Come presentare dichiarazione di non detenzione della TV per evitare di pagare il canone

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Tutti i cittadini che non posseggono un televisore e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale, possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta

Tutti i cittadini che non posseggono un televisore e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale, possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente familiare detenga un apparecchio televisivo.

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Che cos’è la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di televisore

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un televisore viene fatta quando in un nucleo familiare non sia presente nessun apparecchio televisivo, motivo per il quale si è esonerati dal pagamento del canone.

Essa deve essere presentata anche dagli eredi, che devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

Infine, anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo.

Quando presentare la dichiarazione: i termini

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per tutto il 2020)
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2020 avrà effetto per il secondo semestre del 2020)

Come si richiede la dichiarazione sostitutiva di non detenzione

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:

  • tramite l’applicazione web
  • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
  • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento
  • tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico)

Se si è titolari di doppio addebito?

Ci sono anche i casi in cui una persona può essere titolare di doppio addebito. In questo caso, è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva per comunicare all’AdE il codice fiscale di chi già paga il canone sia la data dalla quale decorre lo stato di appartenenza.

E’ importante indicare da quando si fa parte della stessa famiglia anagrafica. La data di questo presupposto, infatti, produce effetti sulla determinazione del canone. In particolare:

  • se, infine, si fa parte della stessa famigli anagrafica già prima del 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dello stesso anno.
  • se la data di inizio di appartenenza alla famiglia anagrafica decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione il canone non è dovuto per l’intero anno
  • se decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre
  • se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di presentazione e non è dovuto per l’anno successivo

In caso di cambio delle condizioni

Può capitare che le condizioni dichiarate in precedenza possano cambiare (per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva). In questi casi è necessario inviare una dichiarazione con la quale si indicano le variazioni intercorse.

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