indagato di persona o nella sua immagine fotografica, si dica poi certo dell’operata identificazione reiterata nel corso dell’udienza.

Si aggiunge che “…più specificamente è stato, del resto, affermato in un più risalente arresto che l’individuazione diretta di persona effettuata nei locali della polizia giudiziaria dalle persone offese, trovando il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto che, nel corso delle informazioni, dichiara di avere accertato direttamente l’identità personale dell’imputato, deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata dall’art.213 cod. proc. pen., essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all’art. 189 cod. proc. pen., e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze…”.

In conclusione “…non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l’assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità di detto strumento probatorio, sicché la metodologia dell’assunzione del riconoscimento potrà influenzare la sua efficacia dimostrativa, sotto il profilo della valenza di attendibilità della dichiarazione attraverso la quale viene veicolato ed introdotto nel processo, ma non potrà certamente essere ritenuta idonea a generare nullità o inutilizzabilità di sorta, qualora non si avvicini o non ricalchi le sembianze procedimentali previste dall’art. 213 cod. proc. pen. …”.

Giovanni Paris

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