Comunicazione attività in locali seminterrati o sotterranei: la nota dell’INL

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Dopo l’entrata in vigore della legge
n. 203/2024
 (Disposizioni in materia di lavoro), che ha
modificato i commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008
(Testo Unico Sicurezza Lavoro), l’INL ha
pubblicato la
Nota del 29 gennaio 2025, n. 811,
con le prime
indicazioni sull’invio della comunicazione dell’uso di locali
chiusi sotterranei o semi-sotterranei quando le lavorazioni non
diano luogo ad emissioni di agenti nocivi in deroga al generale
divieto sull’utilizzo di questa tipologia di spazi.

Uso dei locali chiusi seminterrati o sotterranei: l’INL sulla
comunicazione

La norma dispone che:

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  • in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito
    l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei quando le
    lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre
    che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto
    applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione
    e di microclima (comma 2);
  • il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica
    certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato
    nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente
    articolo allegando adeguata documentazione, individuata con
    apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti
    di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi
    trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo
    periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori
    informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta
    giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste,
    salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo. Le modifiche
    apportate dalla norma attribuiscono all’Ispettorato Nazionale del
    Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi
    sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro
    effettui una comunicazione tramite pec prima dell’utilizzo dei
    locali. Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina
    anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali
    sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari
    esigenze tecniche”. (comma 3).

La procedura di invio della comunicazione

Per quanto riguarda la comunicazione dell’utilizzo dei locali
chiusi sotterranei o semi-sotterranei l’INL specifica che essa
può essere presentata esclusivamente per locali che siano già
dotati di titolo edilizio con destinazione
d’uso
compatibile con il tipo di attività lavorativa per
la quale si presenta la suddetta comunicazione.

Questa la procedura per l’invio della comunicazione:

  • va redatta in carta semplice o compilando il modulo INL
    presente sul sito istituzionale;
  • va inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica
    certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale
    dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima
    dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi
    sotterranei o semi-sotterranei;
  • va presentata dal datore di lavoro
  • deve essere accompagnata da una relazione che descriva in
    maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle
    lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei
    locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo
    all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti
    di cui all’allegato IV, in quanto applicabili;
  • deve avere come allegato l’asseverazione da parte di un tecnico
    abilitato, iscritto all’Albo professionale, inerente a:

    • conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti
      urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale
      vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in
      materia;
    • agibilità dei locali;
    • rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno
      essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale
      d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune
      territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente
      impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica);
    • rispetto delle seguenti norme di sicurezza:
      • sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di
        lavorazione;
      • sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei
        sistemi di aerazione dei locali;
      • sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di
        lavorazione; 
      • conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti
        presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario,
        elettrico, etc.);

Quando non è possibile presentare la Comunicazione

La nota specifica con un elenco non esaustivo i casi in cui
l’utilizzo dei locali non permette la presnetazione
della comunicazione:

  • verniciatura;
  • processi di saldatura;
  • uso di minerali a spruzzo;
  • uso di solventi e collanti non ad acqua;
  • ricarica di batterie;
  • lavorazione di materie plastiche a caldo;
  • officine con prova motori;
  • falegnamerie;
  • tinto-lavanderie;
  • sviluppo e stampa;
  • tipografia.

La comunicazione non potrà essere presentata anche nel caso in
cui non siano “rispettati i requisiti di cui all’allegato IV,
in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di
illuminazione e di microclima”.

L’utilizzo di locali sotterranei o semi-sotterranei prevede,
entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, una verifica dei livelli
di concentrazione di gas radon, ai sensi dell’art.
17 comma 1 lett. a) del d.lgs. 101/2020. Inoltre la possibile
presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di
lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di
valutazione dei rischi (art. 17, d.lgs. n. 81/2008).

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Volture e variazioni

La comunicazione rimane valida fino a quando le strutture, gli
impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati.
In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro,
basterà trasmettere all’INL territorialmente competente una
semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di
quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della
comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 65, co 3, del d.lgs. n.
81/2008.

La comunicazione va invece presentata ogni volta che
intervengono variazioni significative come ad esempio: tipologia
dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc.

Anche in questo caso, l’utilizzo dei locali potrà
avvenire trascorsi trenta giorni dalla
comunicazione
trasmessa all’Ispettorato del lavoro
competente per territorio salvo richiesta di ulteriori
informazioni.

Locali con particolari esigenze tecniche

Prima della modifica operata dalla legge n. 203/2024, l’art. 65,
comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, non prevedeva alcuna richiesta
all’organo di vigilanza per l’uso dei locali nel caso in cui
ricorrevano “particolari esigenze tecniche”.

La nuova disciplina si applica soltanto ai datori di lavoro che
a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12
gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei
e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia
normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze
tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non
dovranno presentare alcuna comunicazione.

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Istanze presentate prima dell’entrata in vigore della
legge

L’INL specifica che le richieste di deroga trasmesse prima
dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024, restano di
competenza delle ASL che vi provvederanno secondo la prassi
amministrativa vigente al momento della presentazione della
richiesta medesima, secondo il principio tempus regit
actionem
prendendo come riferimento il momento in cui il
procedimento ha avuto inizio (presentazione dell’istanza).

Ulteriori informazioni 

L’INL sottolinea che l’art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008
prevede la possibilità di richiesta da parte della sede
territoriale di competenza “ulteriori informazioni” qualora la
documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o
carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della
comunicazione. In tal caso, l’utilizzo dei locali sarà consentito
trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori
informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte
dell’ufficio medesimo.

Diniego di utilizzo locali

Infine, l’INL specifica che, in mancanza delle condizioni che
dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65
del d.lgs 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per
territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il
diniego all’utilizzo dei locali, dandone motivazione.

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