LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
– il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
– il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
– il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
– il Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (abroga il 907/2014 – Criteri di riconoscimento OP);
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (sostituisce il 908/2014);
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell’Unione e ai piani strategici della PAC;
– il Regolamento delegato (UE) n. 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022, che modifica l’allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’importo del sostegno dell’Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l’esercizio finanziario 2023;
– il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
– il Regolamento delegato (UE) n. 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022, che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/130 della Commissione del 18 gennaio 2023, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla presentazione del contenuto della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione;
Visti, inoltre:
– il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
– il Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 188 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
– il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2023 n. 0410727 “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del Regolamento (UE) n. 2021/2116”;
– il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2024 n. 93348 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità ‘rafforzata’ 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”;
– la Legge Regionale 15 novembre 2021, n. 15 “Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della legge regionale n. 15 del 1997 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. n. 34 del 27 agosto 1983)”;
Richiamati, altresì:
– il “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022, come modificato dal PSP 2023-2027;
– il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell’Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 4.1 approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2024) 8662 dell’11 dicembre 2024 (CCI: 2023IT06AFSP001);
– la propria deliberazione n. 2171 del 12 dicembre 2023, recante “Reg. (UE) n. 2021/2115 e PSP e CoPSR 2023-2027: Approvazione delle disposizioni comuni per gli interventi strutturali di investimento”;
Richiamato del predetto D.Lgs. n. 42/2023, in particolare, l’art. 15 (Violazione degli impegni e degli altri obblighi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali) ai sensi del quale:
– per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati;
– nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità ed entità sono da considerarsi sempre di livello massimo;
– i beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l’esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 42/2023, il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2024 n. 93348, oltre al resto, ha stabilito le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dall’art. 15 del Decreto Legislativo medesimo, in particolare:
– all’art. 15 il quale individua i criteri per l’applicazione delle riduzioni o esclusioni per l’inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali;
– all’Allegato 5 il quale, per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, stabilisce le modalità per la determinazione delle riduzioni in base ai parametri di gravità, entità e durata, tenuto conto anche della reiterazione delle infrazioni;
Atteso che il par. 8 delle disposizioni comuni approvate con la deliberazione regionale n. 2171/2023 disciplina:
– al par. 8.1, le modalità per la determinazione delle riduzioni conseguenti alla violazione di impegni e obblighi stabilite da ciascun Avviso pubblico, nonché alcune fattispecie di riduzioni trasversali a cui gli Avvisi stessi devono fare rinvio;
– al par. 8.2, i casi che comportano la revoca delle concessioni, inclusa la violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità stabiliti dal PSP, dal COPSR e dalle disposizioni stesse, nonché le relative sanzioni;
– al par. 8.3, i casi di revoca per la violazione degli impegni ex post relativi ai vincoli di destinazione e al principio di stabilità degli interventi;
Atteso che le disposizioni comuni prevedono l’applicazione ai beneficiari degli Avvisi pubblici per lo sviluppo rurale del PSP e CoPSR 2023-2027, oltre che delle eventuali riduzioni specifiche dagli stessi previste, anche delle riduzioni stabilite in caso di violazione di previsioni generali e trasversali definite con disciplina statale e successivi atti regionali di applicazione;
Dato atto, quindi, che le citate disposizioni comuni stabiliscono che in caso di approvazione di disposizioni nazionali aventi ad oggetto la determinazione e applicazione delle riduzioni e esclusioni, si procede con l’adeguamento delle disposizioni stesse;
Ritenuto, pertanto, necessario modificare il par. 8 delle vigenti disposizioni comuni al fine di dare applicazione a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 42/2023 e dal Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2024 n. 93348 relativamente ai criteri e alle modalità per la determinazione delle riduzioni ed esclusioni specifiche e trasversali, ai casi di infrazione che determinano la revoca integrale del sostegno concesso, nonché di violazione dei vincoli ex post di destinazione dei beni e del principio di stabilità;
Ritenuto inoltre opportuno, a seguito dell’applicazione delle disposizioni comuni agli Avvisi pubblici per lo sviluppo rurale del PSP e CoPSR 2023-2027 sinora emanati, prevedere anche ulteriori modifiche funzionali a chiarire la formulazione di alcune disposizioni al fine di garantirne un’applicazione più efficace;
Ritenuto pertanto di riapprovare il testo integrale al fine di disporre di una disciplina organica che costituisca il quadro di riferimento per l’approvazione degli avvisi pubblici;
Precisato che le modifiche apportate al par.8 avente ad oggetto la disciplina delle riduzioni e revoche per mancato rispetto degli impegni, degli obblighi e dei vincoli ex post, si applicano anche agli avvisi pubblici già emanati in quanto i medesimi avvisi prevedono l’applicazione delle riduzioni stabilite in caso di violazione di previsioni generali e trasversali definite con disciplina statale e successivi atti regionali;
Precisato, altresì che la nuova formulazione delle disposizioni si applica agli avvisi pubblici relativi agli interventi di cui agli art. 73, 74 e 77 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nonché agli interventi del PSP e CoPSR 2023-2027 che hanno come beneficiari soggetti pubblici, emanati successivamente all’approvazione delle stesse con il presente atto;
Ritenuto di rinviare a successivi atti della Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni l’approvazione della modulistica necessaria a dare attuazione alle disposizioni approvate con il presente atto;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
– il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
– la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013, anno 2022”;
– la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2024-2026. Approvazione” e successivi aggiornamenti;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
– la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
- le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale prot. PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e prot. PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, neppure potenziale, di interessi;
Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la Ue, Alessio Mammi
A voti unanimi e palesi,
delibera:
1) di approvare il nuovo testo delle “Disposizioni comuni per gli interventi strutturali di investimento del PSP e del CoPSR 2023-2027” nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di precisare che le modifiche apportate al par.8 avente ad oggetto la disciplina delle riduzioni e revoche per mancato rispetto degli impegni, degli obblighi e dei vincoli ex post, si applicano anche agli avvisi pubblici già emanati in quanto i medesimi avvisi prevedono l’applicazione delle riduzioni stabilite in caso di violazione di previsioni generali e trasversali definite con disciplina statale e successivi atti regionali;
3) di precisare, altresì che la nuova formulazione delle disposizioni si applica agli avvisi pubblici relativi agli interventi di cui agli art. 73, 74 e 77 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nonché agli interventi del PSP e CoPSR 2023-2027 che hanno come beneficiari soggetti pubblici, emanati successivamente all’approvazione delle stesse con il presente provvedimento;
4) di rinviare a successivi atti della Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni l’approvazione della modulistica necessaria a dare attuazione alle disposizioni;
5) di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ciascun Avviso pubblico dovrà prevedere la pubblicazione delle disposizioni di cui al presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;
6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche attraverso il sito internet della Regione dedicato all’Agricoltura, caccia e pesca.
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