3L’INPS interviene nella complessa materia degli ammortizzatori sociali con la circ. n. 3 del 15.01.2025 riepilogativa delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito delle famiglie previste da tre recenti provvedimenti contenute in tre recenti provvedimenti : Collegato Lavoro ; DL PNRR-quinquies e Legge di Bilancio 2025.
Tra le principali novità spiccano le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) alla NASpI e al congedo parentale.
Nuovo requisito contributivo NASpI – In materia di sostegno alle persone che abbiano perso il lavoro, il comma 171 della Legge di bilancio 2025 interviene sulla disciplina della NASpI, introducendo un nuovo requisito contributivo che, in determinate ipotesi, i lavoratori devono possedere al fine della fruizione della citata indennità.
In particolare, la norma inserisce all’articolo 3, comma 1 del D.Lgs. n. 22/2015, la lettera c-bis) che prevede, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025, che qualora i lavoratori, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione – utile per accedere alla NASpI e vigente in via ordinaria – deve collocarsi all’interno del periodo intercorrente tra i 2 eventi e non nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria.
La disposizione in argomento fa salve le ipotesi delle dimissioni per giusta causa, delle dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del D.Lgs. n. 151/2001, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1996, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione.
Per meglio comprendere la fattispecie in esame, la circolare propone a titolo esemplificativo il caso di un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l’azienda a), cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. In relazione alla novella legislativa, il lavoratore, non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, non può accedere alla NASpI. Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore può fruire della NASpI.
Congedo parentale – ll legislatore è intervenuto anche sulla disciplina in materia di congedo parentale di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2021 per rafforzare le tutele in favore della genitorialità
A seguito della novella, viene previsto che i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente possano beneficiare, in alternativa tra loro, di un elevamento dell’indennità per congedo parentale all’80% per un periodo complessivo di 3 mesi, articolato come segue:
– un mese con indennità maggiorata all’80% dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022);
– un altro mese con indennità maggiorata al 60% dalla Legge di bilancio 2024 e ulteriormente elevato all’80% dalla Legge di bilancio 2025;
– un ulteriore mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge di Bilancio 2025 e da fruire entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.
Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 218, le maggiorazioni dell’indennità trovano applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Altre novità segnalate dalla circolare riguardano :
Collegato Lavoro – Le modifiche apportate alla disciplina che regola la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento dell’attività lavorativa e la specifica disposizione che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro per l’assenza ingiustificata del lavoratore.
DL PNRR-quinquies – L’estensione dell’ambito di applicazione della misura di sostegno al reddito, già prevista per i settori tessile, dell’abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, anche all’ambito della pelletteria.
Legge di bilancio 2025 – Proroghe e rifinanziamenti dei trattamenti di integrazione salariale :
- CIGS e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
- CIGS per cessazione di attività;
- CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA;
- CIGS per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi aziende in crisi ;
- Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center;
- CIGS imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale complessi ;
- indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.
Fonte: INPS
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