AL MOMENTO SOLO TANTA CONFUSIONE – NSM


 15 gennaio 2025 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico gode di requisiti pensionistici diversi da quelli della generalità dei pubblici dipendenti, in virtu’ delle specificità del settore riconosciute ai sensi del D. Lgs. n. 165/1997, che, contrariamente al comune convincimento, non sono stati interessati dalla legge Fornero; difatti per tale personale vige ancora la pensione di anzianità che la legge Fornero ha sostituito con la pensione anticipata e l’innalzamento degli attuali requisiti di anzianità previsti a 42 anni e 3 mesi, dai precedenti 40, deriva, esclusivamente, dall’introduzione dell’aspettativa di vita di cui al d.l. n. 78/2009 (c.d. legge Sacconi) e della finestra mobile di cui al d.l. n. 78/2010 (c.d. legge Sacconi-Tremonti).

Pertanto, i requisiti pensionistici previsti per il personale di tali comparti sono soggetti al meccanismo di adeguamento all’aspettativa di vita introdotto al fine di sterilizzare gli effetti dell’allungamento della vita media della popolazione sul sistema pensionistico. In teoria anche l’età anagrafica massima di permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica e del grado (tra i 60 e i 65 anni), dovrebbe essere aumentata in base all’aspettativa di vita, ma il requisito anagrafico non viene adeguato a tali incrementi nell’ipotesi in cui, al compimento del limite di età, risulti già acquisita l’anzianità prevista per il diritto a pensione di anzianità, vale a dire 35 anni di contributi (accesso con quota 58 anni di età e 35 di contributi) che è una condizione abbastante frequente (per non dire certa) per il personale del Comparto Difesa e Sicurezza, viste le maggiorazioni di servizio (1/3 o 1/5) di cui beneficia.

In sintesi, al compimento del 58° anno, anche nei casi in cui l’arruolamento fosse avvento a 26 anni, l’anzianità contributiva sarebbe pari a 37 anni, per cui a tale data risulterebbe già acquisito il diritto all’accesso in quota 58 anni e 35 di contributi. Inoltre, anche i limiti di età sono soggetti alla finestra mobile di 12 mesi, ma anche in questo caso tale prolungamento non trova applicazione in quanto la finestra comincia a decorre dalla data di maturazione del diritto che nell’esempio di cui sopra terminerebbe al compimento del 59° anno, per cui il collocamento in congedo per vecchiaia avverrà al compimento dei limiti previsti in funzione della qualifica e del grado (da 60 a 65).

L’aggiornamento ha una frequenza biennale, ma è stato nullo per i bienni 2021-2022, 2023-2024 e 2025-2026 perché non si sono registrati aumenti della speranza di vita, anche a causa delle ricadute della stagione del Covid. L’adeguamento non ci sarebbe stato comunque per i lavoratori dipendenti (escluso il personale del comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso) in quanto col d.l. n. 4/2019 è stato bloccato fino al 31/12/2026

La legge di Bilancio per il 2024 ha anticipato, dal 31/12/2026 al 31/12/2024, la scadenza del periodo in cui era stato bloccato l’adeguamento e, pertanto, dal 1 gennaio 2025 tornava operativo il meccanismo di aggiornamento che, di fatto, non c’è stato in quanto la speranza di vita è calata a causa della pandemia.

In questi giorni alcuni esponenti dei partiti che sostengono il governo Meloni hanno manifestato la volontà di intervenire per scongiurare un possibile aumento dell’età per andare in pensione a causa dell’aumento della vita media, ma è evidente la contraddizione con quanto il governo ha deciso proprio un anno fa, andando in tutt’altra direzione, anticipando il blocco degli adeguamenti dal 2026 al 2024 che avrebbe prodotto già dal 2025 un aumento dell’età pensionabile, cosa che non è avvenuta semplicemente perché l’età media si è abbassata.

Al momento l’ultimo rapporto della Ragioneria Generale dello Stato del 2024 sulle tendenze di medio lungo periodo del sistema pensionistico orientativamente ipotizza che i requisiti rimarranno gli stessi anche nel biennio 2027-28, mentre si è in attesa del rapporto definitivo sullo scenario demografico elaborato dall’Istat del 2024 che, invece, pare avrebbe stimato un aumento dell’aspettativa di vita.

Alcuni istituiti privati di ricerca e studio delle dinamiche demografiche suppongono che l’aspettativa di vita possa crescere di 1/2 mesi. Pertanto, non è esclusa la possibilità di un incremento, ma l’ultima parola spetterà al Ministero dell’Economia e delle Finanza che dovrà fare sintesi dei due rapporti definitivi sullo scenario demografico e sancire, con decreto che dovrebbe essere emanato entro la metà dell’anno, quali saranno le condizioni di accesso alla pensione per il biennio 2027- 2028.

Al momento e fino a quando il Mef non emetterà il decreto, si deve fare riferimento all’elaborazione derivante dalle stime dei precedenti rapporti, come riepilogate nello specchio a seguire.

Infine, è opportuno sottolineare che il diritto a pensione si acquisisce alla maturazione del requisito e dopo 15 mesi dallo stesso quello al trattamento, pertanto chi avrà maturato 41 anni di contributi (36 effettivi + 5 figurativi) entro il 31/12/2026, con il trattamento che decorrerà in data successiva, non sarà soggetto ad un eventuale aumento dei requisiti dal 2027.

Esempio:

Ipotizziamo un aumento di 2 mesi dal 2027

Il trattamento decorrerà dal 10 gennaio 2028 anche se dal 2027 i requisiti dovessero essere incrementati di 2 mesi, in quanto il diritto alla data del 10 ottobre 2026 è cristallizzato ovvero non può essere modificato o revocato da eventuali cambiamenti legislativi futuri



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