Vendita all’asta A4319723 – ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

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Abitazione di tipo civile


Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà superficiaria su appartamento, cantina e posto auto siti in Roma – Via Amico Aspertini n. 157:
– l’appartamento alla scala E piano 3 interno 8, composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere e due bagni, un balcone coperto, per una superficie convenzionale di mq. 75 circa;
Confina con appartamento int. 7, appartamento int. 9 e distacco su via Amico Aspertini, salvo altri;
– la cantina al piano S1 interno 8/E, per una superficie convenzionale di mq. 4 circa;
Confina con intercapedine, cantina nn. 3/E e 18/F, salvo altri;
identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 1020 part. 4508 sub 24, zona cens. 6, categoria catastale A/2, classe 6, consistenza 5 vani, superf. cat. Mq. 79, rendita cat. € 813,42.
Il posto auto, con diritto d’uso esclusivo, è sito nell’area scoperta condominiale, confina con strada e due posti auto non identificabili, salvo altri.

L’immobile risulta regolare per la legge n. 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici.
L’immobile fa parte di un complesso di edilizia economica agevolata ex legge 457/1978, realizzato nell’ambito del Piano di zona 22 Tor Bella Monaca, Comparto M5 in base al progetto prot. n. 41545 del 29/10/1980. Il progetto assentito con Concessione Edilizia n. 1565/C del 31/12/1980 dichiarata decaduta con ordinanza del Sindaco n. 1755 del 23/06/1982, in quanto i lavori autorizzati erano risultati sospesi per un periodo superiore ai 180 giorni; riesaminata la decadenza, anche alla luce di una istanza presentata dalla stessa società costruttrice, in data 26/07/1982, è emerso che:
a. la costruzione è stata autorizzata in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 397 del 01/02/1980 e n. 6.832 dell’08/08/1980 e della Convenzione stipulata tra il Comune di Roma e la società costruttrice;
b. che l’art. 6 di detta Convenzione fissa il termine di inizio lavori entro tre mesi dal rilascio della Concessione edilizia e di ultimazione entro 22 mesi dall’inizio dei lavori medesimi;
c. che pertanto i termini fissati nella convenzione escludono l’applicazione dell’art. 11 del RE che fissa termini diversi per l’esecuzione dei lavori.
Nel rilasciare la Concessione Edilizia è stato stipulato un atto unilaterale d’obbligo edilizio rep. 12086/4097 del 09/12/1980 trascritto il 11/12/1980 rep. 61812.
La concessione si intende fatta per la durata di 99 anni e potrà essere rinnovata, è vincolata alle norme e sanzioni dei piani di zona di cui alla legge 18/04/1962 n.167.
Le aree edificabili comprese nel piano di zona n.22 (Tor Bella Monaca) sono state acquisite al patrimonio disponibile del Comune di Roma ai sensi della legge 22/10/1971 n.865 e successive modifiche ed integrazioni.
Certificato di agibilità rilasciato in data 08/05/1984 n. 99.

