Consob ha avviato una consultazione, sull’adozione del complesso degli obblighi informativi, che i fornitori di servizi di crowdfunding (CSP), autorizzati ai sensi dell’art. 4-sexies.1 del TUF, devono assolvere nei confronti della Consob.
Esercitando il potere regolamentare attribuito dall’art. 4-sexies.1, c. 9, del TUF, Consob ha emanato il proprio regolamento in materia di servizi di crowdfunding, adottato con delibera n. 22720/2023, che disciplina la modalità di trasmissione della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (c.d. Key Investment Information Sheet – KIIS), nonché di comunicazioni alle Autorità competenti: l’art. 6, c. 1, del Regolamento della Consob, dispone infatti che i fornitori di servizi di crowdfunding forniscano ai potenziali investitori la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, rendendola contestualmente disponibile a Consob secondo le modalità specificate con apposite istruzioni operative.
L’art. 7, c. 1, precisa altresì l’obbligo in capo ai CSP di trasmettere senza indugio a Consob e Banca d’Italia le date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 15, par. 3, del Regolamento europeo crowdfunding.
Lo stesso art. 7, c. 2, dispone inoltre che i CSP trasmettano alla Consob le informazioni sui progetti finanziati attraverso la piattaforma di crowdfunding entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno: termine correlato al fatto che le medesime informazioni devono essere successivamente trasmesse a ESMA da parte di Consob, entro un mese dalla data di ricevimento prevista dall’art. 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/2120.
Inoltre, l’art. 30, par. 1, del Regolamento europeo crowdfunding (Regolamento 2020/1503/UE), attribuisce alle Autorità il potere di esigere, per adempiere ai compiti di vigilanza loro assegnati, che i CSP trasmettano informazioni e documenti.
Pertanto, Cosob ha ritenuto opportuno definire il complesso degli obblighi informativi che i fornitori di servizi di crowdfunding sono chiamati ad assolvere nei confronti di Consob, anche per consentire a quest’ultima di acquisire le informazioni utili allo svolgimento della supervisione sull’attività di tali operatori, secondo le competenze attribuite dal TUF.
Il complesso delle informazioni e dei documenti oggetto della consultazione è suddiviso in tre categorie:
- dati strutturati sulle offerte pubblicate e concluse riportati nel file di cui all’allegato 1 (paragrafo 3 del documento di consultazione), composti dalle informazioni riguardanti i progetti finanziati attraverso la piattaforma di crowdfunding, di cui all’art. 16, par. 1, del Regolamento (UE) 2020/1503, integrate da ulteriori dati e notizie, che, per economicità, verrebbero acquisiti contestualmente da Consob, esercitando i poteri di indagine previsti dall’art. 30, paragrafo 1, del medesimo Regolamento
- informazioni relative alle modifiche rilevanti alle condizioni di autorizzazione, ai sensi dell’art. 15, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2020/1503, di cui è riportato un elenco esemplificativo e non esaustivo nella tabella 1 (paragrafo 4 del documento di consultazione);
- scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (KIIS), ai sensi dell’art. 6, c. 1, del Regolamento Consob n 22720/2023 in materia di servizi di crowdfunding, con riferimento all’acquisizione dei dati sulle offerte riportati nelle tabelle 2 e 3 (paragrafo 5 del documento di consultazione).
Al fine di agevolare il dialogo con i CSP, la Consob ha sviluppato il portale SIcrowd che rappresenterà il canale unico per l’assolvimento del complesso degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità: ad esito della consultazione, Consob pubblicherà le istruzioni operative in cui verranno precisate le procedure per l’acquisizione delle credenziali per l’accesso al portale SIcrowd, nonché le modalità per l’assolvimento degli obblighi informativi oggetto della consultazione.
La consultazione sarà aperta sino al 17 febbraio 2025.
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