Con il provvedimento n. 9454 pubblicato ieri, 15 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.
Due delle principali novità riguardano i soggetti tenuti al rilascio e all’invio telematico della CU 2025 e i relativi termini di presentazione del modello.
Per quanto concerne i termini, è confermata la scadenza generale del 17 marzo 2025 (il giorno 16 cade di domenica) per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Cambia invece il termine di presentazione in relazione ai lavoratori autonomi.
Infatti, per effetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 5 del DLgs. 108/2024 (che ha modificato l’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98), dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto, in tali casi, per l’anno d’imposta 2024, il termine di trasmissione della CU 2025 è fissato al 31 marzo 2025 (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770).
Il termine del 31 ottobre rimane valido per i sostituti d’imposta con riferimento alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
In merito ai soggetti tenuti al rilascio e all’invio telematico delle CU, l’art. 3 comma 1 del DLgs. 1/2024 (inserendo il comma 6-septies all’art. 4 del DPR 322/98) ha previsto dall’anno di imposta 2024 l’esonero dal rilascio e dalla trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e il regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 3.1). In sostanza, la CU 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024) non deve più essere rilasciata al contribuente né trasmessa all’Agenzia delle Entrate in relazione ai compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio (secondo quanto previsto dalle istruzioni alla CU 2025, fanno eccezione le indennità, es. quelle di maternità).
Per quanto concerne le novità contenute all’interno del modello, quella di maggior rilievo riguarda sicuramente il c.d. “bonus Natale” di 100 euro (da rapportare al periodo di lavoro dipendente svolto nel 2024), introdotto dall’art. 2-bis del DL 113/2024 in favore dei lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
– reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024;
– almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova fiscalmente a carico (art. 12 comma 2 del TUIR);
– imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR.
L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.
L’importo, che non concorre alla formazione del reddito, poteva essere erogato dal sostituto d’imposta insieme alla tredicesima mensilità (su richiesta del lavoratore), oppure può essere fruito dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2024. Nella CU 2025 è stata quindi inserita un’apposita sezione, denominata “Indennità tredicesima mensilità”, dove riportare il reddito di lavoro dipendente, l’indennità erogata, non erogata o recuperata e i giorni di detrazione.
Vengono poi confermate le due caselle nn. 474 e 475 relative alla doppia soglia di non imponibilità dei fringe benefit prevista limitatamente al periodo d’imposta 2024 dall’art. 1 commi 16 – 17 della L. 213/2023, vale a dire:
– 1.000 euro per tutti i dipendenti;
– 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico.
Nelle suddette soglie sono comprese anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, luce e gas, nonché le spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. In merito, si ricorda che, in caso di superamento delle suddette soglie, l’intero valore dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.
Confermata anche la casella n. 479 dove indicare il trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, riconosciuto nei primi sei mesi del 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5 della L. 287/91) e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2023 (art. 1 commi 21 – 25 della L. 213/2023).
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