Inadempimento impresa al contratto di appalto lavori: il giudice dichiara la risoluzione ma non il divieto di utilizzare i crediti ceduti

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La domanda giudiziale – che segue al mancato rispetto delle obbligazioni nascenti da contratto di appalto per lavori condominiali con sconto in fattura (cd. “bonus facciata”) – di non utilizzare i crediti ceduti, oggetto del contratto e della fattura” n. 87/PA del 20 dicembre 2021, attiene a profili fiscali ed al rapporto fra la società appaltatrice e l’Agenzia delle Entrate che esula dal giudizio.

E’ esclusa l’utilizzabilità di detti crediti perché non venuti ad esistenza, dato che nella specie il credito fiscale del 90% ceduto all’impresa dal condominio in collegamento allo sconto in fattura matura solamente quando le prestazioni contrattuali vengano effettivamente eseguite, dovendo escludersi che il credito d’imposta avente importo corrispondente alla detrazione spettante sul corrispettivo totale dell’appalto, sorga e possa essere fatto valere dalla cessionaria che abbia, come nella specie, del tutto omesso di eseguire le opere appaltatele.

In definitiva, lo sconto sul corrispettivo dovuto e il conseguente credito in capo all’appaltatrice non possono che derivare dall’adempimento della prestazione a suo carico, che difetta nella specie.

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Dichiarato risolto di diritto il contratto d’appalto stipulato tra il Condominio e la convenuta impresa, al ventesimo giorno decorrente dalla data di notifica della diffida ad adempiere.

E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Sassari, Sezione 2 Civile, con la sentenza del 18 gennaio 2025, n. 45, mediante la quale ha accolto il ricorso e dichiarato risolto di diritto il contratto stipulato tra le parti, per inadempimento di una delle parti (impresa) e la restituzione delle somme versate a titolo di acconto.

La vicenda

Con ricorso depositato in data giugno 2024 il Condominio Alfa con sede in via Fantasia n. 100 di Sassari, in persona del suo amministratore, chiedeva la condanna della Cooperativa sociale arl Beta al pagamento della somma di cui in epigrafe.

Esponeva di aver appaltato alla Cooperativa Beta con contratto in data dicembre 2021, in esecuzione del deliberato assembleare in data novembre 2021 e nell’intento di usufruire dei benefici fiscali connessi al cosiddetto “bonus facciate” del 90%, i lavori di manutenzione delle facciate, specificati dettagliatamente nel computo metrico estimativo allegato al contratto, per un importo complessivo di 240.522,50, oltre iva.

Il condominio aveva versato all’impresa, come concordato, il 10% del corrispettivo, mentre il residuo 90% sarebbe stato saldato mediante cessione del credito fiscale e relativo sconto in fattura.

Aggiungeva quindi la ricorrente che, nonostante il tempestivo pagamento del 10%, pari ad € 26.457,97, spirato il termine improrogabile stabilito per l’ultimazione delle opere, fissato al 1 ottobre 2022, l’impresa aveva abbandonato il cantiere dopo aver effettuato solo alcuni lavori di rimozione dell’intonaco in parte del piano terra dello stabile.

Aggiungeva che erano state inutili le ripetute diffide del direttore dei lavori e dell’amministratore del condominio dirette alla ripresa dei lavori, persistendo l’inadempimento dell’appaltatrice che, per la sua gravità, aveva indotto l’esponente a notificarle una diffida ad adempiere ai sensi dell’art 1454, c.c., rimasta anch’essa senza esito.

Lamentava inoltre che la resistente aveva rifiutato di “liberare” il credito cedutole dal condominio che si era ritrovato nell’impossibilità di affidare l’appalto ad altra impresa beneficiando di altri bonus fiscali e palesava il rischio di un’esposizione all’uso illegittimo del credito fiscale e alla conseguente rivalsa dell’agenzia delle entrate contro i condomini per la sua restituzione.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Sulla base di tali assunti, il condominio ricorrente concludeva come sopra trascritto.

La società cooperativa restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all’udienza cartolare del gennaio 2025 sulle conclusioni del solo ricorrente, come riportate in epigrafe.

La decisione e motivazione

Il Tribunale di Sassari, con la citata sentenza n. 45 del 2025, ha ritenuto la domanda fondata e l’ha accolta.

A dire del Collegio il Condominio Alfa ha dato prova adeguata dell’esistenza e dei contenuti del rapporto contrattuale da cui è sorta l’obbligazione dedotta (v. doc. 2 e 3), consistente per la società appaltatrice nell’esecuzione delle opere di manutenzione e rifacimento della facciata dell’edificio da remunerarsi per il 90%, mediante cessione del credito fiscale e collegato sconto in fattura, come previsto dalla normativa di cui all’art. 1, comma 70, L. 160 del 2020, all’art. 121 del DL 34/2020 e all’art. 1 della L. 160/2019.