Formalità pregiudizievoli:
1. Convenzione edilizia trascritta in data 27/11/1981 formalità Reg. Part. 59608 Reg. Gen. 80225.
In particolare, detta Convenzione (allegata all’elaborato peritale ed alla quale si fa espresso rinvio per quanto qui non espressamente trascritto) prevede, tra l’altro, che:
– art. 5 Ipotecabilità del diritto
Tra le parti si conviene che il diritto concesso con il presente atto potrà essere ipotecato esclusivamente a favore di Enti Istituti di Credito solo a garanzia dei mutui che verranno concessi per il finanziamento del programma edilizio. La facoltà del Comune di ottenere la dichiarazione di nullità di diritto del presente provvedimento verrà eventualmente esercitata tenendo conto di quanto sopra, al fine di rivalere l’ente o l’istituto mutuante della minor summa tra lo speso ed il migliorato, con perizia degli Uffici tecnici Comunali. Sarà comunque in facoltà del Comune di subentrare nell’accollo del mutuo qualora ritenga di proseguire direttamente o di rilevare la costruzione.
– art. 7 Criteri per la vendita
La cessione definitiva degli alloggi realizzati sulle aree assegnate con il presente provvedimento 6 vietava prima del rilascio del certificato di abitabilità da richiedersi dal concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla fine lavori.
Tale certificato dovrà essere rilasciato, salvo comprovati motivi che ne costituiscano impedimento legittimo, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta del concessionario.
È comunque vietata tassativamente, salvo preventiva espressa autorizzazione della Amministrazione Comunale, la cessione a terzi del diritto di superficie, che con il presente atto viene costituito. In caso di inosservanza di tale divieto, il concessionario sarà considerato immediatamente ed automaticamente decaduto.
Gli alloggi, fermo restando quanto sopra, potranno essere ceduti esclusivamente a chi, al momento dell’acquisto, abbia i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana,
2) residenza nel Comune di Roma,
3) non sia proprietario nel Comune di Roma di altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare,
4) non abbia ottenuto alcuna assegnazione di abitazione, in proprietà o in superficie, realizzata o acquistata con il concorso di contributo pubblico,
5) fruisca di un reddito familiare complessivo, risultante dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare prima dell’assegnazione dell’alloggio, non superiore a quello fissato per legge per ottenere l’assegnazione di un alloggio costruito con il concorso di contributo dello Stato.
Rimane fermo che le cessioni possono aver luogo esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti previsti per l’edilizia agevolata-convenzionata.
– art. 15: Criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove consentita, nonché per la determinazione e revisione periodica del canone di locazione, esclusivamente per gli interventi di edilizia agevolata-convenzionata ex legge n. 457/78 (I biennio).
Per l’analisi dei suddetti criteri descritti dall’art. 15 si rimanda a quanto esposto nell’elaborato peritale.
Tale Convenzione costituisce parte integrante della presente ordinanza di vendita e del successivo avviso di vendita e sarà oggetto di pubblicazione unitamente agli stessi, nel rispetto della normativa sulla privacy a cura del custode giudiziario.
Si dà espressa avvertenza ai potenziali offerenti che, a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti elencati al paragrafo 3 “Documenti da allegare all’offerta” dovranno essere allegati:
– certificato di cittadinanza italiana;
– certificato di residenza nel Comune di Roma;
– apposita autocertificazione ai sensi di legge attestante la sussistenza in capo all’offerente (sia esso persona fisica o giuridica) degli ulteriori requisiti di cui agli articoli della Convenzione, e in particolare:
• di non essere proprietario nel Comune di Roma di altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
• di non aver ottenuto alcuna assegnazione di abitazione, in proprietà o in superficie, realizzata o acquistata con il concorso di contributo pubblico;
• di fruire di un reddito familiare complessivo, risultante dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare prima dell’assegnazione dell’alloggio, non superiore a quello fissato per legge per ottenere l’assegnazione di un alloggio costruito con il concorso di contributo dello Stato;
precisandosi che l’assenza di tali documenti e dichiarazioni comporterà l’inammissibilità dell’offerta presentata.

2. Atto d’obbligo unilaterale trascritto in data 11/12/1980 formalità Reg. Part. 61812 Reg. Gen. 82121.
Con l’Atto d’obbligo (allegato all’elaborato peritale ed al quale si fa espresso rinvio per quanto qui non espressamente trascritto) i richiedenti si obbligavano:
– 1) “a mantenere permanentemente e irrevocabilmente la destinazione d’uso dei locali al piano servizi e al piano interrato della progettata costruzione ed in particolare, per quanto attiene i locali con destinazione magazzino per negozi, a destinarli al servizio dei sovrastanti negozi a semplice stazionamento delle merci con esclusione di vendita e di sosta di persone;
– 2) a destinare e a mantenere permanentemente e irrevocabilmente a parcheggio privato condominiale la superficie di mq. 630,40 e a parcheggio di uso pubblico aperto al pubblico transito la sup. di 169.60 assumendone a proprie cure e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione;
– 3) a sistemare e mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato e a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60”.

Stato di occupazione: occupato dall’esecutato che vi abita (non potrà essere disposta la liberazione prima del decreto di trasferimento).
L’immobile ricade in condominio e sono presenti vincoli od oneri condominiali che resteranno a carico dell’acquirente.

Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti nonché nell’Atto d’obbligo e nella Convenzione sopra indicati, che devono del pari essere consultate dagli offerenti e di cui si dispone la pubblicazione unitamente alla perizia, nel rispetto delle norme sulla privacy che il custode giudiziario avrà cura di fare osservare, precisandosi che la dichiarazione di “presa visione” della perizia da parte degli offerenti varrà altresì quale presa visione dei suddetti atti ad essa allegati, ad ogni utile effetto di legge.

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Indirizzo


Via Amico Aspertini, 157, 00133 Roma RM, Italia,
Roma (RM)







Certificazione energetica


-



Dati catastali

Foglio:1020, Particella:4508, Subalterno:24




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