Superbonus e Bonus edilizi: nuovi chiarimenti dal Fisco sulle opzioni alternative

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In risposta all’interpello n. 907-907/2024, la
Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un
diffuso dubbio sull’utilizzo delle opzioni quando gli interventi
sull’immobile riguardano contemporaneamente più tipologie di
agevolazioni.

Le eccezioni al divieto di opzione alternativa

In particolare, il quesito proposto dall’istante fa riferimento
a come interpretare il comma 5 dell’art. 1 del Decreto Legge
39/2024 nel senso in cui le eccezioni al divieto di esercizio delle
opzioni di cui all’art. 121 del Decreto Legge 34/2020 sono
applicabili a tutte le spese agevolabili anche qualora siano stati
eseguiti e pagati con fattura entro il 30 marzo 2024 solo alcuni
dei lavori inclusi nell’appalto.

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Per semplificare, si chiede se le spese sostenute per interventi
realizzati entro il 30 marzo 2024 per utilizzare le opzioni di
cessione del credito e dello sconto in fattura possano riferirsi a
qualsiasi tipologia di agevolazione (super-sismabonus,
super-ecobonus, bonus casa).

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che nell’ipotesi in cui più
interventi, ancorché autonomi, siano ricompresi nel medesimo
titolo abilitativo
, la condizione per fruire delle
opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito è
soddisfatta quando le spese pagate, documentate da fattura, si
riferiscono anche ad uno solo degli interventi ivi
indicati.

Opzioni alternative e titolo edilizio

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è
stata iniqua e incompleta: è vero che questa
affermazione apre alla possibilità di utilizzo delle opzioni anche
a coloro che hanno pagato una fattura alla data del 30 marzo 2024
relativa ad uno qualunque degli interventi ammessi alle
agevolazioni; dall’altra parte, però, l’Agenzia sostiene che tutti
gli interventi debbano essere indicati nel medesimo
titolo abilitativo
 richiesto.

In pratica, la buona notizia è la seguente: se a seguito di
approvazione di interventi edilizi condominiali sia stato richiesto
un titolo abilitativo all’avvio dei lavori contenente sia
interventi di superbonus che di bonus casa, basta aver sostenuto
una spesa per interventi realizzati relativa anche ad uno solo di
quelli ivi indicati per applicare le opzioni dello sconto in
fattura o della cessione del credito.

La cattiva notizia viene evidenziata dall’iniquità e
dall’incompletezza della
risposta. L’iniquità si manifesta quando
il titolo abilitativo è relativo ad una sola tipologia di
interventi (come è il caso della CILAS che riguarda gli interventi
indicati nell’art. 119 del D.L. 34/2020) nonostante nello stesso
immobile siano svolti, contemporaneamente o, peggio, a fine lavori
di quelli superbonus, anche interventi di manutenzione
straordinaria agevolati al
50%. L’incompletezza è manifestata dalla
mancanza di considerazione per tutti i tipi di abilitazioni agli
interventi riferiti a quel cantiere (Cilas, Cila, Permesso di
Costruire, Scia, Scia alternativa al PdC).

Esempio pratico

Ad esempio, se un condominio ha iniziato i lavori presentando
una Cilas e il contratto d’appalto prevede solo interventi di
superbonus che vengono realizzati e pagati entro il 30 marzo 2024
e, in corso d’opera, il condominio approva anche altri interventi
necessari agevolati con il bonus casa, apre una Cila e gli
interventi sono pagati e realizzati dopo il 30 marzo 2024, solo il
superbonus può essere oggetto di cessione del credito e sconto in
fattura. Nemmeno “l’escamotage” di fare una variante alla
Cilas consentirebbe l’utilizzo delle opzioni per i lavori agevolati
con il bonus casa poiché, secondo l’indirizzo prevalente e
consolidato, non è possibile utilizzare la comunicazione prevista
dal comma 13-ter dell’art. 119 D.L. 34/2020 per interventi non
previsti dallo stesso articolo se non per quelli in edilizia
libera.

Stessa cosa non accade qualora il titolo abilitativo sia un
Permesso di Costruire richiesto per tutti gli interventi agevolati
(ad esempio, demolizione e ricostruzione, efficientamento
energetico e altri interventi di manutenzione straordinaria non
connessi alla demo-ricostruzione). In questo caso, è stato
sufficiente il pagamento entro il 30 marzo 2024 di una fattura
emessa per qualsiasi intervento realizzato incluso nel PdC per
“trainare” tutti gli altri interventi nella sfera
dell’applicabilità delle opzioni di cui all’art. 121 D.L.
34/2020.

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Conclusioni

A parere di chi scrive, sarebbe stato opportuno fare riferimento
al cantiere in cui gli interventi sono realizzati per evitare
profili di iniquità tra coloro che hanno previsto “altri” lavori
prima della richiesta del titolo abilitativo e coloro che hanno
avuto la necessità di effettuare gli interventi imprevisti in corso
d’opera. Soprattutto nell’ambito del superbonus, molti condomìni si
sono affrettati a deliberare interventi previsti dall’art. 119 D.L.
34/2020 per non perdere “l’occasione” del 110% (ricordiamo la corsa
contro il tempo per deliberare entro il 24 novembre 2022) senza
pensare a quanti altri lavori si potevano contestualmente
realizzare, anche non correlati agli interventi superbonus, allo
scopo di ridurre i costi per effetto delle economie di scala. È il
caso, ad esempio, della pavimentazione del giardino condominiale o
la coibentazione della corsia dei box.

Ebbene, in questi casi la mancata indicazione nel titolo
edilizio dei lavori extra superbonus chiude la porta alle opzioni
di cessione del credito e dello sconto in fattura se i pagamenti e
le fatture per quegli interventi realizzati sono successivi al 30
marzo 2024.

Per tali motivi, a parere di chi scrive, sembrerebbe opportuno
un ulteriore intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate che
chiarisca questo aspetto che crea evidente incertezza e
indeterminatezza della norma.

A cura di Dott. Luciano
Ficarelli

Dottore Commercialista
https://www.professionistiintegrati.net/
Esperto in bonus edilizi
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