DL Cultura: Stop al parere vincolante delle Soprintendenze?

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Più semplificazione e meno burocrazia, seguendo la linea
del Salva-Casa: nel Dl Cultura, la Lega vuole inserire una norma
per chiarire i compiti delle Soprintendenze. L’obiettivo è liberare
gli uffici dalle pratiche che non riguardano i grandi monumenti o
le rilevanti opere storiche, affidando ai Comuni l’ultima parola su
tutte le altre decisioni urbanistiche e paesaggistiche, perché il
parere delle Soprintendenze non sarebbe più vincolante. Avanti con
questa proposta di buonsenso”.

Salvini: Stop al parere vincolante delle Soprintendenze

Queste le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Matteo Salvini, affidate ad un
post
Facebook
in cui ha anticipato l’idea della Lega di eliminare il
parere vincolante della Soprintendenza mantenendolo solo in casi
residui.

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Dal post su Facebook ad un emendamento alla Camera il passo è
breve. È stato, infatti, avviato alla Camera dei Deputati il
percorso di conversione in legge del Decreto-Legge 27 dicembre
2024, n. 201
recante “Misure urgenti in materia di cultura”. Un
percorso che procede già spedito con la presentazione di ben 275
proposte di emendamento, molte delle quali già ritenute
“inammissibili”.

Inammissibile era l’emendamento 7.26 presentato dai deputati
della Lega Gianangelo Bof, Salvatore Marcello Di Mattina, Rossano
Sasso, Giorgia Latini, Simona Loizzo, Giovanna Miele e Gianpiero
Zinzi, poi riammesso dopo la discussione in Commissione.

L’emendamento al Ddl Cultura

L’emendamento in questione prevede una modifica al Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22
gennaio 2004 n. 42. In particolare sono state previste le seguenti
modifiche:

  • art. 143 (Piano paesaggistico), al comma 3 le parole: «è
    vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «è obbligatorio ma non
    vincolante» – il comma diventerebbe il seguente: “Approvato il
    piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel
    procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147
    è obbligatorio ma non vincolante in relazione agli
    interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui
    alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al
    comma 4, nonché quanto previsto dall’articolo 146, comma
    5
    ”.
  • art. 146 (Autorizzazione), al comma 5, primo periodo, le
    parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere
    obbligatorio non vincolante» – il primo periodo del comma
    diventerebbe il seguente “Sull’istanza di autorizzazione
    paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il
    parere obbligatorio non vincolante del
    soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su
    immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla
    legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo
    143, commi 4 e 5
    ”;
  • art. 152 (Interventi soggetti a particolari prescrizioni), al
    comma 1, primo periodo, le parole: «parere vincolante» sono
    sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante» –
    il primo periodo del comma diventerebbe il seguente “Nel caso
    di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti
    industriali e civili e di palificazioni nell’ambito e in vista
    delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell’ articolo
    136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e
    b) del comma 1 dello stesso articolo, l’amministrazione competente,
    su parere obbligatorio non vincolante, salvo
    quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, del soprintendente, o
    il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già
    realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le
    distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso
    d’esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei
    valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del
    presente Titolo
    ”;
  • art. 153 (Cartelli pubblicitari), al comma 1, primo periodo, le
    parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere
    obbligatorio non vincolante» – il primo periodo del comma
    diventerebbe il seguente “Nell’ambito e in prossimità dei beni
    paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata la posa in opera
    di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione
    dell’amministrazione competente, che provvede su parere
    obbligatorio non vincolante
    , salvo quanto previsto
    dall’articolo 146, comma 5, del soprintendente
    ”;
  • art. 154 (Colore delle facciate dei fabbricati), al comma 1, le
    parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere
    obbligatorio non vincolante» – il comma diventerebbe il seguente
    Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti
    nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell’articolo 136,
    comma 1, o dalla lettera m) dell’articolo 142, comma 1, sia
    sottoposta all’obbligo della preventiva autorizzazione, in base
    alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a),
    l’amministrazione competente, su parere obbligatorio non
    vincolante
    , salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma
    5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle
    facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza
    d’insieme
    ”;
  • art. 167 (Ordine di remissione in pristino o di versamento di
    indennità pecuniaria), al comma 5, secondo periodo, le parole:
    «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere
    obbligatorio non vincolante» – il secondo periodo del comma 5
    diventerebbe il seguente: “L’autorità competente si pronuncia sulla
    domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo
    parere obbligatorio non vincolante della
    soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta
    giorni”;
  • art. 181 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in
    difformità da essa), al comma 1-quater, secondo periodo, le parole:
    «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere
    obbligatorio non vincolante» – il secondo periodo del comma
    1-quater diventerebbe il seguente: “L’autorità competente si
    pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta
    giorni, previo parere obbligatorio non vincolante
    della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di
    novanta giorni”.

È chiaro che si tratta ancora di proposte di emendamento in sede
referente. La strada è ancora lunga anche se la conversione in
legge del DL Cultura dovrà arrivare entro il prossimo 25 febbraio.
Intanto, come spesso accade dopo notizie come questa, si sono già
formati due schieramenti contrapposti di chi è favorevole e chi
invece no.

Tu sei a favore o contro questa proposta? Scrivimi a
redazione@lavoripubblici.it
e fammi conoscere il tuo punto di
vista.





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