Consulenti del Lavoro – Le Novità Normative della Settimana dal 26 gennaio al 2 febbraio 2025

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Microcredito

per le aziende

 



INPS


CIG e disoccupazione: i massimali per il 2025


L’INPS, con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, ha diffuso gli importi massimi mensili per i trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione Naspi, DIS-COLL e IDIS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2025.

Microcredito

per le aziende

 


Per i trattamenti di CIGO, CISOA, CIGS e l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS l’importo lordo mensile è pari a 1.403,03 euro che diventa 1.322,05 al netto della riduzione di cui all’art. 26 della L. 41/1986 pari al 5,84%.


Invece, per i trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, l’importo è pari a euro 1.684,85 (lordo) ed euro 1.586,45 (netto).


L’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo Credito varia da 1.388,33 euro a 2.021,60 euro in relazione alla retribuzione mensile lorda (inferiore a 2.556,24 euro oppure superiore a 4.040,78 euro), mentre l’assegno emergenziale va da 2.859,47 euro a 4.508,43 euro.


 


Ricongiunzione professionisti: aggiornati i tassi di rateazione


L’INPS, con la circolare n. 24 del 28 gennaio 2025, ricorda che, in caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti è possibile rateizzare gli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2025.


Il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.


Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.

Conto e carta

difficile da pignorare

 


 


Pensioni e prestazioni assistenziali: valori rivalutati per il 2025


L’INPS, con la circolare n. 23 del 28 gennaio 2025, ha reso noti gli aggiornamenti delle prestazioni previdenziali e assistenziali in base all’indice di perequazione calcolato sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati (FOI) senza tabacchi, stabiliti dal decreto 15 novembre 2024 del Ministro dell’economia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.


Si ricorda che per il 2024 l’indice provvisorio di +5,4% è stato confermato in via definitiva, mentre il valore provvisorio per il 2025 è +0,8%, salvo conguaglio.


Di conseguenza, il valore definitivo mensile del trattamento minimo del 2024 è 598,61€ (annuale 7.781,93 €), mentre il valore provvisorio del 2025 è 603,40€ (annuale 7.844,20€). Per quanto riguarda l’assegno sociale, l’importo definitivo 2024 è 534,41€ (annuale 6.947,33€) e l’importo provvisorio 2025 è 538,69€ (annuale 7.002,97€).


La rivalutazione è attribuita secondo il principio del c.d. cumulo perequativo, vale a dire considerando tutte le prestazioni erogate dall’Inps e dagli altri enti presenti nel Casellario centrale di cui il soggetto sia titolare, con l’eccezione di quelle espressamente escluse dalla legge. 


Per quanto riguarda le modalità di applicazione della perequazione, nel 2025 riprende efficacia l’articolo 1 comma 478 della legge n. 160/2019, di conseguenza la rivalutazione si applica in base agli scaglioni di reddito.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 


 


ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO


Locali sotterranei: le istruzioni dell’Ispettorato per l’uso in deroga


Con la nota prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei. Tali chiarimenti si sono resi necessari a seguito delle modifiche al Testo unico sicurezza (commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008) introdotte dalla legge n. 203/202: la possibilità di utilizzare locali chiusi sotterranei o semi sotterranei viene consentita solo quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV del Testo Unico sicurezza, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.


Le modifiche apportate dalla norma attribuiscono, inoltre, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramitepec prima dell’utilizzo dei locali.


La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE


Isa 2025: individuati dati economici, contabili e strutturali


L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 31 gennaio 2025 stabilisce, relativamente all’anno d’imposta 2025, i dati economici, contabili e strutturali necessari per calcolare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Inoltre, vengono individuate le attività economiche soggette alla revisione di tali indici. 


Accompagnano il provvedimento, a tal proposito, due allegati che contengono rispettivamente gli ulteriori dati significativi (se presenti) per l’applicazione degli Isa 2025 e l’elenco delle attività economiche interessate alla revisione.


 


Iva precompilata, prolungata al 2025 la fase sperimentale

Microcredito

per le aziende

 


Con il provvedimento del 28 gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate prolunga di un anno la fase sperimentale del servizio che fornisce ai contribuenti, online, le bozze precompilate dei registri, dei prospetti riepilogativi, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva. Il documento specifica, tra l’altro, che a partire dal 2025 le funzionalità previste nell’area web per la visualizzazione, modifica e integrazione dei registri Iva mensili saranno attivabili anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 1.000, ma inferiore a 2.000, incrementando del 100% il precedente limite fissato nel provvedimento dell’8 luglio 2021. In caso di operazioni superiori a 2.000, l’utente potrà solo scaricare i dati.


