L’inserimento di una sostanza nella candidate list comporta precisi obblighi per chi la commercializza in Unione Europea.
Il nuovo aggiornamento
La candidate list viene aggiornata, di norma, due volte all’anno; nel 2024 erano stati complessivamente aggiunti due composti, mentre con quest’ultimo aggiornamento le nuove SVHC sono cinque e di una voce sono state aggiornate le motivazioni per l’individuazione come SVHC: la candidate list giunge così a un totale di 247 composti o famiglie di composti.
L’aggiornamento della candidate list potrebbe avviare una raccomandazione dell’ECHA all’inclusione nell’ Allegato XIV del REACh (che contiene l’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione all’uso), ma già ora richiede precisi obblighi da parte di chi include una SVHC all’interno di articoli commercializzati in UE.
Gli obblighi
1) ai sensi della Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, già dal 5 gennaio 2021 occorre contestualmente notificarne al database SCIP (Substances of Concern In Products) la presenza in articoli in quantità superiori allo 0,1% in peso;
2) dal 21 gennaio 2025:
– è obbligatoria la comunicazione agli utilizzatori professionali a valle ( art. 33, REACh) della presenza negli articoli della SVHC in percentuali superiori allo 0,1% in peso, con l’indicazione delle proprietà pericolose e delle condizioni e modalità per un utilizzo sicuro dell’articolo fornito;
– la medesima comunicazione deve essere fornita ai consumatori dell’articolo che ne facessero richiesta, anche in forma organizzata (es. associazioni rappresentative);
– la fornitura di questa sostanza o delle miscele che la contengano in percentuali superiori allo 0,1% in peso deve essere accompagnata da una scheda di sicurezza (il cui formato attuale è nell’allegato II del REACh modificato, da ultimo, attraverso il Regolamento UE n. 2020/878), se già non applicabile per obblighi di classificazione ed etichettatura;
3) entro il 21 giugno 2025 occorre notificare la presenza di questa SVHC, sempre quando presente in articoli in quantità superiori allo 0,1% in peso, all’ECHA ( art. 7, REACh), eccetto dove l’inclusione della sostanza nell’articolo risulti un utilizzo già registrato a monte.
Sostanze aggiunte alla lista
Nome e numero CAS |
Proprietà di elevata preoccupazione |
Utilizzi conosciuti |
acido 6-[(C10-C13)-alchil-(ramificato, insaturo)-2,5-diossopirrolidin-1-il]esanoico (2156592-54-8) |
reprotossico |
lubrificanti, grassi, distaccanti e fluidi per la lavorazione dei metalli |
O,O,O-trifenil fosforotioato (597-82-0) |
persistente, bioaccumulabile e tossico, PBT |
lubrificanti e grassi |
ottametiltrisilossano (107-51-7) |
molto persistente, molto bioaccumulabile, vPvB |
produzione e/o formulazione di cosmetici e prodotti per la cura della persona/della salute, prodotti farmaceutici, prodotti per il lavaggio e la pulizia, rivestimenti e trattamenti superficiali non metallici, sigillanti e adesivi |
perfluamina (338-83-0) |
molto persistente, molto bioaccumulabile, vPvB |
fabbricazione di apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche, di macchine e veicoli |
massa di reazione di trifeniltiofosfato e derivati terziari del fenile butilato (192268-65-8) |
persistente, bioaccumulabile e tossico, PBT |
nessuna registrazione attiva (inserito per evitare una sostituzione deplorevole di altre SVHC) |
Aggiornamento
Nome e numero CAS |
Proprietà di elevata preoccupazione |
Utilizzi conosciuti |
Aggiornamento |
tris (4-nonilfenil, ramificato e lineare) fosfito (—) |
proprietà di interferenza con il sistema endocrino ( |
polimeri, adesivi, sigillanti e rivestimenti |
riguarda il fatto che queste proprietà sono sia intrinseche sia correlato al contenuto ≥ 0,1% p/p di 4-nonilfenolo, ramificato e lineare (4-NP)) |
La candidate list
La lista delle sostanze di particolare preoccupazione candidate all’autorizzazione prevista dal REACh contiene un elenco delle sostanze chimiche, o gruppi di sostanze chimiche rilevanti in termini di pericolosità e di diffusione.
Le sostanze che rispondono ai criteri per l’inclusione per l’elevata preoccupazione legata ai loro effetti possono essere:
– cancerogene, mutagene o reprotossiche di categoria 1A o 1B secondo il Regolamento CLP;
– perturbatori endocrini, secondo i criteri definiti nel Regolamento n. 707/2023;
– persistenti, bioaccumulanti e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulanti, secondo i criteri definiti nel Regolamento n. 707/2023;
– provviste di altre proprietà di elevata preoccupazione, come ad esempio proprietà di sensibilizzazione respiratoria.
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