Circolare INPS numero 38 del 07-02-2025
Oggetto: Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2025
INDICE
1. Aliquote contributive artigiani e commercianti
2. Contribuzione sul minimale di reddito
3. Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
4. Massimale imponibile di reddito annuo
5. Contribuzione a saldo
6. Imprese con collaboratori
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni
9. Termini e modalità di versamento
1. Aliquote contributive artigiani e commercianti
L’articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS. Tale soglia è stata raggiunta nell’anno 2025 anche per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2025, sono tutte pari alla misura del 24%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2025, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tale proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012.
Si segnala, inoltre, che l’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell’anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. Con successiva circolare verrà illustrata in dettaglio la normativa relativa alla citata misura, e saranno altresì fornite le indicazioni per la presentazione della domanda.
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L’articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha
previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva di cui
all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che ha introdotto per i
soli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali un indennizzo in occasione della
cessazione definitiva dell’attività commerciale, senza avere raggiunto i requisiti per la pensione
di vecchiaia. Si ricorda che tale misura è stata resa strutturale dall’articolo 1, comma 284, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).
In particolare, ai sensi del citato articolo 1, comma 380, della legge n. 178/2020, a decorrere
dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti
al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:
la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione
della rete commerciale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207/1996,
che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività
commerciale;
la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità
stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di 0,62 euro
mensili.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani Commercianti
Titolari e coadiuvanti/ coadiutori 24% 24,48%
2. Contribuzione sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +0,8%, la variazione percentuale verificatasi
nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio
2023 – dicembre 2023 e il periodo gennaio 2024 – dicembre 2024
Conseguentemente, per l’anno 2025, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai
fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è
pari a 18.555,00 euro.
Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 3, della
legge n. 233/1990, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare
per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al
1° gennaio 2025 (57,32 euro) e aggiungendo al prodotto l’importo di 671,39 euro, così come
disposto dall’articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così
suddiviso:
Artigiani Commercianti
Titolari e
coadiuvanti/
coadiutori
€ 4.460,64 (4.453,20
IVS + 7,44
maternità)
€ 4.549,70 (4.542,26 IVS e finanziamento indennizzo
per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari
a:
Artigiani Commercianti
Titolari e
coadiuvanti/
coadiutori
€ 371,72 (371,10 IVS
+ 0,62 maternità)
€ 379,15 (378,53 IVS e finanziamento cessazione
attività commerciale + 0,62 maternità)
Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al
reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa
3. Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2025 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (cfr. le circolari n. 102
del 12 giugno 2003, n. 29 del 17 febbraio 2021 e n. 84 del 10 giugno 2021) prodotti nel 2025
per la quota eccedente il predetto minimale di 18.555,00 euro annui in base alle citate aliquote
e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno,
all’importo di 55.448,00 euro.
Per i redditi superiori a 55.448,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un
punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori fino a € 55.448,00 24% 24,48%
superiore a € 5.448,00 25% 25,48%
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul
minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2 deve essere considerato come acconto
delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2025 (cfr. il seguente
paragrafo 5).
4. Massimale imponibile di reddito annuo
L’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990, stabilisce che, in presenza di un reddito
d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale
massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria
IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2025 pari a
55.448,00 euro, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi
previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l’anno 2025, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi
IVS è pari a 92.413,00 euro (55.448,00 euro più 36.965,00 euro).
Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire a ogni singolo soggetto
operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.
Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti
alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità
contributiva a tale data.
Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori
privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996
o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2025, a 120.607,00 euro: tale massimale non è
frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
avoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Artigiani Commercianti
Titolari e
coadiuvanti/coadiutori
€ 22.548,77 (€ 55.448*24% + €
36.965*25%)
€ 22.992,35 (€ 55.448*24,48% + €
36.965*25,48%)
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con
decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva
Artigiani Commercianti
Titolari e
coadiuvanti/coadiutori
€ 29.597,27 (€ 55.448 *24% +
€ 65.159 *25%)
€ 30.176,18 (€ 55.448 *24,48% + €
65.159 *25,48%)
5. Contribuzione a saldo
Ai sensi del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992,
il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
a. è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su
quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
b. è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce
(quindi, per i contributi dell’anno 2025, ai redditi 2025, da denunciare al fisco nel 2026).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a
conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi
d’impresa realizzati nel 2025, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i
termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
A tale proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, come precisato ogni
anno dall’Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 72 del 14 giugno 2024), i contributi ai quali si
applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni,
applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a
titolo di interessi corrispettivi.
Si conferma l’orientamento sinora seguito dall’Istituto e avallato dal Coordinamento Generale
Legale, ossia che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione
mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a
debito a carico del contribuente.
Per quanto attiene all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale,
in materia di reddito d’impresa, contenute nelle citate circolari n. 102/2003, n. 29/2021 e n.
84/2021.
Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha introdotto l’istituto del concordato preventivo
biennale, volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei
contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di
affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L’istituto del concordato preventivo biennale
non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza,
tra l’altro, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la
possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore
a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo
n. 13/2024. Per l’individuazione dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione si rinvia alle
indicazioni fornite in materia dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 17
settembre 2024.
6. Imprese con collaboratori
Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il
minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:
a) imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo
conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. l’articolo 230-bis c.c.;
l’articolo 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
b) aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali;
in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito
globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati
tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. l’articolo 1, comma 5,
della legge n. 233/1990).
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti
alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito
(cfr. la circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo
versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati
dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro
mensili.
8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
successive modificazioni
Per l’individuazione dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione dal godimento del regime
forfettario previdenziale di cui all’articolo 1, commi da 77 a 84, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 si rinvia alle indicazioni fornite nelle circolari n. 29 del 10 febbraio 2015, n. 35 del 19
febbraio 2016, n. 22 del 31 gennaio 2017, n. 27 del 12 febbraio 2018, n. 25 del 13 febbraio
2019, n. 28 del 17 febbraio 2020, n. 17 del 9 febbraio 2021, n. 22 dell’8 febbraio 2022, n. 19
del 10 febbraio 2023 e n. 33 del 7 febbraio 2024; in merito ai requisiti generali di accesso al
regime forfettario fiscale si rinvia alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (cfr. le
circolari n. 10/E del 4 aprile 2016, n. 9/E del 10 aprile 2019 e n. 23/E del 1° agosto 2023).
Si segnalano, inoltre, le recenti modifiche normative in materia di cause ostative all’accesso al
regime agevolato o alla permanenza nel medesimo previste dall’articolo 1, comma 57, della
legge n. 190/2014, introdotte, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 12, della legge di
Bilancio 2025 e dall’articolo 17 della legge 13 dicembre 2024, n. 203.
Si rammenta la natura facoltativa dell’accesso al regime previdenziale, che avviene a fronte di
apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di
legge.
Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2025 ai
soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2024 che, ove
permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2025, non abbiano prodotto espressa
rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2024 una nuova attività d’impresa per la quale
intendono beneficiare nel 2025 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione
entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025, come previsto dal comma 83 dell’articolo 1
della legge n. 190/2014.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2025, per la quale intendono
aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività
rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la
corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
9. Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze
che seguono:
16 maggio 2025, 20 agosto 2025, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026, per il
versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in
riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di
saldo 2024, primo acconto 2025 e secondo acconto 2025.
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e
commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui
può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre,
visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio
2013.
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