Un altro provvedimento sempre del 28 gennaio  approva le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei modelli Iva e Iva Base 2025.


 


Crediti d’imposta Zes 2025: pronti modelli


L’Agenzia delle entrate con due provvedimenti del 31 gennaio 2025 approva i modelli di comunicazione per accedere al credito d’imposta Zes (Zona economica speciale unica) per il Mezzogiorno e Zes unica per il Mezzogiorno dedicato ai settori di produzione primaria di prodotti agricoli, forestale e pesca e acquacoltura per gli investimenti dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Per entrambe le discipline, infatti, la legge di Bilancio 2025 ha modificato la normativa di riferimento (rispettivamente l’articolo 16 e l’articolo 16-bis del Dl n. 124/2023) estendendo l’agevolazione anche all’anno in corso


In entrambi i casi sono previste due comunicazioni: una prima, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, per comunicare le spese ammissibili per il rispettivo contributo già sostenute o che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025; una seconda, definita “integrativa”, nella quale devono attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti comunicati in precedenza. Alla fine dell’iter, entrambi i crediti d’imposta potranno essere “spesi” in compensazione con modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.


 

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 


Cambi valute estere: mese di dicembre 2024


L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 31 gennaio 2025, ha accertato le medie dei cambi delle valute estere rilevate nello scorso mese di dicembre 2024, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato. La tabella contenuta all’interno del provvedimento riporta, accanto ai tassi di cambio, il nome dello Stato e la moneta di riferimento.


 


Bonus cuneo fiscale pubblicato il codice tributo


Con la risoluzione n. 9 del 31 gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate istituisce codici tributo “1704” e “175E” destinati ai sostituti d’imposta per compensare la somma integrativa versata ai dipendenti. La legge di Bilancio 2025, infatti (articolo 1, comma 4 legge n. 207/2025), ha previsto che i sostituti d’imposta riconoscano ai lavoratori con redditi fino a 20mila euro, una somma di importo variabile tra il 4,8% e il 7,1% del reddito, da corrispondere mensilmente direttamente in busta paga.


 


Lavoro notturno e straordinario festivo: ridenominato il codice tributo per la compensazione

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025, ha ridenominato il codice tributo “1702”, per consentire ai datori di lavoro nei campi della ristorazione e del turismo di utilizzare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto dall’ultima legge di bilancio per i trattamenti integrativi speciali erogati ai dipendenti in relazione al lavoro notturno e allo straordinario nei giorni festivi, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 (legge n. 207/2024 all’articolo 1, commi da 395 a 398).


 


Straordinario degli infermieri, pronto il codice tributo


Con la risoluzione n. 7 del 31 gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario corrisposti agli infermieri dipendenti di aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale. Il pagamento degli importi deve essere effettuato utilizzando i modelli “F24” e “F24 enti pubblici”


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI


Risposta n. 16 del 28 gennaio 2025 – Cumulo ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati”e ”incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero”


il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” e gli “incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero” sono cumulabili. Il presupposto, naturalmente, è che siano rispettati i requisiti e le condizioni stabilite per entrambe le agevolazioni.


 


Risposta n. 15 del 28 gennaio 2025 – Superbonus e variante alla CILAS


Anche se l’impresa di costruzioni cambia, il condominio, che ha presentato la Cilas (Comunicazione inizio lavori asseverata Superbonus) a novembre 2022 e pagato parte delle spese il 29 marzo 2024, può continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello sconto in fattura pure per gli interventi che verranno eseguiti dopo il 30 marzo 2024.


 


Risposta n. 12 del 28 gennaio 2025 – tassate in Italia le indennità per cessazione del rapporto dell’agente non residente


Il trattamento di fine rapporto erogato da una banca a un dipendente che dopo aver cessato l’attività lavorativa presso l’istituto di credito si è trasferito in Grecia, iscrivendosi all’Aire, segue le regole della Convenzione Italia-Grecia che prevede la tassazione esclusiva di questi proventi da parte dello Stato in cui il beneficiario era residente nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità, nel caso in esame, sarà tassata in Italia con la ritenuta al 30%, secondo quanto previsto dalla normativa sui non residenti (articolo 25, comma 2 del Dpr n. 600/1973).



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