Naspi e Congedo parentale, Ecco cosa cambia nel 2025

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Dimissioni finte e di fatto non consentiranno più l’accesso alla disoccupazione indennizzata. I primi tre mesi di congedo parentale per i lavoratori dipendenti saranno sempre indennizzati all’80% della retribuzione.

Le dimissioni mettono a rischio la Naspi. Infatti, chi richiede l’indennità nei 12 mesi successivi alle dimissioni dal lavoro deve dimostrare che ha maturato il requisito contributivo di 13 settimane dopo queste dimissioni. In altre parole, deve avere avuto uno o più lavori per circa 4 mesi, prima di essere stato licenziato e aver fatto domanda di Naspi. E’ quanto ricorda l’Inps nella Circolare n. 3/2025 in cui spiega una delle principali novità contenute nella Finanziaria 2025 (legge n. 207/2024).

La novità si abbina con l’altra innovazione contenuta nell’articolo 19 del Collegato lavoro (legge n. 203/2024) che formalizza le «dimissioni di fatto» le quali neppure danno diritto a Naspi: dopo 16 giorni di assenze ingiustificate (se altro termine non c’è nel Ccnl), il rapporto di lavoro s’intende risolto per volontà del lavoratore, che pertanto perde diritto alla disoccupazione.

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La stretta della manovra

Il requisito contributivo per il diritto alla Naspi è pari ad almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione (cioè al licenziamento). L’articolo 1, co. 171 della legge n. 204/2024 dispone che chi si dimette dal lavoro potrà fare richiesta dell’indennità solo dopo avere avuto una nuova occupazione di durata pari a 13 settimane; altrimenti, dovrà attendere il decorso di un anno dalle dimissioni per far valere i contributi versati negli ultimi quattro anni. La novità interessa gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2025 in poi.

Di conseguenza in presenza di una cessazione di lavoro per dimissioni intervenuta precedentemente al licenziamento per il quale si richiede la Naspi, il requisito delle 13 settimane di contributi non potrà essere ricercato nei quattro anni precedenti alla disoccupazione (cioè al licenziamento), ma dalla data delle dimissioni.

La novità, spiega l’Inps, non riguarda le ipotesi di dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato di maternità o paternità o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di licenziamento di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966.

Congedo parentale

L’Inps ricorda, inoltre, che la legge di bilancio 2025 ha ampliato ulteriormente l’indennità di congedo parentale di maternità e paternità. Fino al sesto anno di vita del bambino la misura dell’indennità viene portata dal 30% all’80% della retribuzione per un periodo complessivo di tre mesi. Prima dell’intervento ai genitori titolari di rapporto di lavoro dipendente spettava solo un mese maggiorato all’80% ed un secondo mese maggiorato al 60% della retribuzione.

Cassa Integrazione

Tra le misure di sostegno al reddito in costanza di occupazione l’Inps ricorda che il Collegato lavoro, recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale, sancisce che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma solo una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell’altra attività lavorativa. In altri termini il trattamento di integrazione salariale non spetta per le giornate di lavoro effettuate.

Tra le altre novità l’Inps segnala che la legge di bilancio 2025 ha:

  • Stanziato ulteriori risorse (70 milioni di euro) per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in area di crisi complessa;
  • Dilazione debiti

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  • Prorogato anche al 2025 la possibilità di ricorso alla cassa integrazione straordinaria da parte dei datori di lavoro che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi del personale. La prestazione, inoltre, può essere concessa anche ai datori di lavoro non destinatari della cassa integrazione straordinaria;
  • Prorogato la CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA per l’anno 2025;
  • Prorogato per il triennio 2025-2027 il trattamento di CIGS in deroga ai limiti ordinari di durata (art. 22-bis Dlgs 148/2015) per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni. La misura riguarda le imprese con rilevanza economica strategica nazionale anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali;
  • Il rifinanziamento per il 2025 delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center;
  • Il riconoscimento di un ulteriore periodo di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piano di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. L’intervento può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale;

Proseguirà anche nel 2025 inoltre:

  • Il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. L’intervento, spiega l’Inps, è stato infatti prorogato per il triennio 2024-2026 per una durata massima complessiva di 12 mesi dalla legge di bilancio 2024;
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  • L’intervento di CIGS a seguito di accordi di transizione occupazionale di cui all’articolo 22-ter del Dlgs n. 148/2015. La misura, che ha carattere strutturale, si rivolge ai datori di lavoro destinatari della CIGS che, semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e consiste in un ulteriore trattamento di CIGS per un periodo massimo di 12 mesi.

Spettacolo

La legge di bilancio 2025, infine, ha rivisto in senso più favorevole i requisiti per la concessione dell’indennità di discontinuità dei lavoratori dello spettacolo (IDIS).  In particolare da quest’anno viene innalzato da 25.000 euro a 30.000 euro il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, utile per l’accesso all’indennità e vengono ridotte da 60 a 51 le giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che i lavoratori devono avere maturato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Viene anche soppressa la previsione, che prevedeva la non computabilità, ai fini della determinazione della durata dell’indennità di discontinuità, dei periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione e le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità di discontinuità.

Documenti: Circolare Inps 3/2025



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