Disciplina che, in buona sostanza, prevede come l’avente diritto alle detrazioni fiscali conseguenti agli interventi sugli edifici condominiali possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per uno sconto sul corrispettivo dovuto che viene quindi anticipato dall’appaltatore che ha effettuato gli interventi.

Quest’ultimo acquista il relativo credito d’imposta e può a sua volta cederlo ai propri fornitori, con le limitazioni prescritte.

La scrittura privata, recante in calce le sottoscrizioni di entrambi i rappresentanti legali delle parti, e da considerarsi legalmente riconosciuta ai sensi dell’art. 215 n.1, c.p.c., essendo rimasta contumace la parte cui è attribuita, fa piena prova delle pattuizioni intercorse fra le parti e dimostra quindi adeguatamente il diritto dell’istante all’adempimento dell’obbligata che, tenuta ad eseguire esattamente le prestazioni promesse, è rimasta palesemente inadempiente.

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Saldo e stralcio

 

E’ infatti indiscusso l’ampio superamento del termine concordato per l’ultimazione e la consegna dei lavori che le parti contraenti avevano fissato (clausola 9 appalto) al 1 ottobre 2022, indicandolo come termine “massimo improrogabile”, salvi i casi di forza maggiore.

Il condominio istante ha anche puntualmente dimostrato di aver eseguito la prestazione a suo carico, di corresponsione dell’importo pari al 10% del corrispettivo globale pattuito, essendosi l’impresa espressamente obbligata a praticare lo sconto in fattura (clausola 8) per il restante 90%.

A fronte della richiamata prova scritta l’appaltatrice avrebbe dovuto assolvere all’onere della prova, a suo carico, di aver adempiuto o, alternativamente, della non imputabilità dell’adempimento, dimostrando che questo era dipeso da un fattore estraneo alla sua sfera di prevedibilità e di controllo quindi da caso fortuito o forza maggiore, ai sensi dell’art. 1218, c.c., e tale onere non è stato, evidentemente, assolto dalla società convenuta, ritualmente evocata in causa ma disinteressatasi del processo.

Risulta pertanto legittima e idonea a produrre l’effetto risolutivo la diffida ad adempiere (doc.11) notificata alla società cooperativa appaltatrice il 19 luglio 2023, avuto riguardo al suo totale inadempimento (si vedano al riguardo i rilievi fotografici e la relazione del direttore dei lavori, doc. 10) ed alla persistente inerzia protrattasi anche a seguito delle diffide e dei solleciti precedentemente inoltrati alla SDP sia dall’amministratore condominiale che dal direttore dei lavori nominato dalla committente (doc 8 e 9).

Tanto premesso sulla ricorrenza del lamentato inadempimento e sull’intervenuta risoluzione contrattuale verificatasi di diritto il ventesimo giorno successivo alla notifica della diffida ex art 1454, c.c., deve trovare accoglimento anche la domanda di restituzione dell’acconto pari ad € 26.457,97, somma versata dal condominio all’impresa (doc.5) e dovutagli con gli interessi ex art. 1284, 4° comma, cc.

Quanto alla ulteriore domanda diretta ad ordinare alla Cooperativa Beta “di non utilizzare i crediti ceduti, oggetto del contratto e della fattura” n. 87/PA del 20 dicembre 2021 deve osservarsi come la sollecitata statuizione attenga a profili fiscali ed al rapporto fra la società appaltatrice e l’Agenzia delle Entrate che esula dal presente giudizio.

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Per completezza, va comunque precisato che è esclusa l’utilizzabilità di detti crediti perché non venuti ad esistenza, dato che nella specie il credito fiscale del 90% ceduto all’impresa dal condominio in collegamento allo sconto in fattura matura solamente quando le prestazioni contrattuali vengano effettivamente eseguite, dovendo escludersi che il credito d’imposta avente importo corrispondente alla detrazione spettante sul corrispettivo totale dell’appalto, sorga e possa essere fatto valere dalla cessionaria che abbia, come nella specie, del tutto omesso di eseguire le opere appaltatele.

In definitiva, lo sconto sul corrispettivo dovuto e il conseguente credito in capo all’appaltatrice non possono che derivare dall’adempimento della prestazione a suo carico, che difetta nella specie.

Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della convenuta.

Per questi motivi, il Tribunale di Sassari, con la sentenza del 18 gennaio 2025, n. 45, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, in accoglimento della domanda attrice, così ha provveduto:

1. dichiara risolto di diritto il contratto d’appalto stipulato in data dicembre 2021 tra il Condominio Alfa e la convenuta Cooperativa sociale arl Beta, al ventesimo giorno decorrente dal 19 luglio 2023, data di notifica della diffida ad adempiere;

2. condanna la convenuta Cooperativa sociale arl al pagamento in favore del condominio ricorrente, in persona del suo amministratore, della somma di € 26.457,97, oltre interessi ex art. 1284, co. 4°, quale restituzione degli importi versati a titolo di acconto per lavori non eseguiti;

3. Condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate per l’intero in … omissis.

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