la stretta del Legislatore alle pratiche scorrette.

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Dal 12 gennaio, data di entrata in vigore della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 ( cd. Collegato Lavoro ), lā€™ assenza ingiustificata del lavoratore, protratta oltre un certo termine, porterĆ  alla risoluzione del rapporto di lavoro per causa non imputabile al datore di lavoro ( Dimissioni, periodo di prova e stagionali. I punti controversi del Collegato Lavoro ) .

Conseguenza diretta per il lavoratore, la perdita del diritto allā€™ indennitĆ  NASpI per il venir meno del suo presupposto : lo stato diĀ  disoccupazione involontario. Il datore di lavoro viene, invece, messo al riparo da una condotta scorretta recante un duplice danno economico derivante dai costi annessi :

Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā  allā€™ iter di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, a secondo delle previsioni della contrattazione collettiva, in caso di assenze ingiustificate ;

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Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā  allā€™ obbligo di versamento del contributo addizionale legato ai licenziamenti, il cd. ticket licenziamento, Ā previsto dallā€™art. 2 della Legge 92/2012, in misura pari al 41 % del massimale mensile della NASpI Ā fino ad un massimo di 1.916,01 euro.

La nuova disposizione, prevista allā€™ art. 19 del Collegato Lavoro, ĆØ finalizzata a contrastare lā€™indebita percezione dellā€™indennitĆ  di disoccupazione NASpI da parte di quei lavoratori che furbescamente, nonostante lā€™intenzione di cessare lā€™attivitĆ  lavorativa , non presentano volontariamente le dimissioni per costringere il proprio datore di lavoro a licenziarli a causa dellā€™assenza prolungata ( cfr. Trib. Udine n. 106/2020 – il dipendente volutamente assente deve rimborsare il ticket licenziamento allā€™azienda mentre Ā sulla permanenza di un obbligo di versamento del ticket Naspi da parte del datore di lavoro anche in situazioni di assenza ingiustificate Trib. Cremona n. 333/2024 Ā ).

Dimissioni in bianco e procedura telematica – Va ricordato che, a seguito delle riforme introdotte con il Jobs Act, il D.Lgs. n. 151/2015 ha previsto allā€™art. 26 una particolare procedura telematica da seguire nei casi di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzioni consensuali, ad esclusione del lavoro domestico o dei casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale. Ā 

Tale procedura fu introdotta con lā€™obbiettivo di contrastare il fenomeno delle ā€œ dimissioni in bianco ā€œ, ossia le dimissioni firmate allā€™atto di assunzione senza indicare una data effettiva , per consentire al datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto di lavoro, al verificarsi di eventi come malattia ; infortunio o gravidanza tutelati a livello previdenziale e con la conservazione del posto di lavoro per tutta la loro durata.

Dimissioni di fatto ā€“ Recentemente la stessa Corte dā€™ Appello di Catanzaro ha ribadito che, nel quadro normativo previgente al Collegato Lavoro, la perdurante assenza del lavoratore non puĆ² valere come comportamento concludente che manifesta lā€™intento della stesso di dimettersi. Su tale fattispecie interviene il Collegato Lavoro con la previsione delle ā€œ dimissioni di fatto ā€œ. Ā 

In caso di assenza ingiustificata oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva , o in mancanza di specifica disposizione, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro puĆ² recedere dal rapporto una volta comunicata la propria volontĆ  alla sede territoriale dellā€™ Ispettorato.

CosƬ facendo, senza ulteriori formalitĆ , il rapporto si intende risolto per volontĆ  del lavoratore, senza diritto al riconoscimento dellā€™indennitĆ  di disoccupazione NASpI e , se previsto dal contratto, con la facoltĆ  del datore di lavoro di trattenere lā€™indennitĆ  relativa al mancato preavviso.

La nuova procedura delle dimissioni di fatto non trova applicazione qualora il lavoratore dimostri lā€™impossibilitĆ  , per causa di forza maggiore o per fatti a lui non imputabili, di giustificare la sua assenza.

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Procedura celere

 

Il ruolo dellā€™ Ispettorato ā€“ Il ruolo di garante nella nuova procedura ĆØ attribuito allā€™ Ispettorato. Il datore di lavoro, infatti, non puĆ² decidere autonomamente di considerare risolto il rapporto di lavoro, ma deve prima comunicarlo allā€™ITL tenuto poi a verificare la veridicitĆ  della comunicazione. Ā Questo passaggio garantisce una maggiore trasparenza e tutela sia per il datore di lavoro che il lavoratore, evitando abusi da entrambe le parti.

I criteri con cui lā€™ Ispettorato procederĆ  alle eventuali verifiche sulle comunicazioni inviate dai datori di lavoro non sono stati ancora forniti e, pertanto, Ā sarĆ  necessario attendere ulteriori istruzioni dellā€™ INL. Ā Per il momento lā€™Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 9740 del 30.12.2024, ha preannunciato linee guida operative per garantire uniformitĆ  applicativa, nellā€™esercizio di quella che dalla legge ĆØ definita come un facoltĆ , e non lā€™obbligo, con conseguenze pratiche di non poco conto.

In assenza di controlli rigidi e di verifiche obbligatorie , cā€™ĆØ il rischio che il meccanismo possa lasciare i lavoratori esposti a forme di inadempimento da parte del datore di lavoro come, il mancato pagamento dello stipendio o la mancata messa in sicurezza dellā€™ambiente di lavoro, per le quali lā€™assenza del lavoratore diviene giustificata per eccezione di inadempimento contrattuale ex art. 1460 C.C. (ossia per giusta causa).Ā Ā 

Per il momento, il riferimento effettuato dalla Legge alla ” verdicitĆ  ” delle contestazioni fa ben presumere che si tratterĆ  di controlli sostanziali, non meramente formali come sostenuto da alcuni autori all’inizio dell’iter parlamentare del provvedimento, anche se rimessi alla discrezionalitĆ  dell’ente.Ā Ā 

A cura di WST Law & TAX



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