La storia di Marco e Carlo Gentili, entrambi malati di Sla fin dall’infanzia, è un potente esempio di lotta per i diritti civili e un monito per un legislatore che sceglie di non legiferare lasciando in vigore leggi discriminatorie, a volte crudeli per l’impatto che hanno sulle vite delle persone. Nel 2022, impossibilitato a firmare autografamente, Carlo chiede alla Regione Lazio di poter utilizzare la firma digitale per presentare una lista elettorale. Il suo appello, inizialmente ignorato, lo spinge a intraprendere un’azione legale presso il Tribunale di Civitavecchia.
La sua battaglia non è solitaria. Sabrina Di Giulio, anche lei colpita da Sla, si unisce a Carlo, denunciando la discriminazione che la priva di un pieno esercizio dei suoi diritti di cittadina. Le sue parole risuonano con forza: «Per me partecipare alla vita politica del mio Paese è anche sapere di avere la possibilità di sottoscrivere una lista di candidati, ma non mi è consentito. Chiedo, perché? » . Questa vicenda ha visto dal 2021 Marco Gentili, fratello di Carlo e co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni, impegnato in una battaglia più ampia con un appello al legislatore per estendere l’uso della firma digitale anche alla raccolta di firme per i referendum. Uomini e donne che, pur limitati nel corpo, non rinunciano a partecipare attivamente alla vita politica del loro Paese. Il contesto è segnato dalla condanna dell’Onu all’Italia nel 2019 per le restrizioni alla democrazia diretta (Staderini-De Lucia v. Italia). Da allora, si assiste a una apertura all’uso della firma digitale per le iniziative popolari, con una svolta nel 2021, quando un emendamento di Riccardo Magi (+Europa) permette l’anticipo dell’uso di una piattaforma online per i referendum, a carico dei comitati promotori.
Nel 2022, le 40.000 firme digitali raccolte da Eumans – movimento fondato da Marco Cappato nel 2019 – per le liste elettorali, pur inizialmente accettate dalle Corti d’Appello, vengono invalidate, aprendo una serie di contenziosi. Finalmente, nel 2024, una svolta importante: viene attivata la piattaforma pubblica per la raccolta di firme digitali per i referendum e le leggi popolari, frutto di anni di impegno da parte dell’Associazione Luca Coscioni. Intanto, il Tribunale di Civitavecchia solleva la questione di legittimità sulle norme che vietano l’uso della firma digitale per le persone con disabilità che vogliono firmare per proporre una lista elettorale. Durante l’udienza dello scorso 10 dicembre in Corte costituzionale, come difesa, per Carlo Gentili e la lista politica Referendum e democrazia abbiamo ribadito che anche la presentazione di una lista elettorale è parte della partecipazione alla vita politica che si completa nel momento del voto. Il 23 gennaio 2025 è arrivata la decisione numero 3 del 2025 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di sottoscrivere con firma digitale una lista di candidati per le elezioni per chi non è in grado di apporre una firma autografa a causa della sua disabilità.
Le parole della Corte costituzionale meritano di essere riportate una per una: «Il principio personalista impone di rilevare che la dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività». La Corte costituzionale evidenzia dunque un paradosso: con la lacuna in merito all’uso della firma digitale, è «l’ordinamento stesso che finisce col rendere più gravosa la condizione delle persone con disabilità». Mentre la Costituzione prevede che è compito della Repubblica proprio quello di rimuovere gli ostacoli che, «limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione» all’«organizzazione politica», in questo caso, del Paese.
Anziché rimuovere l’ostacolo è, paradossalmente, l’ordinamento stesso che finisce per introdurre un aggravio né necessario, né proporzionato rispetto all’esigenza di verificare l’autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, parimenti conseguibile consentendo all’elettore con disabilità di utilizzare la modalità elettronica per sostenere la lista di candidati. La Corte ha restituito piena tutela ai diritti costituzionali, violati dalle norme fino a oggi in vigore, e questa sentenza è rivolta alle persone, alla politica e al rapporto tra sviluppo della tecnologia e i diritti. Grazie Carlo e Marco Gentili, grazie a Sabrina di Giulio e a tutti coloro che hanno lottato per questo risultato.
*Segretaria Associazione Luca Coscioni
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