Esenzione dal bollo con limiti per le società sportive dilettantistiche

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Le società sportive dilettantistiche, qualora operanti senza alcuna finalità di lucro, possono fruire di notevoli agevolazioni fiscali, tra le quali rientra un’ampia fattispecie di esenzioni dall’imposta di bollo.

Le SSD possono assumere la forma delle “società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile” prevedendo ora, rispetto alla previgente disciplina ex art. 90 della L. 289/2002, la possibilità di inserire nei propri statuti anche una parziale distribuibilità degli utili ai sensi dell’art. 8 comma 3 del DLgs. 36/2021.
Tuttavia, in base a quanto previsto dall’art. 27-bis della Tabella B allegata al DPR n. 642/1972, sono esenti dal bollo gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.

Al fine di poter fruire dell’agevolazione in commento sarà necessario rispettare una serie di requisiti, tra i quali l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (che ha sostituito nelle funzioni il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI).
L’iscrizione al menzionato Registro è subordinata alla predisposizione dei propri atti costitutivi e statuti in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 6 e seguenti del DLgs. 36/2021, dovendosi dettagliare nell’oggetto sociale lo “specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” (attività che dovrà essere concretamente praticata).

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Quanto sopra consente di interrogarsi su quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria nella risposta all’interpello n. 907-742/2024, nella quale la DRE del Veneto ha considerato la SSD istante esclusa dall’esenzione in oggetto esercitando questa “attività commerciale”, quindi potenzialmente non annoverabile fra le “società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro”.
La richiesta di parere era stata presentata da una SSD a seguito dell’applicazione, da parte della CCIAA di Vicenza, del bollo nella pratica di Comunica relativa all’aggiornamento della propria compagine sociale.

Ora, ricordando che, differentemente dagli enti associativi (per i quali la qualificazione fiscale è legata alla prevalenza delle attività svolte in forma commerciale/non commerciale), le SSD rappresentano ab origine degli enti commerciali ex art. 73 comma 1 lett. a) del TUIR, svolgendo queste sempre e comunque attività d’impresa, mal si comprende la risposta data, essendo tutt’al più l’elemento sul quale concentrarsi l’assenza o meno dello scopo di lucro.

Infatti, accanto alle ASD, l’esclusione dall’imposta di bollo ex art. 27-bis della Tabella B del DPR 642/72 riguarda anche le SSD “senza scopo di lucro” che abbiano quindi previsto nei propri statuti, in deroga all’art. 8 commi 3, 4 e 4-bis del DLgs. 36/2021, la totale indistribuibilità, anche indiretta, di “utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci […], lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto”.

Concludendo, si ritiene che le SSD iscritte al RASD e che operano nel rispetto delle proprie previsioni statutarie in assenza degli scopi lucrativi e nell’integrale divieto di distribuire utili, riserve e simili ex art. 8 comma 2 del DLgs. 36/2021 possano fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo ex art. 27-bis della Tabella B del DPR 642/72, così come delle altre agevolazioni previste per il mondo associativo quali, a titolo esemplificato, il regime forfetario ex L. 398/91, la decommercializzazione dei corrispettivi specifici ex artt. 148 comma 3 del TUIR e 4 comma 4 del DPR 633/72 e così via, come confermato anche dal Consiglio nazionale del Notariato nello Studio n. 29-2023/CTS.



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