Che sia positiva o che sia negativa, una risposta motivata, e soprattutto scritta, deve essere data. Eā finita davanti al tribunale amministrativo della Liguria la vicenda del nuovo insediamento turistico ricettivo, in variante di piano regolatore generale, che le societĆ Care srl e La Sergiunca SocietĆ Agricola srl hanno chiesto di poter realizzare a Marinella. Il punto centrale del ricorso ĆØ stato il perdurante silenzio del Comune di Sarzana, che mai ha comunicato lāesito della procedura sullāistanza avanzata dai privati per ottenere il titolo edilizio. Una inadempienza, concordano i giudici amministrativi. I quali, nella camera di consiglio del 15 gennaio, hanno accolto la richiesta delle ricorrenti, odinando al Comune di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ad adottare un provvedimento formale sul progetto presentato il 20 marzo scorso e condannadolo al pagamento delle spese di giudizio.
Lāente si ĆØ costituito in giudizio, argomentando che “la valutazione circa la rispondenza agli interessi pubblici di una proposta di variante al Prg rientra nella discrezionalitĆ amministrativa del Comune, che, nel caso di specie, ha ritenuto di escluderla, sicchĆ© lāamministrazione non ha convocato la conferenza dei servizi”. Avendo deciso per il ānoā, secondo il Comune “non vi sono norme che impongono un esplicito atto di diniego”. Diversa, appunto, la valutazione dei giudici.
La vicenda ĆØ ricostruita nel ricorso presentato, a nome delle due societĆ , dallāavvocato Giovanni Gerbi contro lāente, difeso dallāavvocato Fabio Cozzani. La premessa ĆØ che il Comune di Sarzana ha avviato, dopo le gravi alluvioni del 2018, il procedimento concluso il 17 giugno 2022 con un Paur, ossia il provvedimento autorizzatorio unico regionale numero 3821-2022. Si tratta del Paur che ha previsto la realizzazione, a Marinella, di una vasca di laminazione di oltre 50 mila metri quadrati e del rinnovato impianto idrovoro. “Lāarea destinata alle opere del Paur, in particolare quella sulla quale ĆØ prevista la vasca di laminazione ā si spiega nel ricorso ā, non avrebbe dovuto essere espropriata ma solo asservita”. Inoltre tale intervento avrebbe dovuto essere convenzionato.
Le societĆ Care e La Sergiunca, proprietarie dei terreni, “si sono tempestivamente attivate e hanno presentato una serie di proposte per realizzare un contenuto insediamento produttivo-turistico, in variante del Prg, a margine della vasca di laminazione, prevista in area La Sergiunca”. La proposta, nella versione finale, ĆØ stata protocollata il 25 luglio 2023 e su di essa ĆØ stata chiesta la valutazione preliminare: tutti gli enti consultati dal Comune si sono pronunciati favorevolmente. Il 20 marzo 2024, dunque, le societĆ hanno presentato al Comune un progetto che prevede, nelle vicinanze della vasca di laminazione e sulla proprietĆ privata, un intervento produttivo turistico-ricettivo. Progetto che presuppone, come da Paur, “la stipula di una convenzione per lāasservimento dellāarea destinata alla vasca di laminazione” e per regolare i reciproci obblighi. Nonostante siano trascorsi oltre sette mesi ā hanno lamentato i privati di fronte al Tar ā “il Comune non si ĆØ in alcun modo pronunciato”.
Se anche lāintenzione dellāamministrazione fosse non procedere alla variante di Piano regolatore per rendere possibile il nuovo insediamento, in ogni caso ā ha concordato il Tar ā lāente deve esprimersi formalmente attraverso un iter che coinvolge sia il settore urbanistica che il sindaco e la giunta comunale. Scrivono i giudici: “Il procedimento di valutazione della coerenza dellāintervento proposto con il disegno complessivo e gli obiettivi generali della pianificazione urbanistica comunale (…) puĆ² avere soltanto due esiti alternativi: o positivo, e in tal caso il sindaco provvede a convocare la conferenza di servizi; o negativo, e in tal caso āil sindaco non convoca la conferenza di servizi e il responsabile della struttura procede con un esplicito atto di diniego. Dunque, anche in caso di eventuale esito negativo della valutazione, il Comune non puĆ² limitarsi a omettere la convocazione della conferenza di servizi, ma ha lāobbligo di concludere il procedimento con lāadozione di un esplicito atto di diniego”.
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