Autonomia, garantire i princìpi di solidarietà e di coesione sociale

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Ci siamo: lunedì 20 gennaio la Corte costituzionale si riunirà per decidere sull’ammissibilità del quesito di abrogazione totale della legge Calderoli sull’autonomia differenziata, dopo che l’ufficio centrale della Corte di Cassazione aveva dato il via libera al referendum a metà dicembre. L’approvazione della legge 86 il 26 giugno 2024 ha scatenato un’epica carica che da Nord a Sud in soli 3/4 giorni ha travolto il governo con migliaia di firme. Facendo a pezzi le afone banalità della stagionata meglio gioventù leghista, rendendo assordante il silenzio fuggitivo della premier, imponendo al governo, che forse ancora non se ne rende conto fino in fondo, la ricerca di una via di uscita, che non sia l’acqua fresca di patetici Osservatori sull’autonomia. Grazie a quelle firme, la Corte Costituzionale, esaminata la legge approvata in Parlamento, con chirurgica competenza e precisione, l’ha resa quel contenitore vuoto ed informe che è oggi. La scottatura brucia, in quanto espone la maggioranza ai contraccolpi di un’immanente reciproca incompatibilità, rimasta finora nel limbo che, pur sopita, è emersa con imbarazzante, logica ed evidente prospettica concretezza.

Non c’è stato verso di indurre i timonieri a disinnescare le grossolane astuzie messe in atto per attuare l’Autonomia del ministro Calderoli, che già parla di rianimare il fantasma della legge 86. Invece, una via d’uscita ci sarebbe: basterebbe procedere semplicemente sui binari fissati fin dal 2009 dalla legge 42 sul federalismo fiscale, sempre a firma Calderoli, attuando finalmente l’articolo 119 della Costituzione, garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica, avendo come obiettivo il superamento del dualismo economico del Paese. Un percorso finora disertato e che proprio Calderoli, dopo il varo della legge 86/2024, prova smaccatamente a eludere e seppellire. Nessun recupero, dunque, ma la resa al buon senso per realizzare quanto previsto dalla Costituzione nel riformato titolo V del 2001. Lasciar decadere la legge 86, seppellendo quanto partorito dal Parlamento, è nell’interesse di tutti, estimatori e oppositori dell’Autonomia, a prescindere che si arrivi o meno al referendum. La volontà civica, compresa la Suprema Corte, respinge modo e metodo e chiede chiarezza e correttezza sui contenuti. Il meccanismo della legge 86, infatti è tutt’altro che rassicurante, non solo (ed è tanto!) perché costituzionalizza di fatto il criterio della spesa storica, ma perché in aggiunta incentiva e inevitabilmente attiva l’ art. 117 comma 8 perfettamente e non casualmente complementare al 116 comma 3, finalizzato al progetto (sottaciuto) di un Grande Nord Sovrano e, per reazione uguale e contraria, a legittimare un Grande Sud Sovrano, sconvolgendo tra l’altro l’intervento straordinario dell’Unione Europea, il PNRR, sull’Italia, grande malata d’Europa.

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Alla causa dell’Autonomia, nel rispetto della Costituzione, non giova l’astuzia e ancor meno la prepotenza. L’auspicio è che non si vada a una riscrittura di un testo che la Consulta ha reso inservibile. Ma piuttosto si attui l’articolo 119 della Costituzione, secondo l’intento solennemente dichiarato fin dal 2009, e precisamente normato dalla legge 42: è questo il contesto appropriato per affrontare il tema delle intese per l’Autonomia differenziata. Al governo sarebbe utile arrendersi al buon senso. Al popolo referendario, ebbro di gloria per la sonora lezione impartita, va detto chiaramente che, referendum o non sulla legge 86, il problema dell’articolo 116 terzo comma della Costituzione, dove si prevede che «la legge ordinaria possa attribuire alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sulla base di un’intesa fra lo Stato e la regione interessata», resta. Avendo, tra l’altro, il Parlamento insipientemente accantonato nel 2024 un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare di modifica dell’art. 116. Un approccio corretto impone il rigoroso rispetto dell’articolo 119 e della sua legge di attuazione. Preziosi sono i chiarimenti della Suprema Corte, in margine alla non emendabilità e alla distinzione tra funzioni e materie oggetto di intese, per calibrare il trasferimento di sovranità che la legge 86 invece presume integralmente trasferita dallo Stato alla Regione per tutte le funzioni oggetto delle intese.

Di fatto si impone la scelta tra due alternative. Da un lato il federalismo liberale alla Buchanan del 119 del Titolo V, incardinato sul principio di equità e sussidiarietà orizzontale e verticale, che contempla la funzione perequativa a scala rigidamente nazionale prevista nella legge attuativa, la 42/2009. Dall’altro, l’impianto sotteso al progetto della legge 86/2024, che veste i panni di un confederalismo competitivo, a tutela di rendite posizionali a beneficio prioritario o esclusivo dei cittadini della propria Regione Sovrana. La Suprema Corte ha si impedito che a ciò arrivasse ineluttabilmente la legge 86 approvata dal Parlamento nazionale. Ma ciò non garantisce che prevalga l’alternativa di una corretta attuazione della 42/2009 e che l’autonomia non pregiudichi l’unità del Paese diviso tra un Grande Nord Sovrano e l’avventura di un Grande Sud Sovrano. Con chi dialogherebbe allora l’UE? Con l’Italia dell’articolo 1 della Costituzione o con l’Italia una e trina divisa in Macroaree sovrane?

*Presidente Svimez



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