Il nuovo art. 16-ter del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), introdotto dall’art. 1, comma 10 , della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) dispone che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base, riguardante il reddito complessivo, per un coefficiente basato sul numero dei figli presenti nel nucleo familiare (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati) che si trovano nelle condizioni previste nell’art. 12, comma 2, del TUIR.
L’importo base è pari a: 14.000 euro se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; 8.000 euro se il reddito complessivo supera i 100.000 euro.
Il coefficiente cresce a seconda del numero di figli presenti rientranti nel nucleo familiare che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, co. 2, del TUIR, il quale stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, o, non superiore a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni. Premesso ciò, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico, il coefficiente è pari a 0,50; se è presente 1 figlio a carico, il coefficiente è 0,70; se i figli a carico sono 2, il coefficiente è 0,85; se nel nucleo familiare vi sono più di 2 figli a carico o almeno 1 figlio con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992, che si trovi nelle condizioni previste, il coefficiente è pari a 1.
Pertanto se il reddito complessivo è compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a: 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico o almeno 1 figlio con disabilità accertata (8.000 euro con reddito complessivo superiore a 100.000 euro); 11.900 euro con 2 figli a carico (6.800 euro con reddito complessivo superiore a 100.000 euro); 9.800 euro con 1 figlio a carico (5.600 euro con reddito complessivo superiore a 100.000 euro); 7.000 euro se non sono presenti figli a carico (4.000 euro con reddito complessivo superiore a 100.000 euro).
Il sistema di detrazioni proposto è strutturato in modo da prendere in considerazione il reddito complessivo del contribuente, ma anche il numero di figli a carico, con un’attenzione speciale per i figli con disabilità. L’introduzione di coefficienti legati al numero di figli, segna un passo verso una maggiore personalizzazione delle detrazioni fiscali, tenendo conto delle diverse composizioni familiari.
Dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese sono escluse: le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. c) del TUIR; le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del D.L. n. 179/2012; le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4, co. 9 e 9-ter , del D.L. n. 3/2015. Per le spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR (inerente alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono infine esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. a) e b), e 1-ter , sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’art. 15, co. 1 , lett. f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. Si ricorda che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’art. 10, co. 3-bis, del TUIR.
Il riordino delle detrazioni fiscali previsto nell’art. 16-ter appare come un tentativo di razionalizzare e limitare l’accesso alle agevolazioni per i redditi più elevati, mantenendo però una certa attenzione verso le famiglie numerose e quelle con figli disabili. La proposta introduce un sistema articolato che cerca di bilanciare l’esigenza di un’aliquota più progressiva con il sostegno alle famiglie, ma allo stesso tempo limita le possibilità di dedurre oneri non strettamente legati alla sfera familiare. L’introduzione di esclusioni specifiche e la limitazione delle detrazioni in base al reddito pongono l’accento su una maggiore equità nel sistema fiscale. Tuttavia, l’efficacia di queste modifiche dipenderà dalla loro implementazione e dalla capacità del sistema fiscale di adeguarsi a queste nuove disposizioni senza creare eccessiva complessità per i contribuenti.
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