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Anche se i ventilati tagli alle capacità assunzionali non sono stati inseriti nel testo della legge n. 207/2024, cd di bilancio 2025, abbiamo importanti novità sulle assunzioni di personale a partire dallo scorso 1 gennaio. Basta ricordare che, per effetto delle previsioni dettate dai decreti attuativi dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, vengono modificate le regole per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti cd virtuosi ed in quelli cd non virtuosi. Che occorre dare necessariamente corso alla indizione della mobilità volontaria prima dell’avvio delle procedure assunzionali e che la mobilità, sempre dallo scorso 1 gennaio, ha cessato di essere neutra.
LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI
Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 e dei decreti attuativi (per i comuni il Decreto 17 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, adottato d’intesa con quelli dell’Economia e Finanze e dell’Interno) i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni cd virtuose possono aumentare la propria spesa del personale a condizione che si rimangano all’interno del rapporto con le entrate correnti, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, previsto da tale decreto. Vengono di conseguenza superate le limitazioni ulteriori che le amministrazioni hanno applicato fino all’anno 2024, cioè una quota prefissata della spesa del personale dell’anno 2018 ovvero i risparmi derivanti dalle cessazioni di personale del quinquennio precedente l’entrata in vigore delle nuove regole, ovviamente a condizione che non fossero già stati utilizzati.
Si deve ricordare che, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 7, comma 1, del prima citato Decreto 17 marzo 2020 per i comuni e dalle analoghe disposizioni per le regioni, le province e le città metropolitane, tali aumenti vanno in deroga al tetto di spesa del personale media del triennio 2011/2013 per gli enti che erano assoggettati ai vincoli del patto di stabilità e del 2008 per gli enti che non erano assoggettati a tali vincoli (tra cui segnaliamo i comuni fino a 1000 abitanti, le unioni dei comuni, i consorzi tra enti locali, le comunità montane).
Negli enti cd non virtuosi, cioè quelli in cui il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità supera la soglia fissata dai decreti attuativi dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 (per i comuni occorre che il superamento sia di oltre il 4%), a partire dall’anno 2025 le capacità assunzionali sono tagliate al 30% dei risparmi derivanti da cessazioni di personale.
Le uniche amministrazioni in cui non si registrano novità sono i comuni cd intermedi, cioè quelli in cui i parametri di virtuosità sono superati entro il tetto del 4%: in tali amministrazioni continua ad essere necessario che non si registrino peggioramenti del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità rispetto all’anno precedente.
Ricordiamo che per gli altri enti locali, quali le unioni dei comuni, le residue comunità montane, i consorzi, e per gli enti regionali le capacità assunzionali sono stabilite nel 100% dei risparmi dei cessati o nel numero dei cessati. Dal 2025, elemento di novità, queste amministrazioni non possono più utilizzare, per determinare le capacità assunzionali, le cessazioni di personale che intervengono nel corso dello stesso anno.
IL VINCOLO DELLA INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA’ VOLONTARIA
Dallo scorso 1 gennaio è tornata ad essere applicabile la previsione dell’articolo 30, comma 2 bis, nella quale leggiamo che “le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità”. Quindi, prima della effettuazione di assunzioni a tempo indeterminato gli enti devono effettuare sia la comunicazione di cui all’articolo 34 bis dello stesso d.lgs. n. 165/2001 per l’assegnazione di personale pubblico in disponibilità (disposizione che si applica anche alle assunzioni a tempo determinato di durata superiore ad 1 anno, tranne quelle per l’attuazione del PNRR e quelle di cui all’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000), sia lo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria.
Questo vincolo si applica alla indizione di concorsi, allo scorrimento di graduatorie ed alla utilizzazione di albi di idonei di cui all’articolo 3 bis del d.lgs. n. 165/2001. Esso, per la giurisprudenza si applica anche se si tratta di una graduatoria dello stesso ente, si vedano le sentenze della terza sezione del Consiglio di Stato n. 4166/2024 e della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 12559/2017.
Sono stati preannunciati emendamenti nella conversione del d.l. cd milleproroghe per fare diventare permanente la previsione per cui la mobilità non deve necessariamente essere esperita prima della indizione di procedure concorsuali.
IL SUPERAMENTO DELLA NEUTRALITA’ DELLA MOBILITA’
Sulla base delle previsioni dettate dai commi 126 e 127 della legge n. 207/2024, cd di bilancio 2025, in tutte le amministrazioni i costi ed i risparmi determinati, rispettivamente, dalla mobilità volontaria in entrata ed in uscita, devono essere inseriti nella determinazione delle capacità assunzionali. Il legislatore supera così definitivamente la cd neutralità della mobilità volontaria. Di conseguenza, quelle in entrata riduce le capacità assunzionali degli enti, mentre quella in uscita le amplia. Ed inoltre, le mobilità in uscita possono essere rimpiazzate con assunzioni di personale dall’esterno.
Questa è una parziale novità per i comuni, per le province, per le città metropolitane e per le regioni: in tali amministrazioni la neutralità della mobilità era già stata superata dalla entrata in vigore dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, a seguito del superamento del turnover e della adozione del metodo della cd sostenibilità finanziaria per determinare le capacità assunzionali.
Per tali amministrazioni non è più necessaria però l’attestazione di essere assoggettati alle stesse regole dell’amministrazione con cui si realizza il trasferimento in mobilità volontaria per la determinazione delle capacità assunzionali. La disposizione produce pienamente i suoi effetti per gli enti locali cui continua ad applicarsi il metodo del turnover per il calcolo delle capacità assunzionali (quindi unioni di comuni, consorzi, comunità montane).
Per espressa previsione legislativa la disposizione produce i suoi effetti sulle procedure che sono state avviate a partire dallo 1 gennaio 2025, cioè dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
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