La sicurezza nelle abitazioni condominiali è un tema sempre più sentito, soprattutto per chi vive in zone vulnerabili ai furti. Tra le misure adottate dai condomini per proteggere la propria abitazione, l’installazione di grate o inferriate alle finestre è una delle soluzioni più comuni.
Tuttavia, l’intervento deve sempre essere valutato con attenzione, poiché può entrare in conflitto con il “decoro architettonico” dell’edificio e con le norme del regolamento condominiale. In questo contesto, la sentenza del Tribunale di Torino del 6 novembre 2024, la numero 5573, offre spunti importanti per comprendere come bilanciare il diritto alla sicurezza con il rispetto delle regole condominiali.
L’installazione di grate come “edilizia libera”
Le opere come l’installazione, la riparazione o la sostituzione di inferriate rientrano nell’edilizia libera, ovvero non necessitano di permessi specifici, salvo che il regolamento condominiale o altre disposizioni legali non pongano limitazioni.
In generale, l’apposizione di grate non limita i diritti degli altri condomini e non è considerato un atto illecito, purché non violi il “decoro architettonico” dell’edificio. È quindi un intervento che rientra tra le facoltà del singolo condomino, ma bisogna sempre tener conto di eventuali regolamenti condominiali che potrebbero vietare tali installazioni o imporre restrizioni estetiche.
La decisione del tribunale di Torino
Nella sentenza citata del tribunale di Torino, il giudice ha trattato un caso in cui la nuda proprietaria e l’usufruttuaria di un appartamento avevano installato inferriate sulle finestre e porte-finestre che affacciavano sui balconi. Gli altri condomini si opposero, dichiarando che le inferriate compromettevano l’aspetto estetico dell’edificio e chiedendo che venissero rimosse o spostate all’interno delle abitazioni.
Le attrici, che avevano installato le inferriate per motivi di sicurezza, impugnarono la delibera, sottolineando che tali dispositivi erano conformi all’estetica dell’edificio e rientravano nel loro diritto di utilizzo del bene comune, ai sensi dell’articolo 1102 del codice civile.
Inoltre, evidenziarono che non esisteva nel regolamento condominiale un esplicito divieto sull’installazione di grate.
Il tribunale di Torino ha dichiarato nulla la delibera assembleare, ritenendo che le decisioni dell’assemblea non avessero il diritto di comprimere i diritti di un singolo condomino di usufruire delle aree comuni, in quanto le inferriate non alteravano l’estetica dell’edificio.
Le motivazioni della decisione
Il Tribunale ha analizzato la questione in base alla normativa legale e al regolamento condominiale. In particolare, ha osservato che l’articolo 13 del regolamento condominiale vietava l’esecuzione di opere che potessero alterare “l’aspetto estetico dell’immobile”, ma tale norma non vietava espressamente le inferriate. Inoltre, il tribunale ha affermato che, secondo la giurisprudenza consolidata, le norme regolamentari condominiali non devono essere ambigue e devono specificare chiaramente le limitazioni.
Nel caso in esame, le inferriate erano installate in modo discreto, senza alterare la struttura dell’edificio, rispettando il design originale e senza aggiungere volumi esterni. Il colore delle inferriate era uguale a quello delle ringhiere dei balconi e il disegno era lineare e semplice, senza stravolgere l’aspetto complessivo dell’edificio.
La delibera che vieta l’installazione di inferriate è nulla
Oltre che dal regolamento di condominio, il divieto all’installazione delle cancellate potrebbe venire imposto dall’assemblea. Ebbene sul tema si veda la sentenza del Tribunale di Catania numero 121 pubblicata in data 8 gennaio 2025 avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera condominiale limitatamente al punto 9, che imponeva la rimozione di un’inferriata installata sul portone di ingresso della sua proprietà.
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità o l’annullamento della delibera, mentre il convenuto condominio ha sollevato diverse eccezioni e chiesto il rigetto della domanda.
Nel merito della vicenda, il tribunale ha preso in considerazione la consulenza tecnica d’ufficio, che ha esaminato lo stato dei luoghi e le caratteristiche dell’inferriata oggetto della causa. La consulenza ha escluso che la struttura fosse invasiva rispetto alle parti comuni del condominio o che potesse danneggiare l’edificio.
L’inferriata, pur essendo installata in una zona che si apre sul vano scala, non interferiva con l’uso del pianerottolo, che restava fruibile da parte degli altri condomini. In particolare, si è rilevato che l’inferriata non occupava spazi comuni né intaccava la facciata dell’edificio. La struttura è stata installata sulla parete di pertinenza esclusiva dell’attore, senza protrarsi sulle aree comuni, e non aveva sporgenze che potessero ridurre lo spazio disponibile nel corridoio o nel pianerottolo del condominio.
Inoltre, è stato escluso che la presenza dell’inferriata avesse causato danni alla sicurezza dell’edificio. La struttura non interferiva con le strutture portanti (come travi, pilastri o ballatoi) e non minacciava la stabilità dell’immobile. Il tribunale ha anche confermato che l’inferriata non violava il decoro architettonico, poiché era stata progettata in modo da integrarsi armoniosamente con l’estetica originaria dell’edificio. I materiali utilizzati, come il ferro, e la tonalità cromatica erano compatibili con l’architettura dell’edificio e non alteravano l’aspetto visivo del palazzo. Inoltre, il design dell’inferriata era semplice e lineare, evitando soluzioni che potessero risultare eccessivamente invasive o dissonanti rispetto allo stile dell’edificio.
Nel punto 9 della delibera impugnata, l’assemblea condominiale aveva deliberato la rimozione dell’inferriata a spese dell’attore. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che questa decisione fosse nulla, poiché violava i diritti di proprietà esclusiva del condomino. In particolare, la delibera si riferiva a una parte dell’edificio di proprietà esclusiva dell’attore, ossia il portone d’ingresso e l’inferriata annessa, che non interessavano le parti comuni.
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