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Nelle controversie relative alla riscossione coattiva di tributi, l’eccezione di prescrizione del credito tributario, maturata dopo la notifica della cartella esattoriale, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche se la notifica della cartella è considerata valida.
Solo le controversie riguardanti gli atti successivi alla fase esecutiva sono escluse dalla giurisdizione tributaria.
Di conseguenza, se il contribuente contesta la definitività della cartella di pagamento, la questione non è meramente esecutiva e spetta al giudice tributario.
Le Sezioni Unite a soluzione di un conflitto di giurisdizione
Il principio è stato richiamato dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con ordinanza n. 2098 del 30 gennaio 2025, a soluzione di un conflitto negativo di giurisdizione sollevato nell’ambito di una controversia tra un contribuente e l’Agenzia della riscossione.
La causa, nel dettaglio, traeva origine da un’opposizione presentata contro un atto di pignoramento notificato da Equitalia.
Decisione della Corte di Cassazione
Nella loro decisione, le Sezioni Unite hanno chiarito quale sia il criterio per la determinazione della competenza, richiamando un orientamento consolidato in giurisprudenza.
Secondo tale interpretazione, la giurisdizione deve essere individuata sulla base del “petitum sostanziale”, ossia in relazione alla reale natura della controversia e non unicamente sulla base della domanda formalmente proposta.
Tale principio implica che l’individuazione del giudice competente non dipenda esclusivamente dal contenuto della richiesta del ricorrente, ma piuttosto dalla sostanza della posizione giuridica dedotta in giudizio e dal tipo di tutela riconosciuta dall’ordinamento.
Giurisdizione tributaria o ordinaria?
Nel caso specifico, il contribuente aveva contestato sia la mancata notifica degli atti prodromici, quali cartelle di pagamento e solleciti, sia l’intervenuta prescrizione del credito tributario azionato.
Ebbene, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nelle controversie relative alla riscossione coattiva di tributi, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria si basa sulla natura della questione sollevata.
La giurisdizione tributaria è competente per le contestazioni che incidono sulla pretesa tributaria, compresi i fatti costitutivi, modificativi o impeditivi verificatisi fino alla notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento.
Eccezione di prescrizione della pretesa: decisione al giudice tributario
Di conseguenza, le eccezioni di prescrizione della pretesa tributaria, maturate successivamente alla notifica della cartella, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.
Al contrario, il giudice ordinario mantiene la propria competenza per le questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo in sé, a prescindere dalla validità della notifica degli atti presupposti.
Tuttavia, se la controversia riguarda l’assenza o l’invalidità della notifica di tali atti, e il contribuente mette in discussione la definitività della cartella di pagamento, allora la questione è di natura tributaria e rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, davanti alla quale le parti dovranno proseguire il giudizio.
Di seguito i principi giurisprudenziali richiamati dalle Sezioni Unite:
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione”.
E ancora:
“in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
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