Cooperative sportive: cosa sono e come funzionano

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Le società cooperative sono enti ai quali l’articolo 45 della Costituzione italiana riconosce “la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.” Si tratta quindi di realtà senza scopo di lucro, o meglio società a capitale variabile e con scopo mutualistico (che creano vantaggio ai soci non in termini economici, ma ad esempio di accesso a beni e servizi a prezzi favorevoli, di occasioni lavorative o altro), che possono operare in diversi ambiti. Tra le diverse tipologie di cooperativa presenti nel nostro Paese, esistono anche le cooperative sportive: ma che cosa sono, e come funzionano? 

Cosa sono le cooperative sportive dilettantistiche?

Vediamo prima di tutto cosa sono nel concreto le cooperative sportive dilettantistiche. A definirle è da una parte la normativa relativa alle cooperative, e dall’altra la tipologia di attività sportiva svolta, così come presente nelle liste delle attività afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI. Il fatto di svolgere attività sportiva dilettantistica non lede però nessuno degli elementi essenziali e caratterizzanti della forma cooperativa, che resta la base fondamentale dell’ente. 

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Le cooperative sportive e la Riforma dello Sport

È possibile parlare della forma cooperativa per l’esercizio dell’attività sportiva fin dalla legge 128/2004, la quale è intervenuta integrando le forme costitutive delle società sportive dilettantistiche di cui in precedenza all’articolo 90, comma 17, della legge 289/2000. Va però sottolineato che è stato il Decreto correttivo alla Riforma dello Sport, ovvero il decreto 163/2022, a recuperare nel concreto questa tipologia di enti sportivi dilettantistici: nel testo originale della Riforma, infatti, le cooperative sportive non erano state menzionate. 

La prevalenza della mutualità

Prima di vedere quali sono i tipi di cooperativa sportiva in Italia e quali sono le caratteristiche distintive di questi sodalizi, è bene approfondire un tratto comune a tutte le cooperative, ovvero la prevalenza della mutualità. Così come precisato dalla riforma organica del diritto societario, portata a termine nel 2003, la mutualità deve essere centrale e prevalente nello statuto come nei parametri numerici di qualsiasi cooperativa. Ecco che allora, anche in una cooperativa sportiva, è necessario poter sempre dimostrare che l’attività viene svolta in forma prevalente (e quindi maggiore al 50%) con i soci, e in forma solamente minoritaria con soggetti non associati. La mutualità è prevalente, quindi, se:  

  • la percentuale di fatturato generata con i soci supera il 50% del totale delle entrate; 
  • la spesa per il lavoro svolto a favore dei soci è superiore al 50% del costo totale del lavoro; 
  • la spesa per beni e servizi forniti dai soci supera il 50% del costo totale delle forniture. 

I tipi di cooperativa sportiva

Le cooperative non sono tutte uguali. Al di là dell’attività in quanto tale che viene svolta e proposta, le stesse cooperative sportive dilettantistiche possono configurarsi in modi differenti. 

  • Cooperative di utenza: i soci della cooperativa sono anche i fruitori dell’attività sportiva offerta. 
  • Cooperative di lavoro: i soci sono anche lavoratori della cooperativa stessa, offrendo per esempio formazione in ambito sportivo. 
  • Cooperative miste: in questo caso la cooperativa presenta caratteristiche attinenti a entrambe le categorie appena descritte. 

Le caratteristiche delle cooperative sportive dilettantistiche

Vediamo ora sinteticamente le caratteristiche e il funzionamento di una cooperativa sportiva dilettantistica: 

  • già nella denominazione deve indicare la finalità sportiva; 
  • lo statuto deve prevedere un oggetto sociale con riferimento alle attività sportive dilettantistiche; 
  • la cooperativa deve essere organizzata e gestita seguendo i principi di uguaglianza e democrazia; 
  • la cooperativa sportiva è sempre una società a capitale variabile, in cui l’ingresso o l’uscita dei soci non costituisce un presupposto tale da richiedere modifiche all’atto costitutivo o allo statuto; 
  • come visto, lo scopo principale della cooperativa è di tipo mutualistico, e mai propriamente lucrativo. Se ne desume quindi che si mira a creare benefici per i soci offrendo occasioni lavorative, a offrire servizi a prezzi inferiori rispetto a quelli medi presenti sul mercato, e così via; 
  • tra le attività offerte deve essere obbligatoriamente presente quella didattica; 

in quanto dilettantistica, l’attività sportiva offerta dalla cooperativa deve essere di tipo amatoriale, ludico-motorio o come impiego per il tempo libero; 

  • nell’eventualità di scioglimento della cooperativa, il patrimonio deve essere obbligatoriamente devoluto a fini sportivi. Tale obbligo deve essere inserito anche nello statuto della cooperativa sportiva dilettantistica, così come previsto dall’articolo 90 comma 18 lettera H della legge 289/02. 

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